Creare i presupposti per affrontare meglio i rischi, la scarsa trasparenza e i conflitti d'interesse delle fondazioni collettive
19.3244 · Interpellanza · 2019-03-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Tra il 2009 e il 2017 il numero degli istituti di previdenza è calato di circa il 30 per cento e la lista delle piccole e medie imprese che cambiano istituto per aderire a una fondazione collettiva o comune continua ad allungarsi. Nuovi modelli previdenziali e fornitori di prestazioni fanno la loro comparsa sul mercato in veste di fondazioni collettive. Alcuni fornitori non soddisfano però gli standard di governance richiesti in materia di rischi, trasparenza e conflitti d'interesse, come dimostra ad esempio il caso della cassa pensioni Phoenix. L'80 per cento dei danni per insolvenza degli ultimi anni è stato causato da fondazioni collettive. Per gli assicurati è in gioco una parte sostanziale della loro rendita. La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ha riconosciuto i rischi per la previdenza professionale e gli assicurati. A causa della limitatezza delle sue competenze si pongono tuttavia alcune questioni importanti. Diversamente da varie fondazioni comuni gestite con successo dalle parti sociali (Proparis, Ciepp, FIP, istituto collettore), le fondazioni collettive suscitano interrogativi legittimi anche per quanto concerne l'amministrazione paritetica.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come garantisce che gli interessi degli assicurati siano sempre rispettati (art. 51b LPP) da tutti gli istituti di previdenza?
2. È consapevole dei rischi legati ai nuovi modelli di previdenza professionale, che non sono praticamente soggetti ad alcuna regolamentazione?
3. Ritiene che la partecipazione degli assicurati, prescritta nella previdenza professionale tramite l'amministrazione paritetica (art. 51 LPP), sia garantita anche quando una fondazione LPP è controllata da un'impresa privata?
4. L'amministrazione paritetica è davvero garantita anche dalle fondazioni collettive, con la designazione di rappresentanti degli assicurati nel consiglio di fondazione secondo quanto prescritto dall'articolo 51 LPP?
5. È possibile garantire che tutti i negozi giuridici conclusi siano conformi alle usuali condizioni di mercato (art. 51c LPP), se una fondazione LPP delega l'intera gestione e amministrazione del patrimonio a un'unica società?
6. Data questa situazione di dipendenza, come si possono verificare la conformità alle condizioni di mercato e il rispetto degli interessi degli assicurati (art. 51b cpv. 2 LPP)?
7. Come si può garantire la sicurezza di un istituto nel suo complesso, se i rischi sono sostenuti dalle singole casse pensioni affiliate?
8. Occorre una modifica delle disposizioni legali affinché la vigilanza sulle fondazioni collettive sia impostata in modo specifico o sono sufficienti direttive al riguardo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come per tutti gli istituti di previdenza, anche per quelli collettivi vale il principio della responsabilità individuale. Questo significa che la responsabilità per la garanzia degli interessi degli assicurati ricade sull'organo supremo dell'istituto di previdenza. Se quest'ultimo delega la gestione o l'amministrazione del patrimonio a terzi, deve accertare tra l'altro l'integrità e la lealtà delle persone incaricate e dichiarare annualmente all'ufficio di revisione i loro legami d'interesse (art. 51c della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP; RS 831.40]), verificando le indicazioni ricevute al riguardo.
Con l'introduzione di un sistema di vigilanza piramidale, il legislatore ha creato i presupposti giuridici affinché gli interessi degli assicurati in materia di lealtà e integrità siano garantiti: gli uffici di revisione devono verificare se gli organi supremi rispettino le disposizioni sulla lealtà e se ne controllino l'osservanza. Le autorità di vigilanza cantonali e regionali sorvegliano gli istituti di previdenza e in caso di necessità prendono provvedimenti per eliminare i difetti accertati.
2. Non è vero che gli istituti collettivi non sono praticamente soggetti ad alcuna regolamentazione. Sottostanno infatti alle disposizioni generali vigenti per tutti gli istituti di previdenza e, inoltre, a quelle previste specificamente per questo tipo di istituti, per esempio per la loro costituzione. Secondo queste disposizioni, gli istituti collettivi devono disporre di un patrimonio iniziale sufficiente e di una garanzia bancaria di 500 000 franchi per una durata di cinque anni. Inoltre, i rischi cui sono esposti sono per principio identici a quelli degli altri istituti di previdenza. Per motivi di competitività, tuttavia, una parte degli istituti collettivi applica consapevolmente aliquote di conversione troppo elevate e presenta riserve di fluttuazione di valore troppo basse, esponendosi così a un maggior rischio d'insufficienza di copertura rispetto ad altri istituti di previdenza.
3./4. Il principio di parità, secondo cui l'organo supremo deve essere composto dallo stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro, vale anche per gli istituti collettivi (art. 51 cpv. 2 LPP) e anche nel caso in cui l'istituto deleghi la gestione della previdenza a terzi. L'organo supremo degli istituti collettivi di nuova costituzione deve essere insediato per mezzo di elezioni paritetiche al più tardi un anno dopo l'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza (art. 19 dell'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale; OPP1; RS 831.435.1). Nel sistema di vigilanza descritto sopra, costituito da uffici di revisione e autorità di vigilanza, sono dati tutti i presupposti giuridici affinché il rispetto del principio di parità sia garantito anche negli istituti collettivi. Nel messaggio del 19 novembre 2014 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, il Consiglio federale ha proposto di disciplinare in modo più chiaro il diritto di nomina dei lavoratori e di garantire elezioni democratiche basate su liste di candidati. Benché questa proposta sia stata stralciata dal progetto nel corso dei dibattiti parlamentari, il Consiglio federale continua a ritenerla appropriata.
5./6. Le disposizioni in materia di integrità e lealtà volte a limitare i conflitti d'interesse, entrate in vigore il 1° gennaio 2012 nel quadro della riforma strutturale, valgono anche per gli istituti collettivi. I membri dell'organo supremo degli istituti collettivi non possono, per esempio, partecipare anche alla gestione esterna. I negozi giuridici conclusi dagli istituti collettivi devono essere conformi alle usuali condizioni di mercato e garantire gli interessi degli istituti. I negozi giuridici con persone vicine devono essere dichiarati. L'ufficio di revisione deve verificare se nel quadro dei medesimi siano garantiti gli interessi dell'istituto di previdenza. Inoltre, in caso di negozi giuridici importanti con persone vicine devono essere richieste offerte alternative. Sono considerati importanti, tra l'altro, i mandati di gestione e i mandati di amministrazione del patrimonio di una certa entità. La disposizione concernente la richiesta di offerte alternative riguarda per esempio anche le assegnazioni interne di mandati di gestione a datori di lavoro affiliati all'istituto collettivo o comune. I contratti di amministrazione del patrimonio, di assicurazione e di gestione stipulati dagli istituti di previdenza con imprese di gestione esterne devono inoltre poter essere disdetti al più tardi dopo cinque anni. Tutte queste prescrizioni valgono anche nel caso in cui la gestione sia stata esternalizzata a un'unica impresa o a un unico gruppo societario. In casi problematici, i requisiti posti all'organo supremo sono dunque più severi. Questi casi devono essere sottoposti a un esame più approfondito anche dalle autorità di vigilanza. Se l'autorità di vigilanza giunge alla conclusione che un istituto di previdenza non ha proceduto correttamente può e deve prendere provvedimenti adeguati per eliminare i difetti accertati.
7. L'organo supremo è responsabile dell'equilibrio finanziario dell'istituto collettivo, anche quando i rischi attuariali e/o d'investimento sono delegati alle singole casse pensioni affiliate. L'organo supremo deve garantire che i rischi vengano identificati e gestiti adeguatamente. A tal fine deve provvedere, tra l'altro, a informarsi e informare le singole casse pensioni affiliate su tutti i rischi, affinché si sappia chi è esposto a quali rischi e in che modo sia possibile affrontarli.
8. Non è necessaria una regolamentazione specifica della vigilanza sugli istituti collettivi. Grazie alla riforma strutturale, gli strumenti di vigilanza sono stati precisati e ampliati e le autorità di vigilanza dispongono quindi degli strumenti necessari per esercitare una vigilanza efficiente ed efficace anche sugli istituti collettivi. Le autorità di vigilanza possono per esempio sottoporre le fondazioni collettive e comuni a un esame incentrato sui rischi. Il sistema di vigilanza è inoltre stato rafforzato con l'istituzione della Commissione di alta vigilanza. Né la legislazione né le autorità di vigilanza e di alta vigilanza possono tuttavia garantire che tutti i responsabili di tutti gli istituti di previdenza rispettino sempre tutte le disposizioni.
Risposta del Consiglio federale.