19.3286 · Mozione · 2019-03-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di garantire che la modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) entrata in vigore il 1º gennaio 2019, e in particolare quella dell'articolo 10a, venga attuata in modo da essere conforme alla volontà del legislatore e da consentire una soluzione praticabile per tutti gli stakeholder.
Begründung
Stando a uno scritto dell'UFAC del 4 marzo 2019, sarebbe intenzione del legislatore che le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea nello spazio aereo svizzero vengano effettuate in inglese. Nel quadro del dibattito sulla revisione parziale 1più LNA (16.062) nelle Camere federali, la questione della lingua standard per la radiotelefonia (art. 10a) era controversa. Alla fine, le Camere hanno convenuto che le conversazioni radiotelefoniche debbano avvenire in linea di principio in inglese, ma che il Consiglio federale avrebbe dovuto definire delle eccezioni. In vista di tali eccezioni, il legislatore partiva dal presupposto che queste discutibili deroghe al quadro normativo internazionale riguardassero solo gli aeroporti nazionali e il traffico aereo commerciale internazionale di linea. Negli spazi aerei inferiori, per l'aviazione generale, gli aerodromi militari e gli aerodromi regionali, con questa deroga continuerà a valere la regola della lingua nazionale della regione più l'inglese.
Nessuna prescrizione internazionale prevede che l'inglese sia l'unica lingua della radiotelefonia ma, nonostante le promesse fatte, il Consiglio federale non ne ha tenuto conto dell'ordinanza. La via scelta dalla Svizzera con gli articoli 5 e 5a dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) supera di gran lunga l'obiettivo e conduce a problemi ingiustificabili, oneri e disparità di trattamento: ad esempio, i piloti di alianti e parapendii, per poter atterrare in aerodromi piccoli come Sion o Buochs, devono comunicare in una lingua straniera (l'inglese), mentre in aeroporti dall'esercizio intercontinentale come Ginevra e Lugano si può ancora comunicare in due lingue (inglese e lingua nazionale della regione). Un rapporto ufficiale pubblicato in Francia mostra che il bilinguismo non comporta problemi, mentre può comportarli l'utilizzo esclusivo dell'inglese che può anche ridurre la qualità dei servizi. In generale, la Francia ha esaminato e mantenuto espressamente il bilinguismo, anche negli aeroporti più grandi. Non è accettabile che la Svizzera, dove l'inglese non è una lingua ufficiale, scelga un'altra via per l'aviazione leggera e sportiva.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Approvando l'articolo 10a legge sulla navigazione aerea (LNA), entrato in vigore il 1° gennaio 2019, il Parlamento ha deciso che le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea nello spazio aereo svizzero debbano essere effettuate di regola in inglese. Con l'applicazione del principio "English only" è stata attuata una raccomandazione in materia di safety dell'Organizzazione Europea per la Sicurezza della Navigazione Aerea (Eurocontrol) e del Civil Aviation Safety Office (CASO), che esercita il controllo sulla sicurezza dell'aviazione a livello dipartimentale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Oltre a migliorare la sicurezza (evitando i malintesi linguistici), l'uso in linea di principio di una sola lingua permette di ridurre i costi dei servizi della sicurezza aerea. Per gli stessi motivi, esso è accolto favorevolmente anche dalle Forze aeree e dalla Military Aviation Authority (MAA).
Il principio dell'"English only" è conforme al diritto internazionale che in linea di principio lascia che siano gli Stati a regolamentare la lingua della radiotelefonia. Il confronto con l'estero è possibile solo in misura limitata a causa della particolare situazione di partenza della Svizzera, ovvero del suo plurilinguismo.
Secondo le disposizioni derogatorie vigenti di cui agli articoli 5 e 5a dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'uso delle lingue locali è tuttora possibile in tutti gli spazi aerei delle classi E e G, ampiamente utilizzati dall'aviazione generale e comprendenti in particolare l'area di numerosi aerodromi che non dispongono di servizi della sicurezza aerea nonché vaste parti dello spazio aereo inferiore. Inoltre, il bilinguismo può essere autorizzato nelle zone all'interno delle quali Skyguide o fornitori dei servizi della sicurezza aerea esteri prestano servizi transfrontalieri negli spazi aerei C e D. Il Consiglio federale ha così dato seguito alle deroghe chieste per le aree transfrontaliere nell'ambito dei dibattiti parlamentari e alla richiesta del mantenimento del bilinguismo nei principali spazi aerei per l'aviazione generale.
Nello spazio aereo attorno agli aeroporti di Ginevra e Lugano, conformemente alla disposizione derogatoria di cui all'articolo 5 OSA, il bilinguismo è ancora possibile a determinate condizioni poiché in tale spazio aereo i settori in cui Skyguide fornisce i servizi della sicurezza aerea si estendono su aree di altri Paesi per le quali la Svizzera non può emanare prescrizioni relative alla lingua da utilizzare. Se, in queste aree, il principio "English only" comporta un cambiamento di lingua, il bilinguismo in questo settore può essere mantenuto anche al di sopra del territorio svizzero, a condizione che l'applicazione del principio dell'"English only" pregiudichi la sicurezza.
Tra fine marzo a fine aprile 2018, il progetto contenente le disposizioni derogatorie attualmente vigenti è stato posto in consultazione presso circa sessanta operatori del settore, tra cui Skyguide, vari aerodromi, associazioni aeronautiche come Aerosuisse, Aero-Club (AeCS) e Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA). Tutti i gruppi di interesse hanno avuto quindi la possibilità di esprimersi sulle deroghe previste, ora in vigore. Nei loro pareri, le associazioni e gli aerodromi consultati non hanno tuttavia presentato obiezioni di carattere sostanziale quanto alla natura o alla formulazione delle deroghe.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.