19.3201 · Interpellanza · 2019-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'indennità per lavoro ridotto (ILR) è una misura molto utile per le aziende che subiscono una variazione importante delle ordinazioni: consente infatti di far fronte a un calo temporaneo dell'attività senza dover procedere a licenziamenti.
Nel mese di dicembre la SECO ha modificato la sua prassi in materia. L'edilizia, caratterizzata da problemi stagionali in inverno, è ad esempio esclusa dall'indennità per lavoro ridotto. Questa nuova prassi è applicata con effetto immediato, sin dal successivo mese di gennaio.
Pur essendo comprensibile, questa misura è difficile da integrare nella pianificazione a lungo termine di un'azienda. Ricevendo la decisione della SECO pochi giorni prima della sua entrata in vigore, molti datori di lavoro - che avevano fatto affidamento sulla stabilità delle regole in materia di assicurazioni sociali - si sono infatti ritrovati in una situazione di difficoltà con contratti di lavoro che non potevano essere sciolti. Per le aziende interessate si sarebbero potute trovare altre soluzioni.
La SECO è consapevole che le misure adottate con un termine di attuazione così breve sono molto difficili da gestire per le aziende coinvolte? È consapevole che questo tipo di prassi comporta una perdita economica rilevante per tali aziende?
La SECO può impegnarsi, in futuro, a tener conto delle conseguenze temporali delle sue decisioni e perlomeno a prevedere termini di entrata in vigore delle nuove prassi che consentano ai datori di lavoro di adeguarvisi? Per questo tipo di decisione non sarebbe opportuno inviare una notifica almeno sei mesi prima?
Stellungnahme des Bundesrates
L'assicurazione contro la disoccupazione è organizzata in maniera decentralizzata e il trattamento delle domande d'indennità per lavoro ridotto (domande di ILR) è di esclusiva competenza degli uffici cantonali del lavoro (servizio cantonale) e delle casse di disoccupazione. La concessione dell'ILR avviene in due fasi.
In un primo tempo il datore di lavoro presenta al servizio cantonale una domanda di ILR in vista di un'eventuale perdita di lavoro (preannuncio di lavoro ridotto). Tale servizio si pronuncia unicamente sul diritto di un'azienda di beneficiare dell'ILR, emanando una decisione preliminare positiva o negativa. Anche in caso di decisione preliminare positiva, a questo stadio non viene versata alcuna indennità in quanto l'assicurazione contro la disoccupazione non conosce ancora il numero delle ore perse. In un secondo tempo, se la decisione preliminare non è contestata e se il datore di lavoro ha effettivamente subito una perdita di lavoro, quest'ultimo si rivolge alla cassa di disoccupazione che verserà l'ILR. In genere la cassa di disoccupazione rimborsa al datore di lavoro l'80 per cento delle ore di lavoro perse.
Quale autorità di vigilanza dell'assicurazione contro la disoccupazione, la SECO può impugnare la decisione preliminare del servizio cantonale entro 30 giorni se ritiene che i presupposti del diritto non sono adempiuti (decisione preliminare positiva nella prima fase; art. 102 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0). Nel quadro della sua attività di vigilanza summenzionata, la SECO si è opposta a varie decisioni cantonali (decisioni preliminari positive di ILR) che non rispettavano i presupposti del diritto all'ILR. In seguito a tali opposizioni, il servizio cantonale ha riesaminato i presupposti del diritto tenendo conto dei motivi di rifiuto addotti dalla SECO nella sua opposizione. In seguito il servizio cantonale ha quindi negato alle aziende il diritto di chiedere alla cassa di disoccupazione il versamento dell'ILR. I datori di lavoro in questione non hanno presentato ricorso contro tali decisioni presso il tribunale cantonale. Le decisioni sono quindi passate in giudicato.
La SECO ha applicato la procedura usuale e non ha quindi adottato misure con un breve termine di attuazione. Ha unicamente fatto valere la sua facoltà di impugnare le decisioni preliminari di ILR non conformi al diritto. Le aziende sono consapevoli della facoltà della SECO di opporsi a tali decisioni preliminari entro 30 giorni e del rischio che queste vengano annullate. Le aziende avrebbero potuto presentare ricorso contro le decisioni di annullamento ma, avendo rinunciato ad avvalersi dei rimedi giuridici a loro disposizione (ricorso dinanzi al tribunale cantonale), si sono dichiarate d'accordo con il rifiuto del diritto all'ILR.
Risposta del Consiglio federale.