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19.3182 · Interpellanza · 2019-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il rapporto di luglio 2018 concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, fornito dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), formula un certo numero di raccomandazioni volte a migliorare la prassi dei rinvii effettuati per via aerea.

In seguito a questo rapporto, incarico il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Alla luce delle raccomandazioni formulate dalla CNPT sono previsti cambiamenti della prassi?

2. La raccomandazione della CNPT di vietare l'impiego della sedia a rotelle in occasione di questi rinvii sarà presa in considerazione, in particolare modificando l'articolo 23 capoverso 2 dell'ordinanza sulla coercizione (OCoe)?

3. Il Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti ammetteva, nella sua risposta al rapporto 2017 della CNPT, che i genitori non dovrebbero venir immobilizzati in presenza dei figli. Si rinuncerà a questa prassi in caso di non resistenza dei genitori, come chiesto di nuovo dalla CNPT?

4. Fondandosi sui principi guida dell'ACNUR in materia, la CNPT raccomanda alle autorità di non rinviare più le donne incinte dopo la 28a settimana (contro le 36 attuali) e fino a otto settimane dopo il parto, in quanto lo stress subito dalla madre potrebbe cagionare contrazioni premature. Nei casi Dublino, la SEM non effettua trasferimenti di donne immediatamente prima o dopo il parto (risposta all'interpellanza Maury Pasquier 16.4093). Al nono mese di gravidanza si può legittimamente affermare che una donna è molto vicina al termine. Non vi è incoerenza? Il Consiglio federale riesaminerà l'elenco delle controindicazioni elaborato in collaborazione con la FMH e l'ASSM? I rinvii dopo la 28a settimana di gravidanza saranno esclusi?

5. La CNPT sconsiglia vivamente la prassi dei rinvii scaglionati di famiglie con figli minorenni, in quanto causa un importante livello di stress e angoscia, in particolare per i figli. Al fine di assicurare il bene dei figli e l'unità famigliare - garantiti da varie disposizioni internazionali e supportati dalla recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 2C_1052/2016, 2C_1053/2016) - questa prassi sarà abbandonata formulando, per le famiglie con figli, una riserva all'articolo 26f dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri?

Stellungnahme des Bundesrates

In via introduttiva, il Consiglio federale rileva che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) hanno incaricato il comitato tecnico Ritorno ed esecuzione dell'allontanamento, che riunisce rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, di stilare un parere in merito al rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) sul monitoraggio dell'esecuzione previsto dal diritto in materia di stranieri. La Commissione pubblica poi il parere insieme al suo rapporto annuale. Le osservazioni e le raccomandazioni risultanti dal monitoraggio sono inoltre discusse regolarmente in un dialogo istituzionalizzato tra le autorità competenti e la Commissione. Sono tematizzate pure in un forum annuale della CNPT, costituito da rappresentanti delle autorità e della società civile. Questo meccanismo garantisce che le raccomandazioni risultanti dal monitoraggio siano considerate in maniera adeguata dalle autorità competenti, creando trasparenza nel settore dei rimpatri accompagnati. Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:

1. Se rileva una necessità di intervento in base alle raccomandazioni della CNPT, il comitato tecnico avvia i necessari adeguamenti della prassi in materia di rimpatri. Qualora una raccomandazione non possa essere attuata, nel suo parere fornisce una motivazione dettagliata.

2. L'immobilizzazione su una sedia a rotelle è prevista soltanto in pochi casi eccezionali, quando necessaria, nel singolo caso, in ragione del comportamento della persona. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario adeguare l'articolo 23 capoverso 2 dell'ordinanza sulla coercizione (OCoe; RS 364.3).

3. In caso di rimpatrio per via aerea, le persone che non oppongono resistenza non vengono immobilizzate. L'immobilizzazione è sempre disposta in funzione del comportamento del rimpatriando e delle circostanze specifiche del caso. Le autorità di esecuzione costrette a immobilizzare i genitori sono, nei limiti del possibile, particolarmente attente ai bambini.

4. La valutazione medica dell'idoneità al trasporto si fonda sull'elenco delle controindicazioni sviluppato insieme all'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) e alla Federazione dei medici svizzeri (FMH). L'elenco indica i quadri clinici e le circostanze rilevanti sul piano medico che non consentono l'esecuzione dell'allontanamento. Stabilisce che le gestanti possono in linea di massima affrontare un viaggio aereo fino alla 36a settimana di gravidanza se non vi sono complicazioni. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha tuttavia deciso, d'intesa con i Cantoni, di abbassare questo limite alla 32a settimana di gravidanza. Ciò corrisponde alla prassi di altri Paesi europei. Inoltre si considerano sempre le circostanze del singolo caso.

5. Quanto all'articolo 26f dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), il Consiglio federale osserva che una disposizione sull'esecuzione a tappe è stata approvata dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione sulle modifiche di ordinanza collegate alla revisione della legge sull'asilo del 25 settembre 2015 entrata in vigore il 1° marzo 2019. In base ai risultati della consultazione, l'articolo è stato tuttavia integrato prevedendo che l'esecuzione a tappe di un allontanamento o di un'espulsione è possibile soltanto se è ragionevolmente esigibile da tutti i membri della famiglia interessati e si può procedere in tal senso in un futuro imminente. Il 1° marzo 2019 la SEM ha inoltre precisato nelle sue istruzioni i casi in cui è possibile un'esecuzione a tappe e quali principi vanno osservati.

Risposta del Consiglio federale.

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