19.3263 · Mozione · 2019-03-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di vietare l'importazione e il transito di trofei di caccia di animali figuranti negli allegati I-III della CITES e la produzione di tali trofei in Svizzera.
Begründung
Gli animali menzionati negli allegati I-III della CITES sono vittima di sfruttamento commerciale eccessivo. La caccia li espone quindi a una pressione supplementare inutile. Molti di questi animali provengono da Paesi estremamente poveri, tentati dalle ricadute economiche di questo tipo di caccia, per non parlare dei problemi di corruzione. Un permesso di esportazione di trofei non può quindi bastare a garantire che la caccia non danneggi la specie interessata.
Limitando il divieto agli allegati I-III, la Svizzera preserva solo le specie minacciate. Si pensi all'addax e alle sue magnifiche corna (allegato I), all'elefante africano (allegato II) o al tucano dai magnifici colori e dal becco enorme (allegato III). Tutte queste specie sono minacciate e sarà difficile spiegare ai nostri nipoti che la Svizzera ha contribuito alla loro estinzione perché alcune persone volevano esporle a casa propria come trofei di caccia. Per non contravvenire all'accordo di libero scambio concluso tra la Svizzera e la CE nel 1972, occorre anche vietare la produzione di tali trofei in Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453), firmata da 182 Stati e dall'UE, garantisce lo sfruttamento sostenibile e la conservazione delle specie animali e vegetali elencate nei suoi allegati. La Svizzera è membro e depositaria di questa convenzione. Secondo il Consiglio federale, le misure prese sul piano internazionale sono più efficaci ai fini della conservazione delle specie di un divieto unilaterale di importazione o transito di trofei di caccia. Per questa ragione, ha proposto di respingere la mozione Trede 15.3736, "Divieto di importazione di trofei di caccia", di tenore analogo a quello della presente mozione, cosa che il Consiglio nazionale ha fatto il 7 giugno 2017.
La Svizzera si batte in seno al comitato CITES per migliorare la protezione delle specie minacciate e gode di grande credibilità. Optare per una misura unilaterale sarebbe contrario allo spirito e al contenuto della convenzione. Una buona gestione della caccia da parte delle autorità è una forma di utilizzo sostenibile della biodiversità e può contribuire a garantire un mezzo di sussistenza alla popolazione locale. Nell'ambito della protezione della natura, una misura è particolarmente efficace se giova alla popolazione locale.
Le esportazioni e le importazioni di trofei di caccia sono ammesse soltanto in via eccezionale per le specie elencate nell'allegato I, quali il rinoceronte o l'addax. La convenzione prevede come condizione che il Paese esportatore abbia istituito un sistema di gestione della conservazione della specie su base scientifica, valutato dal Paese importatore, in grado di provare che le esportazioni non nuocciono alla sopravvivenza della specie. La CITES autorizza il commercio delle specie elencate nell'allegato II, quali l'orso polare o il leone africano, a condizione che non siano messe in pericolo da tale commercio. Le quote di esportazione devono basarsi su un'analisi scientifica e assicurare lo sfruttamento sostenibile. Inoltre, il Paese d'origine deve rilasciare un permesso di esportazione che lo attesti. La situazione dell'elefante africano è più complessa poiché una parte delle sue popolazioni è coperta dall'allegato I e una parte dall'allegato II. Oltre a queste specie, vi sono quelle citate unilateralmente da alcuni Paesi nell'allegato III (p. es. il tucano) cui si applicano gli stessi requisiti dell'allegato II. Ai sensi della CITES, i Paesi di transito hanno la possibilità di controllare le spedizioni, in particolare per verificare se sono munite del permesso di esportazione CITES e se la documentazione corrisponde alla merce. Tuttavia, non hanno gli stessi obblighi dei Paesi di importazione e di esportazione (art. VII par. 1 CITES).
In Svizzera è richiesto un permesso per l'importazione di trofei di tutti gli animali elencati negli allegati da I a III CITES (art. 7 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette; LF-CITES; RS 453) e sono anche effettuati controlli alla frontiera (art. 13 cpv. 1 LF-CITES). Devono essere presentati documenti che attestino che i trofei circolano legalmente (art. 10 LF-CITES). In caso di transito, possono essere sequestrati a seguito di un controllo soltanto i trofei di animali dell'allegato I (art. 36 cpv. 2 dell'ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette; O-CITES; RS 453.0).
Infine, poiché il 95 per cento dei trofei importati è tassidermizzato nel Paese d'origine, un divieto di fabbricazione di questi trofei in Svizzera non avrebbe praticamente alcun effetto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.