19.3240 · Interpellanza · 2019-03-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Quale membro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, la Svizzera si è dichiarata disposta ad attuare gli standard di Basilea intesi a rafforzare la stabilità del sistema bancario globale. Il Comitato di Basilea persegue obiettivi globali e si rivolge esplicitamente alle banche attive a livello internazionale (cfr. https://www.bis.org/bcbs/implementation.htm?m=3%7C14%). Questo vale soprattutto per l'ultimo pacchetto "Basilea III finale" che renderà la normativa del settore dei crediti ancora più complessa e onerosa. L'applicazione di questo pacchetto alle banche di piccole e medie dimensioni orientate al mercato svizzero potrebbe comportare una distorsione della concorrenza a loro sfavore e avere conseguenze spiacevoli per l'economia nazionale. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.
1. Gli standard del Comitato di Basilea costituiscono prescrizioni giuridicamente vincolanti che la Svizzera deve imperativamente attuare o piuttosto un cosiddetto "soft law"?
2. Il Comitato di Basilea si rivolge esplicitamente alle banche attive a livello internazionale. La Svizzera è obbligata ad applicare le prescrizioni per tutte le banche, in particolare anche per le banche orientate al mercato nazionale?
3. Molti Paesi attuano le prescrizioni del Comitato di Basilea in modo differenziato e ne limitano il campo d'applicazione. Il Consiglio federale ha una visione d'insieme dei programmi, delle definizioni e dei valori soglia applicati dagli altri Paesi?
4. Ai fini del programma di valutazione della conformità delle normative ("Regulatory consistency assessment programme", RCAP) adottato dalla Svizzera, le autorità utilizzano già oggi una definizione per l'espressione banche attive a livello internazionale. Questa definizione è adatta per differenziare il campo d'applicazione del pacchetto "Basilea III finale"?
5. Nel suo rapporto Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva, pubblicato nel 2016, il Consiglio federale sottolinea l'importanza della proporzionalità e di una regolamentazione differenziata. Per quanto concerne il pacchetto "Basilea III finale", come assicura che i margini di manovra esistenti vengano sfruttati al meglio ai fini di una regolamentazione proporzionale e differenziata, impedendo quindi che la normativa diventi ancora più complessa?
6. Il Consiglio federale come intende garantire che il pacchetto "Basilea III finale" venga attuato nel rispetto della neutralità concorrenziale, evitando distorsioni della concorrenza in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni che adottano l'approccio standard?
7. Il Consiglio federale sottoporrà il pacchetto "Basilea III finale" a un'analisi d'impatto della regolamentazione che tenga conto dei diversi modelli aziendali e delle diverse dimensioni delle banche? L'analisi comprenderà anche una stima dei costi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Gli standard del Comitato di Basilea non sono giuridicamente vincolanti ai sensi del diritto internazionale. Si tratta di standard minimi internazionali che riguardano la regolamentazione bancaria, la cui applicazione è politicamente riconosciuta dai membri del Comitato di Basilea. Per questo motivo, tali standard sono de facto vincolanti sul piano nazionale e per gli operatori del mercato (ad es. investitori e agenzie di rating), anche al di fuori della cerchia dei membri. Per un Paese piccolo con una piazza finanziaria di importanza internazionale come la Svizzera, è particolarmente importante rispettarli.
2. Occorre rammentare che il Comitato di Basilea non dà una definizione di "banche attive a livello internazionale". Potrebbero esservi incluse non soltanto le banche presenti all'estero, ma anche quelle che esercitano un'attività transfrontaliera o hanno clienti esteri. In ogni caso, l'applicazione all'intera piazza bancaria di standard minimi ampiamente condivisi a livello internazionale è un "marchio di qualità" per la piazza finanziaria svizzera. Un'applicazione parziale ("Basilea III finale" per banche attive a livello internazionale e altri standard per quelle non attive a livello internazionale) presenterebbe inoltre lo svantaggio che la regolamentazione sarebbe più complessa ed estesa e comporterebbe disparità di trattamento nel mercato fortemente conteso delle operazioni commerciali nazionali.
3. L'applicazione degli standard del Comitato di Basilea a livello di legge o di ordinanza del Consiglio federale include sistematicamente un'analisi degli sviluppi internazionali e un confronto con le regolamentazioni in vigore negli altri Paesi. Questo confronto viene pubblicato nel rapporto esplicativo o nel messaggio. L'attuazione di "Basilea III finale" seguirà la stessa procedura. Tale prassi ha tra l'altro mostrato che, dei 28 Paesi membri del Comitato di Basilea, quasi tutti applicano gli standard minimi senza restrizioni e in modo uniforme.
4. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha già discusso in maniera approfondita con l'Associazione dei banchieri, la FINMA e la Banca nazionale svizzera (BNS) dell'attuazione e del campo d'applicazione di "Basilea III finale". Insieme hanno convenuto un'attuazione proporzionale e hanno deciso che, in linea di principio, l'applicazione degli standard di Basilea continua a essere ragionevole per tutte le banche. In Svizzera, l'elenco degli istituti da sottoporre all'esame dell'attuazione degli standard di Basilea nel quadro del RCAP è stato finora redatto dalla FINMA, d'intesa con il Comitato di Basilea. Questa procedura si è dimostrata efficace, in quanto la valutazione della regolamentazione della Svizzera effettuata dal Comitato di Basilea nell'ambito del RCAP ha dato risultati positivi.
5. L'aumento del grado di complessità della regolamentazione accresce l'importanza di un'attuazione proporzionale e differenziata. Nel confronto internazionale, le norme svizzere si distinguono già oggi per un'attuazione superiore alla media in termini di proporzionalità e di differenziazione. Quando "Basilea III finale" sarà attuato a livello nazionale, bisognerà dunque procedere a ulteriori semplificazioni. I margini di manovra nazionali devono essere previsti considerando in maniera equilibrata la concorrenzialità a livello internazionale e la stabilità del sistema finanziario. Durante l'elaborazione della regolamentazione concreta, che inizierà nella seconda metà del 2019, il DFF proseguirà lo scambio intenso con i rappresentanti del settore. Gli adeguamenti più importanti dovuti a "Basilea III finale" saranno integrati, su decisione del Consiglio federale, nell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP). In tal modo il Governo manterrà il controllo e provvederà affinché l'attuazione sia proporzionale e differenziata.
6. Le modifiche della OFoP sono oggetto di un'analisi d'impatto della regolamentazione, che viene pubblicata nel rapporto esplicativo. L'analisi verte sulle ripercussioni delle modifiche sulla piazza economica Svizzera. In questo contesto, oltre alle conseguenze della regolamentazione sulla stabilità finanziaria è importante esaminare anche la neutralità concorrenziale a livello internazionale e la comparabilità dei diversi concorrenti nelle operazioni commerciali nazionali. La questione delle ripercussioni sulla concorrenza costituisce un elemento rilevante già durante i lavori di elaborazione delle modifiche della OFoP. Queste ultime devono tenere conto delle modalità di attuazione di Basilea III su piazze finanziarie comparabili, senza compromettere la stabilità finanziaria.
7. Le analisi d'impatto della regolamentazione eseguite per le modifiche precedenti della OFoP presentavano già in maniera differenziata le ripercussioni sugli istituti interessati. Tale approccio sarà seguito anche in futuro. Le banche sono coinvolte attivamente nella stima dei costi, che costituisce una parte importante di queste analisi.
Risposta del Consiglio federale.