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19.3303 · Interpellanza · 2019-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Durante una conferenza stampa tenuta il 17 marzo 2019, il Comandante della Polizia cantonale vodese ha denunciato il "legalismo rigido ed esasperato" che, a suo avviso, nuoce al lavoro delle forze dell'ordine, in particolare nell'ambito dell'inseguimento di criminali in Francia. Evocando una situazione concreta in cui, per timore delle conseguenze giudiziarie, è stato abbandonato un inseguimento in direzione della Francia, ha caldeggiato una modifica, più favorevole alla polizia svizzera, dell'accordo del 9 ottobre 2007 tra la Svizzera e la Francia sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1). Ritiene sconcertante che nel 21° secolo il semplice fatto di oltrepassare un valico di frontiera permetta a criminali di sottrarsi alle autorità di perseguimento penale (cfr. "20 Minutes" del 18 marzo 2019).

Queste dichiarazioni hanno attirato l'attenzione sull'idea di predisporre ostacoli fisici ai posti di frontiera di Chavanne-de-Bogis e di Ferney, con tuttavia uno scoglio giuridico: la compatibilità con l'accordo di Schengen.

La posta in gioco: evitare che in futuro gli agenti di polizia non abbiano più altra opzione se non fermarsi in territorio svizzero, non potendo varcare il confine, e lasciare così scappare criminali pericolosi.

1. L'accordo del 9 ottobre 2007 tra la Svizzera e la Francia è adeguato alle realtà della criminalità attuale e, in caso contrario, non occorrerebbe intavolare trattative con la Francia per adeguarlo alle necessità pratiche?

2. Che ne è degli altri accordi analoghi che disciplinano gli interventi transfrontalieri delle forze dell'ordine svizzere?

3. La predisposizione di ostacoli fisici quali quelli evocati sopra è compatibile con l'accordo di Schengen e, in caso contrario, non sarebbe anche necessario intavolare trattative per rendere possibili misure di questo tipo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'accordo del 9 ottobre 2007 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1) è in vigore dal 1° luglio 2009. Il problema evidenziato dall'autore dell'interpellanza è ben noto al Consiglio federale e i nostri partner francesi ne sono stati informati a più riprese. L'articolo 13 dell'accordo autorizza l'inseguimento transfrontaliero. In Francia il diritto di fermare la persona inseguita e la possibilità di catturarla sono riservate alle autorità localmente competenti. Per il momento, una persona può essere catturata soltanto se colta in flagranza di reato su suolo francese. Di conseguenza, senza l'aiuto delle autorità locali gli agenti impegnati nell'inseguimento non possono catturare al di là della frontiera la persona inseguita, tranne se dovessero coglierla in flagranza di reato in territorio francese. La Svizzera cerca attivamente una soluzione per colmare questa lacuna.

2. I trattati stipulati con altri Paesi limitrofi non richiedono al momento adeguamenti nell'ambito in questione. Nello specifico si tratta degli accordi del 4 giugno 2012 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein (RS 0.360.163.1), del 14 ottobre 2013 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana (RS 0.360.454.1) e del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania (RS 0.360.136.1). Tutti questi trattati comprendono una clausola che consente di effettuare inseguimenti transfrontalieri e disciplina i pertinenti dettagli. Finora questa normativa non ha dato adito a problemi di nessun tipo.

3. L'articolo 24 del codice frontiere Schengen sancisce che gli Stati Schengen eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale. Il codice frontiere Schengen non pregiudica, tuttavia, l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati Schengen. È quindi possibile adottare misure di polizia per prevenire eventuali minacce alla sicurezza pubblica (art. 23 codice frontiere Schengen). La predisposizione di ostacoli fisici (quali dispositivi automatizzati che possono essere azionati a distanza) restano quindi compatibili con il codice frontiere Schengen, se l'obiettivo è contrastare la criminalità transfrontaliera.

Risposta del Consiglio federale.