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19.3302 · Interpellanza · 2019-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nella sentenza 2C_479/2018 del 15 febbraio 2019 il Tribunale federale (TF) ha annullato una sentenza cantonale che confermava la revoca del permesso di domicilio UE/AELS e l'allontanamento di un cittadino europeo fortemente indebitato, dalla situazione finanziaria definita catastrofica dal TF stesso. La sentenza cantonale aveva ravvisato per questo una violazione dell'ordine pubblico svizzero (art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI). Questo ragionamento è stato alla fine ritenuto contrario all'articolo 4 paragrafo 1 dell'allegato I all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).

1. Se ne deve concludere che l'ALC obbliga il nostro Paese a far restare sul suo territorio tutti i cittadini europei fortemente indebitati?

2. In caso affermativo, il Consiglio federale intende prendere provvedimenti per rimediare a questa situazione? Se sì, quali?

Stellungnahme des Bundesrates

L'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'Unione europea e i suoi Stati membri (ALC; RS 0.142.112.681) non obbliga la Svizzera a tenere sul suo territorio tutti i cittadini indebitati degli Stati membri dell'UE. Non è nemmeno la conclusione cui giunge il Tribunale federale nella sentenza menzionata dall'autore dell'interpellanza.

In ogni caso particolare, le autorità competenti per la revoca di un titolo di soggiorno sono infatti tenute a esaminare e prendere in considerazione la situazione complessiva della persona in questione. Se un cittadino di uno Stato membro dell'UE adempie le condizioni di soggiorno previste dall'ALC, i diritti derivanti dall'accordo possono essere limitati soltanto se la persona in questione rappresenta una minaccia reale e sufficientemente grave per l'ordine e la sicurezza pubblici che tange un interesse fondamentale della società (cfr. art. 5 allegato I ALC). L'incapacità di far fronte ad obblighi finanziari non basta, di per sé, per costituire una tale minaccia.

Nel presente caso, l'interessato adempie da tempo le condizioni di soggiorno in Svizzera. Esercita un'attività lucrativa che gli procura un reddito sostanziale. Inoltre, non ha mai beneficiato dell'aiuto sociale né è mai stato condannato. Dopo aver esaminato la situazione personale complessiva, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che i criteri e le condizioni di limitazione definiti sopra ai sensi dell'ALC non erano adempiuti. L'interessato non poteva dunque essere allontanato dalla Svizzera malgrado i debiti accumulati.

In linea generale, l'ALC non permette alle parti contraenti di invocare a fini meramente economici misure volte a limitare i diritti alla libera circolazione delle persone. Eventuali misure dovrebbero essere adottate senza limitare i diritti accordati dall'ALC e applicarsi indifferentemente sia ai cittadini nazionali sia a quelli dell'UE, conformemente al principio della parità di trattamento (art. 2 ALC).

Risposta del Consiglio federale.