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19.3247 · Interpellanza · 2019-03-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La strategia open government data prevede che tutti i dati pubblicati da organi federali devono poter essere liberamente utilizzati ed elaborati al computer. Adottandola, il Consiglio federale ha preso un'encomiabile decisione di principio. Per quanto riguarda le fotografie dei servizi della Confederazione, tuttavia, la situazione, almeno finora, è del tutto diversa: pur pagate dai contribuenti, infatti, non possono essere utilizzate liberamente. Soltanto raramente gli organi federali acconsentono esplicitamente all'utilizzazione delle loro fotografie da parte di terzi, a meno che non si tratti di immagini storiche.

Negli USA o nei Paesi Bassi, al contrario, vigono regolamentazioni molto meno restrittive.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È fondamentalmente disposto a permettere la libera utilizzazione delle fotografie della Confederazione?

2. Cosa prevede la legislazione se le fotografie sono state scattate da impiegati federali o su incarico dell'Amministrazione federale?

3. Per il futuro, è disposto a definire i diritti di utilizzazione dei servizi fotografici commissionati a terzi in modo che le foto scattate siano di norma liberamente utilizzabili?

Stellungnahme des Bundesrates

Con la strategia sul libero accesso ai dati pubblici in Svizzera (strategia open government data), il Consiglio federale riconosce che, se sono anonimi e non presentano rischi per la sicurezza, i dati pubblici liberamente disponibili hanno un potenziale economico, sociale e culturale oggi non completamente sfruttato. Questo vale anche per le fotografie.

1. Conformemente alla suddetta strategia, il Consiglio federale è di principio disposto a permettere la libera utilizzazione delle fotografie della Confederazione, a meno che il loro utilizzo non sia soggetto a restrizioni imposte dalla legislazione sulla protezione dei dati e delle informazioni e sul diritto d'autore. Il rapporto costi-benefici non deve però essere trascurato poiché con la possibilità di una libera utilizzazione delle fotografie non si possono escludere costi supplementari per la Confederazione (segnatamente costi legati a una licenza più ampia ovvero una licenza più onerosa).

2. Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 2 lettera g della legge sul diritto d'autore (LDA; RS 231.1), le fotografie sono opere soggette alla protezione prevista da tale legge. Sono protette dal diritto d'autore a partire dalla data in cui sono create (cfr. art. 29 cpv. 1 LDA). L'autore è la persona fisica che ha creato l'opera. Nel caso di una fotografia, si tratta del rispettivo fotografo (art. 6 LDA). I diritti d'autore comprendono i diritti patrimoniali derivanti, ad esempio, dalla vendita di licenze d'uso dell'opera, e i diritti a tutela della personalità dell'autore, come il diritto di essere indicato come autore o il diritto di opporsi a ogni alterazione dell'opera.

È importante sapere che solo i diritti patrimoniali associati al diritto d'autore sono trasferibili e che l'autore può quindi, ad esempio, permettere a terzi di utilizzare le sue fotografie (gratuitamente). I diritti della personalità associati al diritto d'autore, invece, non sono trasferibili.

Nell'ambito di un rapporto di lavoro, la Confederazione, come ogni datore di lavoro, in base al rapporto di obbligazione esistente ha il diritto al trasferimento dei diritti d'uso nei limiti dello scopo del rapporto di lavoro. La cessione completa del diritto d'autore necessaria per gli scopi qui discussi dovrebbe per contro essere stabilita nel contratto di lavoro. In un contratto di appalto, l'autore deve dare il proprio consenso all'utilizzo delle fotografie da parte degli organi federali. Questo diritto d'uso e le sue condizioni devono essere convenuti nel contratto.

In generale, il trasferimento può essere effettuato non solo a persone fisiche, ma anche a persone giuridiche, vale a dire a imprese o a organi federali.

Da un punto di vista giuridico, è quindi possibile rendere liberamente accessibili le fotografie scattate dagli impiegati federali o su incarico dell'Amministrazione federale ai sensi della strategia open government data.

3. Il Consiglio federale è disposto a definire mediante contratti standard i diritti d'uso dei servizi fotografici commissionati a terzi in modo che le foto scattate siano di norma liberamente utilizzabili.

Risposta del Consiglio federale.