19.3289 · Mozione · 2019-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione affinché le procedure in relazione alle domande d'indennità per insolvenza (II) possano essere svolte nella lingua nazionale della persona assicurata. Nello specifico occorre prevedere la possibilità che le spese di traduzione, oggi a carico dell'assicurato, siano assunte o coperte dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Begründung
La risposta all'interpellanza Reynard 18.4377 evidenzia l'assenza di una base legale che permetta globalmente agli assicurati di svolgere nella propria lingua nazionale le domande d'indennità per insolvenza (II). La situazione è sconvenevole per le persone interessate, poco attenta al plurilinguismo svizzero e deve quindi essere corretta.
Il versamento dell'indennità per insolvenza (II) compete alla cassa pubblica di disoccupazione del Cantone nel quale è stata aperta la procedura d'esecuzione o di fallimento nei confronti del datore di lavoro. In un'ottica di valorizzazione del plurilinguismo e di rispetto della diversità linguistica è opportuno e legittimo prevedere una base legale affinché le spese di traduzione, oggi a carico dell'assicurato, siano assunte o coperte dall'assicurazione contro la disoccupazione. Una tale regolamentazione a favore del plurilinguismo e del rispetto delle minoranze potrebbe essere inserita nella Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione o nella Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'indennità per insolvenza (II) consente ai lavoratori di chiedere un'indennità per i salari non percepiti alla cassa pubblica di disoccupazione del Cantone in cui il datore di lavoro ha annunciato l'insolvenza. Sono previste tre procedure: (1) la procedura d'esecuzione forzata, (2) la procedura di indennizzo e (3) l'eventuale procedura giuridica.
1. Prima che la cassa di disoccupazione del Cantone competente versi l'indennità per insolvenza e faccia proprie le pretese salariali dei lavoratori interessati, questi ultimi devono intraprendere - per far valere le loro pretese salariali - diverse azioni presso l'ufficio d'esecuzione del luogo in cui l'azienda aveva sede. Dato che l'esecuzione forzata viene svolta nella lingua ufficiale del rispettivo Cantone, può capitare che un lavoratore debba far valere i propri diritti in una lingua ufficiale diversa da quella parlata nel luogo in cui ha sede l'azienda per la quale ha lavorato.
Dato che in questa fase procedurale i lavoratori agiscono a titolo personale e in proprio nome, l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) non può coprire le eventuali spese di traduzione. Non appena il diritto dei lavoratori di percepire i salari non pagati è riconosciuto e le indennità di insolvenza (II) vengono versate, la cassa pubblica di disoccupazione fa proprie le pretese salariali dei lavoratori per un importo equivalente alle indennità versate e subentra al loro posto nella procedura d'esecuzione contro il datore di lavoro. A partire da questo momento i lavoratori non corrono più il rischio di dover difendere i loro interessi dinanzi a un ufficio d'esecuzione in una lingua diversa dalla loro.
2. Per ovviare ai problemi dei lavoratori che non padroneggiano la lingua della cassa di disoccupazione competente, il Consiglio federale ha previsto che possano presentare le loro domande anche alla cassa pubblica di disoccupazione del Cantone in cui hanno lavorato. Questa provvede poi a trasmetterla alla cassa di disoccupazione del Cantone in cui ha sede l'azienda. Per il disbrigo dei casi di indennità, le casse di disoccupazione possono inoltre rivolgersi, se necessario, ad altre casse pubbliche di altri Cantoni. Questo tipo di supporto è sostanzialmente finalizzato a fornire informazioni e consulenza agli assicurati per quanto concerne la presentazione e il disbrigo delle domande. Le decisioni vengono prese dalla cassa pubblica di disoccupazione competente nella lingua ufficiale del Cantone in cui essa si trova. Se la prevista collaborazione ha luogo, i problemi linguistici sia degli assicurati sia delle casse di disoccupazione coinvolte possono essere attenuati. L'AD dispone quindi dei mezzi giuridici necessari per evitare che gli assicurati debbano pagare di tasca propria eventuali lavori di traduzione e che siano quindi penalizzati rispetto a coloro che hanno lavorato nel Cantone a cui compete la procedura di fallimento. Per attenuare i problemi citati nella mozione, la SECO sensibilizzerà le casse pubbliche di disoccupazione a questo problema e le esorterà con apposite direttive a cooperare più intensamente tra di loro.
3. Una decisione negativa in materia di indennità per insolvenza può essere impugnata dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone in cui si trova la cassa pubblica di disoccupazione a cui compete il caso. La procedura si svolge nella lingua ufficiale di tale Cantone. Se in termini giuridici si tratta di un caso complesso e se l'eventuale ricorso ha buone probabilità di successo, i lavoratori che versano in difficoltà finanziarie possono sempre beneficiare del patrocinio gratuito.
Quanto all'assunzione delle spese di traduzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, va ricordato che le ultime revisioni della LADI erano tutte e quante finalizzate a ridurre i debiti dell'AD. Nel 2018 tali debiti ammontavano ancora a un miliardo di franchi. Alla luce degli ulteriori costi che le traduzioni genererebbero e delle possibili azioni e procedure giuridiche, conviene innanzitutto attingere alle risorse personali esistenti all'interno delle casse di disoccupazione, e cioè nell'ambito della suddetta cooperazione tra le casse.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.