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19.3265 · Mozione · 2019-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di mettere senza indugio a disposizione dei Cantoni i mezzi finanziari necessari per approntare, nel quadro del Piano di azione nazionale (PNA) 2017-2020, le risorse indispensabili per un perseguimento efficace dei reati in materia di tratta di esseri umani.

Begründung

A livello globale 40 milioni di persone sono vittime della tratta di esseri umani, il 49 per cento sono donne e il 33 per cento minorenni. Lo sfruttamento sessuale (prostituzione, pedofilia, pornografia, matrimoni forzati) e lo sfruttamento della forza lavoro (accattonaggio, servitù per debiti, lavoro forzato in economie domestiche ecc.) sono le forme più diffuse di questo reato (94 per cento). Anche in Svizzera, Paese di destinazione e transito della tratta di esseri umani, la maggior parte delle vittime sono sfruttate sessualmente nella prostituzione. A ciò si aggiunge una cifra sommersa molto elevata, come suppongono gli esperti in materia, di sfruttamento lavorativo nelle economie domestiche, nell'agricoltura, nel ramo alberghiero e della ristorazione nonché nell'edilizia. Un rapporto del Parlamento europeo stima la cifra sommersa nell'UE a 880 000 persone.

Nel 2016 la Confederazione ha adottato il Piano nazionale d'azione (PNA) 2017-2020 contro la tratta di esseri umani. La relativa competenza spetta ai Cantoni, in particolare anche nel quadro del perseguimento penale. Secondo il PNA occorre potenziare il perseguimento penale per conseguire un effetto dissuasivo credibile e quindi rendere meno attrattivo lo sfruttamento.

La lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare il perseguimento penale specializzato, è tuttavia complessa e richiede notevoli risorse. La tratta di esseri umani è un fenomeno specifico e globale della criminalità strutturata che si svolge clandestinamente in strutture chiuse. Per poterlo contrastare in maniera efficace occorrono conoscenze approfondite specialistiche sui modus operandi dei trafficanti di esseri umani. Occorrono inoltre indagini preliminari e strutturali molto ampie, che richiedono molto tempo e personale al fine di accertare i fatti in maniera sufficiente per promuovere l'accusa.

Proprio i Cantoni con ad esempio piccoli corpi di polizia non possono mettere a disposizione le risorse finanziarie e personali per gli specialisti presso la polizia cantonale e il Ministero pubblico necessarie per un perseguimento penale efficace o possono farlo solo in misura limitata. Pertanto occorrono senza indugio mezzi accompagnatori della Confederazione che permettano di conseguire anche nel perseguimento penale gli obiettivi perseguiti con il PNA.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione espressa dall'autrice della mozione, secondo cui anche la Svizzera è interessata dalla tratta di esseri umani ed è indispensabile contrastare tale fenomeno in maniera risoluta. Tranne nei casi di criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 260ter CP, le competenze in materia di lotta alla tratta di esseri umani spettano, secondo l'ordinamento federale della Svizzera, ai Cantoni. In base alla Costituzione federale e alla legislazione pertinente, spetta in linea di massima a loro contrastare la tratta di esseri umani sul piano operativo. Essi sono dunque responsabili dell'individuazione dei casi di tratta di esseri umani, del perseguimento penale degli autori, della protezione delle vittime e della regolamentazione del soggiorno di queste ultime. La Confederazione si occupa di coordinare il perseguimento penale a livello intercantonale e con le autorità estere, di allestire analisi e quadri della situazione nonché di svolgere attività di tipo strategico quali lo sviluppo di nuovi strumenti e misure. Dalle competenze legali e costituzionali in vigore si evincono pertanto gli attori tenuti a mettere a disposizione risorse finanziarie e di personale necessarie all'adempimento dei compiti. Questa ripartizione delle competenze va rispettata.

I Cantoni beneficiano già oggi del sostegno in materia di perseguimento penale fornito dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) in virtù della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC; RS 360). La lotta alla tratta di esseri umani è complessa e richiede pertanto un approccio interdisciplinare. Il ruolo di fedpol è di garantire lo scambio di informazioni di polizia sui casi di tratta di esseri umani tra i Cantoni e le autorità estere, di coordinare le indagini e di promuovere al contempo lo scambio tra specialisti, ad esempio in occasione di tavole rotonde cantonali. Proprio perché molti casi di tratta di esseri umani coinvolgono più Cantoni e le vittime vengono condotte in Svizzera dall'estero, tale sostegno è imprescindibile per i Cantoni. Questi ultimi traggono beneficio dai rapporti sulla situazione e sulla valutazione delle minacce allestiti da fedpol, potendo così usufruire di una panoramica dei nuovi sviluppi che facilita l'individuazione dei casi di tratta.

I Cantoni possono richiedere sostegno nell'ambito del perseguimento penale. Le forme previste sono molteplici e implicano tra l'altro anche il sostegno alle indagini, in particolare tramite la consulenza, ma anche il supporto tecnico, materiale, specialistico e sul piano del personale. Le ulteriori prestazioni di sostegno includono l'analisi volta a individuare reati, nessi con altri reati e gruppi criminali e a sviluppare approcci investigativi nonché, infine, il coordinamento. I Cantoni devono, se lo desiderano, soltanto presentare a fedpol una domanda concreta di prestazioni.

Le tavole rotonde cantonali contro la tratta di esseri umani beneficiano inoltre del supporto del Servizio specializzato contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti collocato in seno a fedpol. Su richiesta delle tavole rotonde cantonali, il Servizio prende parte alle sedute, fornisce consulenza nell'organizzazione della cooperazione tra Cantoni e nelle questioni pratiche legate alla lotta contro la tratta di esseri umani. Assicura infine lo scambio di esperienze maturate da altri Cantoni. I convegni e i workshop organizzati da fedpol offrono sostegno ai Cantoni nello scambio di informazioni specialistiche sul fenomeno della tratta e contribuiscono allo sviluppo delle competenze tecniche dei Cantoni.

fedpol coordina e organizza regolarmente per i Cantoni i cosiddetti "Joint Action Days". In determinati giorni vengono organizzate azioni congiunte in collaborazione con i Cantoni allo scopo di individuare casi di tratta di esseri umani.

Infine, in virtù dell'ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani; RS 311.039.3) la Confederazione (nello specifico fedpol) può concedere aiuti finanziari a organizzazioni e progetti, per esempio nell'ambito dell'aiuto alle vittime, che intendono contrastare la tratta di esseri umani. A tale scopo vengono messi a disposizione ogni anno 400 000 franchi.

Il Consiglio federale ritiene che i mezzi messi a disposizione dalla Confederazione per la lotta contro la tratta di esseri umani siano sufficienti e che pertanto non è necessario che essa aumenti ulteriormente tali risorse.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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