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19.3297 · Interpellanza · 2019-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nella sua seduta del 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha deciso di assoggettare alla legge sull'ingegneria genetica i nuovi metodi di modificazione genetica, in analogia alla prassi adottata dall'Unione europea. Nel relativo comunicato stampa si legge: "In termini tecnici e legali, questo li classifica in linea di massima come tecniche di modificazione genetica. Tuttavia, non è chiaro se i prodotti fabbricati in questo modo siano o meno da considerarsi organismi geneticamente modificati ai sensi della legislazione vigente." Questa affermazione sembra alquanto contraddittoria.

Tra gli elementi centrali nell'uso di prodotti derivati dalle nuove tecniche di modificazione genetica figura, oltre alla gestione dei rischi, la possibilità di ricorrere a metodi di rilevamento adeguati. L'industria alimentare deve avere la certezza che le materie prime utilizzate siano esenti da organismi geneticamente modificati (OGM) o impurità indesiderate. La rilevabilità è data quando le modifiche apportate al genoma sono note. Il rilevamento diventa invece più difficile quando non si dispone di dati su eventuali modificazioni genetiche del prodotto. È quindi impellente, oltre alla gestione del rischio, intensificare la ricerca su metodi di rilevamento affidabili e partecipare all'elaborazione di norme valide a livello internazionale.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Cosa intende il Consiglio federale quando afferma che i prodotti derivati da tecniche di modificazione genetica non dovranno per forza essere considerati degli OGM?

2. Su quali basi poggia la decisione del Consiglio federale di classificare le "nuove tecniche di modificazione genetica"?

3. L'industria alimentare, ma anche i consumatori, vogliono avere la certezza che le materie prime e le derrate alimentari siano prive di OGM. Con quali misure il Consiglio federale garantisce che possano essere individuate e sanzionate le contaminazioni con OGM presenti nelle derrate alimentari e nei foraggi di origine vegetale e animale così come nelle sementi d'importazione?

4. Quali misure sono state avviate finora per consentire alle autorità di controllo di rilevare gli OGM derivati dalle nuove tecniche di ingegneria genetica?

5. Il Consiglio federale è disposto ad accelerare lo sviluppo di metodi di rilevamento e a stanziare i necessari mezzi finanziari?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Poiché le nuove tecnologie genetiche, analogamente all'ingegneria genetica "classica", hanno l'obiettivo di modificare il genoma per conferirgli nuove proprietà, il Consiglio federale ha deciso che i principi della legge sull'ingegneria genetica (LIG; RS 814.91) si applicano ai prodotti creati con le nuove tecnologie. La decisione del Consiglio federale implica che i prodotti creati con le nuove tecnologie devono essere sottoposti a una valutazione dei rischi per la salute umana e della fauna, l'ambiente e la libertà di scelta del consumatore, come disposto nella LIG.

Nel diritto vigente, la designazione costituisce un principio del diritto sull'ingegneria genetica che tutela la libertà di scelta del consumatore. Il Consiglio federale ne regola le modalità. Inoltre, il Consiglio federale è dell'opinione che le misure di gestione dei rischi debbano essere esaminate affinché rispondano nello specifico ai rischi legati all'utilizzo delle nuove tecnologie e dei prodotti che ne derivano.

2. Le nuove tecniche di modificazione genetica hanno ampliato ulteriormente la gamma delle possibili modificazioni genetiche e dei loro effetti rispetto alla tecnologia genetica classica. Nel quadro della valutazione dei rischi questo aspetto può sollevare ulteriori questioni se confrontato con la valutazione della "transgenesi classica". Ricercare se e in che modo le tecniche e i prodotti che da esse derivano possono essere classificati è al centro del mandato d'esame ai servizi federali interessati. Pertanto, attualmente non è possibile rispondere a questa domanda.

3./5. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che con la metodologia attuale l'individuazione di prodotti senza materiale genetico supplementare chiaramente identificabile rappresenta una sfida. Ciò vale in particolare per l'individuazione di tali prodotti nei generi alimentari trasformati e nelle miscele. Secondo la LIG, il richiedente di prodotti derivanti da processi di ingegneria genetica deve indicare il tipo di modificazione nell'ambito del processo di approvazione e fornire metodi di rilevazione adeguati e una documentazione generale per la tracciabilità. In caso di applicazione di obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la natura della novità deve essere identificabile.

Attualmente, le autorità e la comunità scientifica lavorano, a livello nazionale e internazionale, sulle possibilità di tracciabilità delle caratteristiche genetiche molecolari dei prodotti creati con le nuove tecnologie, traendo profitto dalle conoscenze scientifiche più attuali, dagli sviluppi recenti in materia di digitalizzazione e di analisi dei metadati, come mostra il recente rapporto del Centro comune di ricerca europeo (JRC). Secondo l'articolo 26 LIG, i lavori di ricerca e le valutazioni dell'impatto tecnologico possono essere promossi.

4. I controlli dei generi alimentari sono in linea di massima di competenza dei Cantoni, il controllo degli alimenti per animali è di competenza delle autorità federali. Nel compito rientra anche l'ulteriore sviluppo di metodi di rilevazione adeguati. Le autorità federali e cantonali competenti sono consapevoli di questa sfida e collaborano con altri enti e istituti di ricerca interessati in Svizzera e all'estero.

Risposta del Consiglio federale.