19.3176 · Mozione · 2019-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di estendere la protezione dal licenziamento anche al periodo di prova per le lavoratrici durante la gravidanza o dopo il parto.
Begründung
L'articolo 336c del Codice delle obbligazioni stabilisce che non è possibile licenziare le lavoratrici durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto. Questa protezione dalla disdetta vale tuttavia soltanto una volta scaduto il periodo di prova. Di conseguenza, durante il periodo di prova, le lavoratrici non sono protette dalla disdetta in gravidanza o dopo il parto. Tuttavia, secondo la legge federale sulla parità dei sessi (art. 3 LPar), una tale disdetta durante il periodo di prova può essere considerata abusiva. La protezione dal licenziamento deve pertanto valere per queste lavoratrici anche nel periodo di prova. Una tale protezione è infatti importante per le interessate prima, durante e dopo il periodo di prova.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 336c CO offre una protezione estesa in caso di gravidanza, ma anche di malattia, incidente o servizio militare. Il periodo di prova è escluso dalla protezione in quanto si tratta di un periodo in cui le parti hanno la possibilità di uscire dal rapporto contrattuale se non vogliono continuarlo. Di conseguenza, anche il termine di disdetta è assai breve nel periodo di prova (art. 335b cpv. 1 CO). Prevedere la nullità di un licenziamento durante questo periodo equivarrebbe a svuotare il periodo di prova della sua sostanza e sarebbe eccessivo. Ciò non significa tuttavia che attualmente non vi sia alcuna protezione dal licenziamento durante il periodo di prova, poiché una disdetta può essere abusiva, discriminatoria o ingiustificata ai sensi degli articoli 336 capoverso 1 lettera a e 337c CO o dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 LPar. La durata del periodo di prova è pure limitata dalla legge. Ammonta a un mese in assenza di accordo scritto ma a tre mesi al massimo (art. 335b cpv. 1 e 2 CO).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.