19.3212 · Interpellanza · 2019-03-21
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Con l'Accordo quadro istituzionale e ai sensi dell'articolo 29 dell'accordo concluso a Bruxelles il 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio Svizzera-CEE, ALS72) nell'ottica di stipulare un accordo successivo tra le parti secondo l'articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, al comitato misto (CM) sarebbe stata accordata la competenza di applicare una nuova prassi determinante per l'interpretazione dell'articolo 23 paragrafo 1 numero iii dell'ALS72 - "Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo... ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni" - secondo le disposizioni degli articoli 8A, 8B e 8C dell'Accordo quadro istituzionale e, pertanto, secondo la prassi attuale della legislazione UE in materia di aiuti - "che è pertinente ai fini dell'interpretazione dell'articolo 23 paragrafo 1 numero iii dell'Accordo -, e considerando che questa interpretazione ne guida ormai l'applicazione").
Inoltre, in un articolo del 21 marzo 2019 della "NZZ" si legge che il "comitato misto orizzontale" dell'Accordo istituzionale, un organo composto da alcuni funzionari svizzeri e dell'UE, potrebbe ora revocare sentenze del Tribunale federale svizzero!
Il Consiglio federale è invitato a far luce quanto prima su questi governi ombra che sono i comitati misti Svizzera-UE e a rispondere alla seguente domanda: quali sono i cognomi, i nomi e il domicilio dei funzionari svizzeri ed europei che fanno parte dei comitati misti Svizzera-UE elencati di seguito?
1. Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea conchiuso a Bruxelles il 22 luglio 1972;
2. Comitato misto per l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'Unione europea;
3. Comitato misto per il trasporto aereo Svizzera-UE;
4. Comitato misto sui trasporti terrestri Svizzera-UE;
5. Comitato misto per l'agricoltura Svizzera - UE;
6. Comitato misto per l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Svizzera e l'Unione europea;
7. Comitato misto per Schengen/Dublino.
Il Consiglio federale è invitato inoltre a fornire una lista completa di tutti gli altri comitati misti Svizzera-UE.
Stellungnahme des Bundesrates
I comitati misti creati attraverso gli accordi tra la Svizzera e l'UE sono composti da rappresentanti delle due parti contraenti. Per la Svizzera vi partecipano rappresentanti dell'amministrazione federale e rappresentanti dei Cantoni, qualora fossero chiamati in causa importanti interessi e competenze di questi ultimi. L'UE è invece rappresentata dalla Commissione europea. Quando, oltre all'UE, anche altri Stati membri sono parti contraenti di un accordo con la Svizzera, siedono nei comitati misti anche i loro rappresentanti (per es. Accordo di associazione a Schengen e Accordo sulla libera circolazione delle persone). La partecipazione a questi comitati misti non avviene, né lato Svizzera né lato UE, a nome proprio. I rappresentanti degli uffici e dei servizi competenti partecipano su mandato dei rispettivi uffici o dipartimenti oppure del Consiglio federale. Non si tratta nemmeno sempre delle stesse persone. A seconda dell'importanza dei temi trattati, si procede a pubblicare un comunicato stampa sulla riunione di un comitato misto. In questo caso vengono comunicati i nomi dei responsabili delle due delegazioni, Svizzera e UE.
L'elenco dei comitati misti Svizzera-UE si trova al seguente indirizzo:
https://www.europa.eda.admin.ch/dam/fr/sd-web/ctDsH8imYhnR
Il Consiglio federale risponde come segue alle considerazioni introduttive dell'autore dell'interpellanza:
Un considerando nel preambolo del progetto di decisione del comitato misto (CM) dell'accordo di libero scambio (ALS) del 1972, allegato al progetto dell'Accordo istituzionale, stabilisce che la disposizione dell'ALS in materia di aiuti di Stato (art. 23 par. 1 num. iii) dovrà essere interpretata alla luce dei principi in materia di aiuti statali dell'Accordo istituzionale. Se il CM ALS approverà la decisione in questa forma (il che presuppone il consenso di entrambe le parti), la disposizione dell'ALS in materia di aiuti di Stato resterebbe non direttamente applicabile e non potrebbe essere oggetto di pronuncia giurisdizionale. In altre parole, neanche in futuro probabilmente sarà possibile far valere pretese in tribunale direttamente sulla base dell'articolo 23 paragrafo 1 numero iii ALS. Eventuali divergenze di opinione sull'applicazione della disposizione menzionata dovrebbero essere quindi chiarite nel quadro del meccanismo di composizione delle controversie dell'ALS, ovvero all'interno del comitato misto ALS, in cui Svizzera e UE sono rappresentate in maniera paritaria. Ciò significa che, senza il beneplacito della Svizzera, il CM non può procedere ad alcuna decisione. Se si giunge a un'intesa, la parte che contesta una violazione dell'Accordo può adottare misure di salvaguardia, come in precedenza, conformemente all'articolo 27 ALS.
Per quanto concerne le decisioni del Tribunale federale, vale quanto segue: questo organo rimane l'autorità responsabile in ultima istanza dell'interpretazione e dell'applicazione degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE sul territorio svizzero. È vincolato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea giusta l'articolo 4 paragrafo 2 dell'Accordo istituzionale. Nell'ambito di una procedura giudiziaria, le decisioni del Tribunale federale non possono essere deferite ai comitati misti o al tribunale arbitrale istituito ai sensi dell'Accordo istituzionale. Inoltre né i comitati misti né il tribunale arbitrale di cui all'Accordo istituzionale possono revocare o correggere tali decisioni.
Risposta del Consiglio federale.