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19.3189 · Mozione · 2019-03-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di stabilire, d'intesa con i Cantoni, alcuni requisiti minimi che i genitori devono adempiere per impartire l'insegnamento a domicilio ai figli in età scolare.

Begründung

In Svizzera i bambini non sono obbligati a frequentare le scuole pubbliche, ma possono anche ricevere un'istruzione privata nella quale i genitori o altre persone da loro incaricate impartiscono le lezioni al di fuori del contesto scolastico statale, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. I requisiti dell'insegnamento privato cambiano da un Cantone all'altro, come spiega un opuscolo della CDPE. Ci sono Cantoni che non rilasciano autorizzazioni per questo tipo di insegnamento, alcuni che richiedono competenze elevate e un diploma specifico e altri che fissano requisiti minimi tali da poter approvare qualsiasi domanda o che non hanno neppure legiferato in materia. La vigilanza non è sempre garantita. Ciò che stupisce è che da diversi anni il numero degli alunni scolarizzati a domicilio è in continuo amento, tanto che nell'ultimo decennio nel Canton Berna è più che triplicato (oggi: 576). Inoltre, dalle statistiche emerge che nei Cantoni con regole meno severe il numero di bambini a cui viene impartita un'istruzione domiciliare è molto più elevato. Benché in alcuni casi questo tipo di insegnamento possa rivelarsi opportuno, le forti diversità tra i Cantoni costituiscono un problema. Ad esempio, i genitori che vivono nei Cantoni in cui si richiedono competenze più elevate tendono a trasferirsi in quelli dove le norme sono meno rigide. È quindi necessaria un'armonizzazione a livello nazionale. Il Consiglio federale deve concordare con i Cantoni dei requisiti minimi da sottoporre al Parlamento. In seguito alla modifica, nel 2006, delle disposizioni relative alla formazione contenute nella Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni hanno l'obbligo di garantire congiuntamente un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Per quanto riguarda invece alcuni aspetti essenziali, come l'età d'inizio della scolarità, l'obbligo scolastico, la durata e le finalità dei livelli formativi e il passaggio da un livello all'altro, nonché il riconoscimento dei titoli, i Cantoni devono coordinarsi per garantire l'armonizzazione del settore scolastico a livello nazionale. Questo compito deriva direttamente dalla disposizione contenuta nell'articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale. Alla luce dell'espansione dell'istruzione domiciliare è opportuno adeguare anche le regole applicabili a questo tipo di insegnamento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La regolamentazione dell'istruzione domiciliare (homeschooling) è di competenza dei Cantoni, che sono tenuti a provvedere a una sufficiente istruzione scolastica di base. Inoltre, l'articolo 62 capoverso 2, secondo periodo, della Costituzione federale obbliga i Cantoni, tramite l'adozione di provvedimenti normativi e l'attività di vigilanza, a fare in modo che anche l'insegnamento privato impartito a domicilio nel rispetto dell'obbligo scolastico sia sufficiente, conformemente agli articoli 19 e 62 capoverso 2 della Costituzione Inoltre, tenuto conto del particolare bisogno di protezione dei bambini (art. 11 cpv. 1 Cost.) i Cantoni sono tenuti ad adempiere il proprio obbligo di vigilanza in maniera efficace e costante ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 della Costituzione.

In ogni Cantone l'istruzione privata è sottoposta al controllo dello Stato ed è disciplinata dalla legislazione scolastica. Se l'insegnamento impartito a domicilio non risponde ai requisiti legali i Cantoni possono ritirare l'autorizzazione e disporre il trasferimento degli allievi interessati nelle scuole pubbliche. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'articolo 19 della Costituzione. l'istruzione scolastica di base deve preparare ogni individuo adeguatamente a una vita responsabile nella quotidianità. Il diritto costituzionale viene violato se la formazione viene limitata al punto tale da non garantire più le pari opportunità o la presenza di contenuti ritenuti indispensabili per realizzare le norme e i valori dello spazio formativo. Per quanto riguarda la valutazione della legittimità dell'istruzione domiciliare privata nel caso specifico, l'autorità competente deve inoltre accertare se gli obiettivi formativi definiti in base ai diritti fondamentali e sanciti nel diritto cantonale sono realizzati in maniera soddisfacente. Occorre poi garantire la permeabilità con la scuola dell'obbligo affinché i bambini scolarizzati a domicilio possano integrarsi immediatamente nella scuola pubblica qualora l'homeschooling si rivelasse inadeguato o impossibile da realizzare a causa di eventi imprevedibili.

Il Consiglio federale confida pienamente nella capacità dei Cantoni di adempiere il proprio mandato formativo e di soddisfare i requisiti legali e costituzionali anche in questo settore. Finché con l'homeschooling si riesce a garantire una sufficiente istruzione scolastica di base conformemente alla legislazione cantonale, ogni Cantone è libero di organizzare questo tipo di insegnamento come preferisce. Inoltre, come si evince dall'articolo 61a della Costituzione, in ambito scolastico la Confederazione non esercita alcuna funzione di vigilanza nei confronti dei Cantoni.

Alla luce di tali considerazioni, il disciplinamento dell'istruzione domiciliare (homeschooling) non possiede i requisiti necessari per l'armonizzazione intercantonale di cui dall'articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.