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19.3337 · Mozione · 2019-03-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le necessarie basi legali oppure di modificare quelle esistenti - come la legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) - al fine di:

1. introdurre l'obbligo di notificare l'esportazione di beni che i destinatari o gli acquirenti finali utilizzeranno notoriamente per produrre armi, anche nel caso in cui i beni in sé, sulla base dei criteri odierni, non siano classificabili come materiale bellico o beni a duplice impiego. Una volta ricevuta una notifica in questo senso, la Confederazione deciderà rapidamente se vietare l'esportazione dei beni;

2. impedire che, senza il previo consenso del Consiglio federale, l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) appoggi l'esportazione di beni che i destinatari o gli acquirenti finali utilizzeranno per produrre armi. A tal fine andranno eventualmente disposte le dichiarazioni del caso nei confronti dell'ASRE.

Begründung

Conformemente alla legislazione in vigore, alcuni beni a duplice impiego rientrano nel campo d'applicazione della LBDI. Altri, invece, come per esempio le macchine utensili che non soddisfano determinati criteri tecnici, non sono soggetti ad alcuna restrizione in termini di esportazione, anche se è risaputo che il cliente finale li utilizzerà per produrre armi. Nel 2012, passando per l'intermediazione russa, una ditta svizzera ha per esempio fornito alla società venezuelana CAVIM (Companía Anónima Venezolana de Industrias Militares) macchine utensili destinate alla produzione di mitragliatrici, pur conoscendo l'identità del destinatario finale.

Sulla base delle informazioni oggi disponibili, questa esportazione era legale ed è stata appoggiata dall'ASRE, senza che la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) o il Consiglio federale fossero consultati e nonostante il fatto che la SECO avesse già fortemente limitato le esportazioni di materiale bellico verso il Venezuela al tempo sotto il regime di Chavez autorizzando a quanto pare, dal 2000, soltanto la fornitura di pezzi di ricambio per la marina militare.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La fornitura menzionata sopra, effettuata senza previa autorizzazione da un'impresa dell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera, riguardava una transazione con un acquirente russo: dei beni provenienti dalla Svizzera, solo una minima parte era destinata alla Federazione Russa, la parte più consistente andava invece consegnata direttamente al Venezuela.

1. La legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202) autorizza il Consiglio federale ad attuare le disposizioni degli accordi internazionali e dei regimi di controllo delle esportazioni. L'Esecutivo ha ottemperato a questo mandato emanando in particolare l'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1). Non esiste alcun obbligo interstatale di notificare l'esportazione di tutti i beni impiegabili per produrre armi ma non inclusi nelle liste internazionali di controllo. L'introduzione di un tale obbligo in Svizzera esulerebbe dagli accordi interstatali e non potrebbe quindi basarsi sulla LBDI, motivo per cui una modifica di questa legge va scartata a priori. Neppure la creazione di una nuova base legale sarebbe appropriata secondo il Consiglio federale, perché in mancanza di un'armonizzazione internazionale gli operatori economici svizzeri si troverebbero in una posizione di svantaggio rispetto ai loro concorrenti stranieri. A tutto ciò si assocerebbe un notevole onere amministrativo sia per gli operatori economici interessati sia per l'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni.

2. La transazione menzionata sopra, effettuata nel 2010 da un'impresa dell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera senza previa autorizzazione e appoggiata dall'ASRE, non è stata notificata alla Confederazione perché l'ASRE non lo ha ritenuto necessario. Dal suo punto di vista, la transazione era stata convenuta con un acquirente russo e, stando a quanto afferma, non avrebbe identificato il beneficiario venezuelano dei beni come un'impresa d'armamento. Nel portale delle richieste dell'ASRE occorre sempre specificare i beni oggetto della domanda, l'esatta destinazione, l'indirizzo di consegna e se per la transazione è necessaria e disponibile un'autorizzazione all'esportazione. Secondo il Consiglio federale, la prassi dell'ASRE soddisfa i requisiti in materia di controllo e gestione dei rischi e le esigenze operative del settore dell'esportazione. Anche per questo, quindi, il Consiglio federale non vede alcun motivo per creare nuove basi legali o modificare quelle esistenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.