19.3172 · Postulato · 2019-03-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Al fine di incentivare la prosecuzione dell'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, il Consiglio federale è invitato a presentare in un rapporto diverse varianti di misure previdenziali (AVS e previdenza professionale) e fiscali basate sui parametri seguenti: franchigia, compensazione delle lacune contributive e impostazione più attraente del rinvio della rendita nel primo e nel secondo pilastro.
Begründung
Negli anni a venire il progressivo pensionamento della generazione del "baby boom" causerà una penuria di forza lavoro sul mercato occupazionale. Vanno pertanto creati incentivi per motivare i lavoratori anziani a continuare a lavorare, in misura invariata o ridotta, per un certo periodo.
Attualmente i beneficiari di rendita che continuano a lavorare beneficiano nell'AVS di una franchigia di 16 800 franchi all'anno. La parte del salario eccedente questo importo continua ad essere soggetta all'AVS e le rendite dell'AVS e della previdenza professionale vanno dichiarate quale reddito nella dichiarazione d'imposta. A causa della progressione fiscale molti lavoratori non sono incentivati a conseguire redditi più elevati.
Prendiamo ad esempio un sessantacinquenne che in base ai suoi contributi AVS riceve la rendita massima di 2350 franchi (2018). Se rinvia di cinque anni la riscossione della rendita e percepisce un salario di 6000 franchi, in seguito al rinvio riceverà a vita un supplemento del 31,5 per cento, vale a dire una rendita di fr. 3090.25 franchi, a partire dall'età di 70 anni. Durante i cinque anni di rinvio, rinuncia a rendite AVS per un importo complessivo di 141 000 franchi, paga 30 000 franchi di imposte sul reddito e per giunta versa ancora contributi AVS. Per l'AVS il rinvio è conveniente: infatti, non solo risparmia rendite per 141 000 franchi, ma incassa anche contributi per 28 290 franchi. Alle condizioni attuali, l'assicurato del nostro esempio raggiungerebbe il pareggio solo all'età di 87 anni. Con le disposizioni vigenti il rinvio volontario della rendita è dunque vantaggioso solo per l'AVS. Se un maggior numero di pensionati ricorresse alla possibilità del rinvio, si potrebbe attenuare la carenza di lavoratori qualificati.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a illustrare in un rapporto come si potrebbe incentivare la prosecuzione dell'attività lucrativa. È per esempio ipotizzabile che i contributi AVS possano essere utilizzati per colmare lacune contributive o redditi mancanti nell'AVS. Sarebbe possibile anche rinunciare alla franchigia e colmare le lacune contributive con i contributi AVS oppure aumentare la franchigia per rendere più attraente il rinvio della rendita AVS. In caso di riscossione di una parte della rendita nella previdenza professionale si dovrebbe inoltre poter continuare ad alimentare il secondo pilastro.
L'aumento della franchigia AVS e il conseguente sgravio del reddito da lavoro dai contributi AVS sarebbe interessante non soltanto per il beneficiario di rendita ma anche per il suo datore di lavoro. Grazie alla riduzione degli oneri salariali, i datori di lavoro, e quindi anche il mercato del lavoro svizzero, sarebbero incentivati a continuare a occupare lavoratori qualificati ed esperti.
Per rendere più attraente lo svolgimento dell'attività lucrativa dopo l'età di pensionamento ordinaria si dovrebbe infine valutare l'introduzione di sgravi fiscali sul reddito da lavoro.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Per il Consiglio federale è importante creare incentivi alla prosecuzione dell'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Per questo motivo, il 20 dicembre 2017 ne ha fatto un obiettivo chiave della nuova riforma dell'AVS, concretizzandolo in seguito sulla base dei diversi studi in materia condotti nell'ambito della Previdenza per la vecchiaia 2020. I risultati di questi lavori sono tuttora validi.
Nell'avamprogetto della riforma AVS 21, il Consiglio federale propone pertanto diverse misure per rendere più attraente la prosecuzione dell'attività lucrativa fino al compimento dei 65 anni e anche oltre. Tra queste, la flessibilizzazione della riscossione della rendita, che consente di scegliere se riscuotere la totalità o soltanto una parte della rendita. Le misure di flessibilizzazione del progetto AVS 21 saranno inoltre coordinate con la previdenza professionale. La prosecuzione dell'attività lucrativa sarà promossa anche mantenendo la franchigia per i beneficiari di una rendita AVS che proseguono l'attività lucrativa, che continueranno dunque a non dover pagare contributi AVS sul loro reddito da lavoro fino a concorrenza con il suo importo. Per altro, la nuova riforma consentirà agli assicurati di migliorare la loro rendita e colmare eventuali lacune contributive continuando a lavorare dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, il che costituisce un ulteriore incentivo a proseguire l'attività lucrativa oltre l'età di riferimento.
Nel sistema fiscale svizzero, tutte le entrate, ricorrenti o uniche, sono per principio soggette all'imposta sul reddito. Un'imposizione privilegiata per i beneficiari di rendita che lavorano sarebbe problematica nell'ottica dei principi costituzionali dell'uguaglianza giuridica e dell'imposizione secondo la capacità economica, fondamentali nel diritto fiscale. Inoltre, si presume che la decisione di lavorare oltre l'età di pensionamento non dipenda esclusivamente da motivi finanziari.
In vista dell'adozione del messaggio concernente il progetto AVS 21, nel giugno del 2019 il Consiglio federale definirà il prosieguo dei lavori relativi alle misure proposte nell'avamprogetto alla luce dei risultati della procedura di consultazione. Non ritiene pertanto necessarie ulteriori analisi.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.