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19.3305 · Mozione · 2019-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche legislative se non addirittura costituzionali necessarie per permettere la revoca della cittadinanza svizzera ai viaggiatori della jihad.

Begründung

Vari commentatori ritengono che per combattere il fenomeno dei viaggiatori della jihad la revoca della cittadinanza sia non solo necessaria ma pure compatibile con il diritto internazionale anche per i jihadisti che possiedono soltanto una nazionalità (a rischio di renderli apolidi). Nella sua risposta alla mia domanda Addor 19.5161 il Consiglio federale ha tutto sommato confermato questa valutazione, perlomeno per quanto riguarda gli adulti. Ha infatti rammentato che la Svizzera, di fatto, non è parte della Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia. Ha in seguito evocato l'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che vieta a uno Stato di privare una persona della sua cittadinanza soltanto se tale decisione è arbitraria.

Orbene, in una situazione di conflitto, in presenza di cittadini svizzeri che hanno scelto di partecipare a una vera e propria guerra contro la nostra civiltà e contro il nostro Paese, è inconcepibile che si possa giudicare arbitraria una misura che poggia su considerazioni elementari di sicurezza pubblica, in particolare se si considera il fatto intollerabile che la cittadinanza svizzera costituisce l'elemento grazie al quale, in base all'articolo 24 capoverso 2 della Costituzione federale, i viaggiatori svizzeri della jihad possono ritornare liberamente in patria.

Il Consiglio federale invoca inoltre l'articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Questa disposizione, tuttavia, conferisce soltanto un diritto, quello di acquisire una cittadinanza. Non sembra invece disciplinare la questione di un'eventuale revoca della cittadinanza. E soprattutto, il suo campo d'applicazione si limita ad ogni modo ai minorenni. Se esiste (il che resta da dimostrare), questo ostacolo di diritto internazionale non vale dunque per gli Svizzeri maggiorenni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione chiede di revocare la cittadinanza svizzera ai viaggiatori della jihad anche se questo li rende apolidi. L'apolidia comporta la perdita di diritti fondamentali. Dalla fondazione dello Stato federale, la Svizzera si adopera al fine di evitare che il diritto svizzero conduca all'apolidia (messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 1951 all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, FF 1951 I 893, in particolare 901). La proposta avanzata dall'autore della mozione renderebbe inoltre apolidi persone che possiedono la cittadinanza svizzera dalla nascita e non possono acquisire un'altra nazionalità. Il Consiglio federale non vede motivo di modificare la sua posizione di principio a tale proposito anche in considerazione del diritto internazionale.

Il diritto alla cittadinanza è infatti riconosciuto in diversi accordi e dichiarazioni, la maggior parte dei quali ratificati dalla Svizzera. Particolarmente rilevante è la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 15), secondo cui ogni persona ha diritto a una cittadinanza e nessuno può esserne arbitrariamente privato. La Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107) conferisce inoltre a ogni fanciullo il diritto all'acquisto di una cittadinanza (art. 7). Anche il Patto II dell'ONU prevede determinati diritti in relazione alla cittadinanza delle persone (p. es. art. 12 par. 4). Non da ultimo, la revoca arbitraria della cittadinanza costituisce un'ingerenza considerevole nella vita privata (e familiare) dell'interessato (art. 8 CEDU; RS 0.101).

Inoltre, la Svizzera ha finora ratificato due convenzioni internazionali che trattano in particolare dell'apolidia, ossia la Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) e la Convenzione del 13 settembre 1973 intesa a ridurre il numero dei casi di apolidia (RS 0.141.0), che riguarda l'apolidia dei figli. Questi due testi non enunciano tuttavia alcun principio secondo cui la revoca della cittadinanza deve essere considerata inefficace se porta all'apolidia. La questione se l'obbligo di evitare l'apolidia costituisca una regola del diritto internazionale consuetudinario è invece controversa.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.