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19.3314 · Interpellanza · 2019-03-22

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La sentenza emessa dal Tribunale federale nel febbraio 2019 in merito alla controversia concernente il riesame delle aree d'atterraggio in montagna nel Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) ha lasciato delle questioni aperte. Le due aree di Gumm e Rosenegg-West saranno soppresse perché in conflitto con la protezione della natura e del paesaggio. Non è tuttavia chiaro quale sarà la sorte delle 20 aree d'atterraggio rimanenti situate all'interno o ai margini di zone protette a livello nazionale. Secondo la sentenza, le parti al procedimento convengono che l'atterraggio di elicotteri in siti iscritti nell'IFP comporta gravi danni alla natura e al paesaggio.

Inoltre, dall'adozione della parte concettuale dello PSIA concernente le aree d'atterraggio in montagna da parte del Consiglio federale, l'utilizzazione di tali aree è cambiata: dall'estate 2018 nel Vallese si può fare l'elibike e durante l'inverno l'elisci è sempre più utilizzato al posto degli impianti di risalita. Air Zermatt si vanta di avere "lo scilift più veloce del mondo". Tuttavia, nelle spiegazioni relative alla parte concettuale dello PSIA concernente le aree d'atterraggio in montagna (n. 4), questo tipo di utilizzazione turistica delle aree d'atterraggio in montagna "per principio non deve essere autorizzato nemmeno in futuro". Con l'elibike, alcune di queste aree sono sempre più spesso raggiunte in elicottero anche nei mesi estivi. Ciò comporta un aumento dei movimenti di volo, un intensificarsi dell'utilizzazione di tali aree e ulteriori disturbi per la fauna selvatica. La parte concettuale dello PSIA concernente le aree d'atterraggio in montagna non fa riferimento all'elibike. Nelle spiegazioni relative alla parte concettuale dello PSIA concernente le aree d'atterraggio in montagna (n. 2), le modifiche relative all'utilizzazione di tali aree sono da intendere come adeguamento della rete. L'utilizzazione non deve comportare un carico eccessivo per il territorio e per l'ambiente e i conflitti con gli obiettivi di protezione degli oggetti da proteggere ed eventuali misure devono essere esaminati.

Si pongono quindi le seguenti domande:

1. Anche il Tribunale federale considera gli atterraggi di elicotteri nei siti iscritti nell'IFP come gravi pregiudizi di tali aree. Con quale procedura ed entro quando il Consiglio federale intende ridurre i conflitti tra l'utilizzazione di queste aree d'atterraggio in montagna e i siti iscritti nell'IFP interessati?

2. Il Consiglio federale è consapevole che i nuovi tipi di utilizzazione delle aree d'atterraggio in montagna ne intensificano l'utilizzazione? Li considera problematici in particolare quando avvengono nelle zone protette? La parte concettuale dello PSIA concernente le aree d'atterraggio in montagna deve essere adeguata di conseguenza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le aree d'atterraggio in montagna della Svizzera sono utilizzate, da una parte, per la formazione e l'addestramento e, dall'altra, per il trasporto di persone a scopo turistico. Al di fuori di tali aree, a più di 1100 metri di altitudine decolli e atterraggi per questi fini sono vietati. Con l'adozione della parte generale (concettuale) del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) il 18 ottobre 2000, il Consiglio federale ha incaricato l'Amministrazione federale di sottoporre a un riesame generale la rete delle aree d'atterraggio in montagna e di chiarire la questione di fondo del se e in che misura mantenere l'esercizio dell'elisci. Nel 2007 il mandato è stato precisato: l'elisci sarà consentito ma solo a condizione che possa essere provato un interesse turistico regionale e formulato ad esempio in una strategia turistica regionale o cantonale. Per tutte le aree d'atterraggio in montagna in cui si pratica l'elisci, è stato comprovato un interesse di questo tipo.

Le autorità federali hanno effettuato il riesame conformemente alla parte concettuale dello PSIA nell'ambito di una lunga procedura e con il coinvolgimento delle cerchie interessate. Il 14 maggio 2014 il Consiglio federale ha preso atto dell'esito intermedio di tale verifica. Dai lavori svolti fino a quel momento era emerso che Cantoni, Comuni di ubicazione e gruppi di utenti, da un lato, e organizzazioni di protezione dell'ambiente, dall'altro, avevano posizioni molto diverse, talvolta inconciliabili, per cui non era possibile giungere a un'intesa.

Il Consiglio federale ha quindi deciso di interrompere il processo in corso volto al riesame e alla nuova determinazione delle aree d'atterraggio in montagna e di ridurre il numero di queste aree da 42 a 40. Il 21 ottobre 2015 il Collegio ha approvato l'adeguamento della parte concettuale dello PSIA concernente le aree d'atterraggio in montagna. I Comuni interessati hanno interposto, con esito positivo, ricorso contro la soppressione delle aree Rosenweg-West e Gumm presso il Tribunale amministrativo federale. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha deferito tale decisione al Tribunale federale che, nella sentenza del 6 febbraio 2019, ha stabilito che le autorità federali avevano adempiuto il proprio obbligo di pianificazione del territorio e che, nel 2014 quando ha preso la decisione riguardo al piano settoriale, il Consiglio federale non aveva ecceduto nei poteri discrezionali di cui dispone per la pianificazione settoriale o l'emanazione di ordinanze. La decisione non affronta la questione di un nuovo riesame delle aree d'atterraggio in montagna. Per i succitati motivi, non è opportuno procedere né a un nuovo riesame delle aree d'atterraggio in montagna né a un adeguamento della parte concettuale dello PSIA concernente tali aree.

2. Al Consiglio federale non risulta che l'utilizzazione delle singole aree d'atterraggio in montagna sia più intensa a causa dell'elibike; il numero dei movimenti su tali aeree è stabile se non in diminuzione. Tuttavia, il Consiglio federale è disposto a verificare l'opportunità di un adeguamento della parte dello PSIA dedicata a tali aree, se in futuro questa nuova pratica dovesse rappresentare una quota significativa dell'utilizzazione turistica delle aree d'atterraggio in montagna.

Risposta del Consiglio federale.