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19.3333 · Mozione · 2019-03-22

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di valutare un allentamento delle disposizioni dell'articolo 100 capoverso 4 della legge sulla circolazione stradale affinché polizia e guardie di confine impegnate in interventi urgenti possano operare con maggiore efficacia, senza temere di incorrere in sanzioni per la violazione, dovuta a motivi tattici, del codice della strada. In caso di incidente rimarranno sanzionabili i comportamenti effettivamente pericolosi per la sicurezza pubblica e sproporzionati rispetto all'operazione condotta dagli agenti.

Begründung

In base all'attuale articolo 100 capoverso 4 della legge sulla circolazione stradale la polizia può infrangere le norme a condizione di aver attivato gli speciali segnalatori prescritti e di far uso della dovuta prudenza. In via del tutto eccezionale alle forze dell'ordine è consentito, per ragioni tattiche, non attivare tali segnalatori qualora il loro uso impedisca agli agenti di compiere il proprio dovere.

Nonostante questa disposizione, numerosi poliziotti vengono sanzionati per eccesso di velocità da giudici che si dimostrano eccessivamente severi.

Occorre però considerare la particolare natura del lavoro svolto da polizia e guardie di confine che, per evidenti ragioni tattiche, non possono eseguire efficacemente determinati compiti con i segnalatori attivati. A tale proposito, gli organi di informazione hanno diffuso di recente la notizia di un poliziotto ginevrino condannato dal Tribunale federale per eccesso di velocità durante un intervento finalizzato all'arresto immediato di alcuni pericolosi criminali. L'agente in questione aveva spento la sirena per evitare di essere localizzato. Non è la prima volta che viene emessa una sentenza del genere. Gli agenti sono di conseguenza sempre più demotivati per via di una legge inflessibile che impedisce loro di intervenire in maniera efficace. Anche una larga fascia della popolazione non riesce a capire perché la polizia venga ostacolata nel suo lavoro quando dovrebbe prevalere l'interesse generale. Effettivamente, in materia di sicurezza pubblica, va applicato anche il principio di precauzione, tenendo conto della potenziale pericolosità di determinati individui e della necessità di fermarli tempestivamente. Proponiamo pertanto che siano comminate sanzioni soltanto in caso di incidente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto vigente, il conducente di un veicolo di polizia o delle dogane che viola le norme della circolazione non è punibile se tale violazione è proporzionata alla situazione (art. 100 n. 4 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; LCStr; RS 741.01). Qualora l'agente alla guida non abbia usato la prudenza richiesta dalle circostanze, le autorità penali possono attenuare la pena (art. 100 n. 4, ultimo periodo LCStr), mentre a quelle amministrative è consentito ridurre la durata minima della revoca della patente. Questa disposizione si applica tanto agli interventi di servizio urgenti con segnalatori quanto a quelli necessari dal punto di vista tattico, senza luci blu e avvisatori a suoni alternati (p. es. in caso di appostamenti). Essa garantisce agli addetti un maggiore livello di certezza del diritto e protezione nello svolgimento dei loro compiti.

Il Consiglio federale è contrario alla richiesta di prevedere la punibilità dei conducenti in parola solo in caso di incidente. L'elemento determinante per la valutazione nell'ambito della circolazione stradale è generalmente il grado di pericolo a cui l'infrazione commessa ha esposto altri utenti e non il fatto che questa abbia provocato un incidente.

Il diritto stradale si fonda sul principio di ridurre al minimo il rischio di sinistri mediante le norme della circolazione. Secondo l'articolo 90 LCStr la pena deve essere adattata al pericolo causato e all'infrazione commessa: più sono gravi, più severa sarà la pena, indipendentemente dal verificarsi di un incidente. Salvo alcune limitazioni previste dall'articolo 100 numero 4 LCStr già esposte, queste regole concernono anche gli agenti di polizia e doganali, i quali devono evitare attivamente di esporre loro stessi e terzi a rischi eccessivi. Inoltre il coinvolgimento in un incidente stradale comprometterebbe del tutto l'esito dell'operazione, aspetto che va ugualmente considerato in interventi di questo tipo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.