Non escludere i beneficiari di una rendita AI in cerca di lavoro dall'attuazione dell'articolo costituzionale sulla regolazione dell'immigrazione
19.3239 · Mozione · 2019-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito della cooperazione interistituzionale (CII) e nel rispetto delle basi legali vigenti, il Consiglio federale è incaricato di estendere il principio della priorità dei lavoratori residenti anche alle persone beneficiarie di una rendita Assicurazione per l'invalidità (AI) in cerca di lavoro.
Begründung
Per attuare l'iniziativa sull'immigrazione di massa è stato introdotto, il 1° luglio 2018, il principio della priorità dei lavoratori residenti e, con esso, l'obbligo d'annuncio dei posti vacanti. I meccanismi messi in atto, tuttavia, sono poco adeguati. Infatti, le persone invalide per malattia, infortunio o handicap che non sono iscritte a un Ufficio regionale di collocamento (URC) vengono categoricamente escluse dal principio della priorità dei lavoratori residenti.
E questo nonostante il fatto che tra le persone che non partecipano al mondo del lavoro la quota degli invalidi superi di quasi il doppio quella delle persone senza disabilità (28,7 per cento contro 14,9 per cento) e una persona su due con seri handicap (53 per cento) risulti esclusa dal mondo del lavoro (fonte: UST). Ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 lettera d della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, l'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione e la legge sui disabili occorre assolutamente garantire che anche le persone con disabilità - gruppo chiaramente penalizzato per quanto concerne la situazione lavorativa - possano beneficiare come tutti del suddetto principio.
L'assicurazione AI dà la priorità all'integrazione, non alla rendita. La dichiarazione congiunta dei partecipanti alla Conferenza nazionale per l'integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro recita: "Le persone in situazione di disabilità dispongono di risorse che possono, e devono, essere maggiormente sfruttate, nell'ottica della politica della pari opportunità e delle politiche sociale e sanitaria nonché per considerazioni di razionalità economica, tanto pubblica quanto aziendale." I servizi federali, le conferenze cantonali dei direttori, i partner sociali e le organizzazioni dei disabili presenti alla Conferenza erano concordi sulla necessità di promuovere e perfezionare la collaborazione e lo scambio di dati tra gli uffici regionali di collocamento. L'obiettivo è che le persone iscritte all'AI abbiano un accesso indiscriminato alle misure di reintegrazione e collocamento.
Ciò presuppone che anche i servizi dell'AI possano attingere immediatamente agli annunci che gli URC ricevono e segnalare così ai datori di lavoro se dispongono di candidati adeguati. Anche i datori di lavoro devono avere l'obbligo di invitare a un colloquio o a un test attitudinale i candidati che rispondono ai requisiti del posto vacante e di comunicare all'AI se intendono assumerli. Diverse iniziative lanciate dalla CII e alcuni progetti pilota (tra cui l'iniziativa "Pforte" del Cantone di Argovia) mostrano chiaramente che la collaborazione tra gli uffici pubblici di collocamento e la permeabilità delle misure di reintegrazione risultano efficaci proprio nel caso dei disoccupati con molteplici problemi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La cosiddetta preferenza indigena light è sancita nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20) sotto forma di obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti. Nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro devono annunciare al servizio pubblico di collocamento i loro posti di lavoro vacanti.
Per cinque giorni lavorativi solo gli uffici regionali di collocamento e i disoccupati che vi sono iscritti possono consultare i posti vacanti annunciati. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. L'esito di questo colloquio o test viene poi comunicato al servizio pubblico di collocamento.
Il servizio pubblico di collocamento è disciplinato nella legge sul collocamento e attuato dai Cantoni. Gli uffici regionali di collocamento (URC) registrano in modo uniforme le persone in cerca d'impiego che si presentano e i posti vacanti annunciati. Questi URC mettono i loro servizi a disposizione di tutte le persone in cerca d'impiego abilitate ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Questo gruppo di persone non è soggetto a restrizioni concernenti, ad esempio, il fatto che percepiscono prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI). Secondo le basi legali vigenti, anche le persone iscritte all'AI possono beneficiare dell'obbligo d'annuncio dei posti vacanti.
La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si adopera affinché valgano in tutta la Svizzera le stesse condizioni d'accesso al servizio pubblico di collocamento. Basandosi sulla revisione in corso, il Consiglio federale terrà debitamente conto della richiesta dell'autrice della mozione e adotterà le misure necessarie in collaborazione con i Cantoni e nell'ambito della cooperazione interistituzionale (CII).
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.