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19.3270 · Mozione · 2019-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica di legge che punisca l'utilizzo pubblico di mezzi di propaganda, in particolare del nazionalsocialismo o di un'associazione intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione.

A tal fine deve ispirarsi ai concetti di altri ordinamenti giuridici.

Begründung

L'utilizzo e la diffusione di simboli razzisti sono punibili a condizione che simboleggino un'ideologia razzista e siano oggetto di propaganda pubblica per conquistare terzi.

La Svizzera è uno dei pochi Paesi a non punire l'utilizzo pubblico di croci uncinate, del saluto nazista e di simboli del Ku-Klux-Klan.

La mozione della CAG 04.3224, che conteneva richieste più estese e il Consiglio federale proponeva di accogliere, è stata stralciata nel 2011 su raccomandazione dello stesso, con la motivazione, tra le altre cose, che il progetto non rispondeva a un'esigenza urgente della società. Inoltre il Consiglio federale riteneva difficile stilare un elenco dei simboli razzisti, in quanto alcuni simboli sono noti al pubblico, mentre altri sono rilevanti solo per i simpatizzanti.

Dal 2011 le esigenze della società sono mutate. La diffusione pubblica di questi simboli non fa che aumentare. Nel 2016 in Toggenburgo si è tenuto il più grande concerto di estremisti di destra mai organizzato in Europa (6000 partecipanti), durante il quale sono stati diffusi musica, parole e scritti di matrice razzista e antisemita inneggianti alla violenza. Nel 2019 estremisti di destra hanno abusato del carnevale di Svitto per diffondere un'ideologia razzista-antisemita, sfilando indisturbati con tuniche del Ku-Klux-Klan e croci celtiche. In Europa e in Nord America, con la diffusione dei discorsi d'odio, aumentano anche i reati violenti nei confronti di minoranze religiose, ad esempio persone di fede ebraica.

L'attuale legislazione non considera a sufficienza l'effetto di determinati simboli su terzi. La nostra società in generale e le vittime di violenza razzista nonché i loro discendenti in particolare associano automaticamente la croce uncinata, il saluto nazista o le tuniche del Ku-Klux-Klan a un'ideologia, anche senza slogan o manifesti. Il fatto di tollerare questi simboli riconoscibili per tutti significa tollerare la pubblicizzazione della relativa ideologia; l'utilizzo pubblico di tali simboli va pertanto reso punibile.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 261bis capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0) e l'articolo 171c capoverso 2 del Codice penale militare (CPM; RS 321.0) puniscono, tra le altre cose, la propaganda pubblica di un'ideologia intesa a discreditare o a calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione. Sono le circostanze concrete che permettono di valutare se si è in presenza di un atto di propaganda. Il semplice fatto di manifestare pubblicamente simpatia per un'ideologia discriminatoria non costituisce ancora un atto di propaganda. L'autore deve inoltre voler influenzare terzi e farli aderire a questa ideologia. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non sono pertanto punibili l'utilizzo e la diffusione pubblici di simboli rappresentativi di un'ideologia nel senso summenzionato se l'autore si limita a esporre le proprie convinzioni personali senza cercare di propagare questa ideologia presso terzi.

Mirando a punire questi casi, la mozione persegue il medesimo obiettivo dell'avamprogetto concernente gli articoli 261ter CP e 171d CPM posto in consultazione dal Consiglio federale nel 2009 in adempimento della mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale 04.3224, "Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale". Questo avamprogetto prevedeva di punire con una multa l'utilizzo e la diffusione pubblici di simboli razzisti, in particolare nazisti, o di variazioni di questi simboli. In sede di consultazione sono state mosse vive critiche, in particolare in ragione della scarsa precisione della norma, in quanto si ignorava quali simboli erano precisamente intesi. Secondo alcuni partecipanti questo impedirebbe ai cittadini di comprendere ciò che è autorizzato o no e complicherebbe l'attuazione della legge. Numerosi partecipanti hanno inoltre osservato che la soluzione al problema andava trovata nella prevenzione e non nella repressione penale. Tenendo conto di queste critiche e rammentando i dubbi sulla necessità di legiferare già espressi nel rapporto esplicativo relativo all'avamprogetto, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di rinunciare a legiferare e di stralciare la mozione, come è stato deciso nel 2011 (oggetto 11.012). Nel 2015 e nel 2016, il Parlamento ha pure rifiutato di dare seguito alla petizione 14.2018 che chiedeva di rendere punibile il saluto nazista.

Il Consiglio federale continua a ritenere attuali queste critiche. Anzitutto resta difficile redigere una norma sufficientemente precisa. In Germania e in Austria, il divieto di esporre pubblicamente determinati simboli è legato al divieto dei gruppi che essi rappresentano. In Francia un tale divieto è limitato ai simboli relativi a organizzazioni dichiarate criminali dal tribunale militare internazionale di Norimberga o riconosciute colpevoli di crimini contro l'umanità da un'altra giurisdizione. In Italia, l'utilizzo pubblico di determinati simboli può costituire un atto di sostegno a favore di un'organizzazione vietata o un atto proprio di discriminazione, come nel diritto svizzero. Per i motivi evocati nel rapporto esplicativo relativo all'avamprogetto del 2009, vietare simboli relativi a gruppi non illegali costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nella libertà d'espressione. Le possibilità di formulare una norma più precisa di quella dell'avamprogetto del 2009 sono quindi limitate a una soluzione simile a quella del diritto penale francese o all'enumerazione di simboli in un elenco. In secondo luogo, la necessità di legiferare resta altrettanto discutibile che in passato. Le legislazioni dei Paesi vicini sono il risultato di un contesto socio-politico diverso da quello svizzero. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la libertà d'espressione non è certo assoluta ma deve permettere di rimettere in questione la democrazia e di esprimere opinioni irritanti, anche se scioccanti per la maggior parte delle persone.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.