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19.3215 · Interpellanza · 2019-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. A che punto è la rielaborazione dei requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento? Come si intende garantire che le funzioni corporee e il comportamento dei pesci non vengano alterati né venga richiesto troppo alla loro capacità d'adattamento?

2. Considera ragionevole che si continui ad autorizzare l'acquacultura di sempre nuove specie di pesci, nonostante non siano ancora stati definiti requisiti minimi affidabili e verificabili per la detenzione di tutte le specie di pesci commestibili attualmente allevate in Svizzera? In altre parole, appoggerebbe uno stop alle autorizzazioni finché non saranno definiti requisiti minimi affidabili e verificabili per la detenzione di tutte le specie di pesci commestibili attualmente allevate in Svizzera?

3. Non sarebbe ragionevole a parer suo incaricare un gruppo indipendente di esperti in ittiologia, etologia ittica e protezione degli animali di assistere le autorità competenti nel rilascio delle autorizzazioni e nell'esecuzione die controlli?

Begründung

La produzione di pesci in acquacultura ha il vento in poppa. In Svizzera sono già in esercizio circa cento impianti e alcuni altri sono in fase di pianificazione, in parte sotto la direzione di grandi distributori. La produzione annuale di questi bacini da ingrasso è di circa 2000 tonnellate di pesci, una quantità già superiore a quella complessivamente ricavata dalla pesca professionale. L'acquacultura è generalmente una forma di allevamento intensivo, in particolare quando è praticata in impianti con sistema di ricircolo chiuso. I requisiti minimi legali per questo tipo di detenzione sono molto limitati, il che rende ancora più difficile il controllo degli impianti da parte di uffici perlopiù scarsamente competenti in materia. Per altro, nelle acquaculture sono sempre più allevate, senza conoscerne le esigenze specifiche, anche specie esotiche. Vi è quindi il rischio che prendano piede forme di allevamento che infliggono sofferenze agli animali.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'ultima revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) è entrata in vigore il 1° marzo 2018. In questa occasione, le disposizioni concernenti la detenzione e il trasporto di pesci sono state rese più severe e adeguate alle ultime conoscenze scientifiche allo scopo di rispondere meglio ai bisogni di questi animali. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate dagli ambienti interessati durante la consultazione: ad esempio, la densità di pesci autorizzata per metro cubo di acqua nelle piscicolture è stata ridotta e i parametri concernenti la qualità dell'acqua sono stati rafforzati, compresi quelli per il trasporto di pesci. Una revisione dell'ordinanza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac) è in fase di preparazione. In quest'ambito l'USAV esamina la possibilità di regolamentare la macellazione dei pesci, non disciplinata nell'OPAn vigente. La consultazione pubblica dovrebbe essere avviata nel 2020.

2. Nell'OPAn sono fissati requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento (salmonidi e ciprinidi, in particolare trote, salmoni, carpe). Per le altre specie la cui detenzione in acquacoltura è meno frequente non si prevede di introdurre requisiti specifici, poiché le specie detenute sono numerose e variano nel corso degli anni. Tuttavia si applicano i principi di base fissati nella legislazione. Pertanto il detentore deve tenere conto adeguatamente dei bisogni degli animali e, nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere (art. 4 della legge sulla protezione degli animali, LPAn, RS 455 e art. 3 OPAn). Deve altresì tenere conto delle ultime conoscenze scientifiche (art. 6 LPAn).

La legge pone l'accento anche sulla formazione dei detentori e sull'informazione del pubblico in materia di protezione degli animali (art. 5 LPAn). Per questo motivo, per gestire un'azienda di acquacoltura in Svizzera è richiesta una formazione specialistica non legata a una professione (art. 97 cpv. 2 e art. 197 OPAn). Inoltre l'USAV, in collaborazione con la facoltà Vetsuisse di Berna (Centro per la medicina dei pesci e degli animali selvatici, FIWI), sta elaborando schede informative sulle condizioni da rispettare per la detenzione dei pesci.

L'USAV partecipa anche allo sviluppo di una banca dati etologica internazionale accessibile al pubblico, FischEthoBase (www.fishethobase.net), nella quale s'intendono raccogliere tutte le conoscenze acquisite in natura o in cattività, sistematizzarle e renderle accessibili gratuitamente.

3. I Cantoni sono responsabili dei controlli, ma possono avvalersi di esperti per effettuarli. L'USAV mette a disposizione dei Cantoni liste di controllo per armonizzare il controllo di base delle acquacolture e un elenco di esperti specializzati per questioni più specifiche. Molti Cantoni stanno già collaborando strettamente con gli esperti del FIWI e dell'USAV per le autorizzazioni concesse agli acquacoltori e per i controlli effettuati successivamente. IL FIWI funge da centro di competenza per i Cantoni e per il settore: analizza lo stato di salute dei pesci in libertà e in cattività, dispone di un centro di diagnostica delle malattie e conduce ricerche nell'ambito della protezione dei pesci, offrendo inoltre formazioni e consulenza.

Risposta del Consiglio federale.