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19.3364 · Interpellanza · 2019-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Molti cittadini si sentono stigmatizzati quando devono indicare il loro stato civile ("divorziato/divorziata", "celibe/nubile", "in unione domestica registrata", "vedovo/vedova"). In passato il Consiglio federale e il Parlamento si sono chinati a più riprese sulle possibilità giuridiche di abolire lo stato civile "divorziato/divorziata". Nella sua risposta all'interpellanza Hodgers 11.4099 e successivamente nei suoi rapporti in adempimento del postulato Fehr Jacqueline 12.3607, il Consiglio federale ha ritenuto possibile una soluzione pragmatica.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Per cosa è giuridicamente rilevante l'informazione "divorziato/divorziata", "celibe/nubile", "in unione domestica registrata", "vedovo/vedova"? Non vi si può semplicemente rinunciare?

2. Il Consiglio federale ha rilevato che in futuro si dovrà verificare, in caso di nuovi atti normativi o di modifiche di atti esistenti, l'utilizzo degli stati civili e che, se possibile, andranno privilegiati altri criteri di collegamento (n. 5.3 del rapporto in adempimento del postulato Hodgers 12.3058). A che punto è questa procedura? Quali altri soluzioni ritiene ipotizzabili?

3. Privati e autorità richiedono spesso lo stato civile anche se tale informazione non è rilevante nella fattispecie (p. es. all'apertura di un conto bancario o alla reception di un albergo). Numerosi cittadini lo trovano irritante, ma molti ignorano di poter tacere questa informazione. Di quali possibilità giuridiche dispongono i cittadini per opporsi a tali richieste?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lo stato civile è rilevante nel diritto delle assicurazioni sociali e nel diritto fiscale, come pure nel diritto privato e in quello in materia di stranieri (per gli esempi si veda il n. 2.3.2 del rapporto in adempimento del postulato 12.3058 Hodgers). Per poter applicare correttamente queste disposizioni, l'autorità deve conoscere lo stato civile attuale del diretto interessato. Ecco perché l'informazione è riportata nel registro dello stato civile, i cui dati non sono comunque accessibili né ai privati né alle imprese. Le autorità possono accedere a questi dati soltanto in presenza di una base legale e nella misura in cui necessitano dell'informazione per adempiere i loro compiti legali.

2. La prassi legislativa attuale tende a rinunciare, per quanto possibile, al criterio dello stato civile. Nel quadro del postulato 18.3690, "Tutti sono uguali davanti alla legge. Abolire i riferimenti giuridici al sesso", del 15 giugno 2018 è addirittura vagliata la possibilità di rinunciare al criterio del sesso in sede legislativa.

3. Numerosi cittadini sono infastiditi quando privati o autorità richiedono il loro stato civile senza averne davvero bisogno per il loro lavoro o la pratica giuridica in questione.

In merito sono due i punti da precisare: da un lato, i cittadini possono rifiutarsi di comunicare lo stato civile invocando il diritto all'autodeterminazione in materia di informazione (n. 5.4 del rapporto in adempimento del postulato 12.3058 Hodgers).

Dall'altro, in questi casi si applica il diritto in materia di protezione dei dati, che concretizza i diritti e i doveri individuali: chi tratta dati personali deve rispettare in particolare i principi della buona fede e della proporzionalità e non può ledere la personalità dell'interessato. Inoltre, lo scopo del trattamento dei dati deve essere riconoscibile. Se si viene a sapere che determinati settori economici approfittano dei contatti con i clienti per procurarsi in modo illecito dati sul loro stato civile, i diretti interessati potrebbero intentare un'azione e, all'occorrenza, chiedere l'intervento dell'Incaricato federale della protezione dei dati.

La revisione totale della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) renderà infine più trasparente il trattamento dei dati. Ogni privato o impresa che vorrà conoscere lo stato civile di una persona dovrà informarla attivamente, in particolare in merito allo scopo della raccolta di dati. L'interessato ne sarà quindi a conoscenza e potrà, se del caso, opporvisi.

Risposta del Consiglio federale.