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19.3391 · Interpellanza · 2019-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. Che cosa intraprende per tutelare le donne dal licenziamento durante il congedo maternità?

2. È favorevole a una protezione dal licenziamento

a. di un anno

b. di sei mesi

durante il congedo maternità?

In caso negativo, perché no?

3. È favorevole a una protezione dal licenziamento (altrettanto lunga) del padre/della seconda persona responsabile dell'educazione durante il congedo maternità della partner? In caso negativo, perché no?

4. Ritiene necessario tutelare le future madri dalla disdetta anche durante il periodo di prova? In caso negativo, perché no?

Begründung

Di recente sono stati nuovamente resi noti vari casi in cui alcune donne sono state licenziate subito dopo il congedo maternità. Casi di questo tipo non devono più verificarsi, soprattutto se le donne devono essere di nuovo integrate nel mercato del lavoro, fattore di grande importanza proprio anche alla luce della penuria di personale qualificato.

La base di dati disponibile su scala nazionale è assai limitata. Un nuovo studio dell'ufficio BASS su mandato dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha dimostrato con metodi scientifici che la maternità costituisce un ostacolo reale per le donne che lavorano. Nello studio è stato interpellato un campione di 2809 donne che hanno dato alla luce un figlio tra gennaio ed agosto 2016 e avevano diritto all'indennità di maternità.

Nell'11 per cento dei casi il datore di lavoro ha proposto di sciogliere di comune intesa il rapporto di lavoro. Nel 7 per cento dei casi il datore di lavoro ha annunciato la sua intenzione di sciogliere il rapporto di lavoro dopo il congedo maternità (o dopo la protezione dalla disdetta di 16 settimane). In quasi un quinto dei casi, il datore di lavoro ha comunicato la sua intenzione di terminare il rapporto di lavoro dopo essere stato messo al corrente della gravidanza (comunicato TravailSuisse).

La Svizzera continua ad essere in ritardo per quanto riguarda la parità dei sessi e la conciliabilità tra famiglia e lavoro, nell'ultimo Global Gender Gap Report 2018 è scivolata al 20°(!) posto. La situazione deve finalmente cambiare. La protezione dal licenziamento dopo il parto rappresenta un piccolo passo verso la parità dei sessi e agevola il rientro nel mercato del lavoro.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge offre già oggi una protezione estesa alle lavoratrici in caso di maternità. Secondo l'articolo 336c capoverso 1 lettera c del Codice delle obbligazioni (CO), il licenziamento è nullo durante la gravidanza e le 16 settimane dopo il parto, ossia per un periodo complessivo di 13 mesi. Un licenziamento per causa di maternità è abusivo e discriminatorio alle condizioni di cui all'articolo 336 capoverso 1 lettera a CO e all'articolo 3 capoversi 1 e 2 LPar. È sanzionato con un'indennità di 6 mesi di salario al massimo (art. 336a cpv. 1 e 2 CO e 5 cpv. 2 e 4 LPar).

2. Il congedo maternità legale è di 14 settimane dopo il parto (art. 329f CO). Come indicato nella risposta 1, un licenziamento è nullo durante questo periodo, e anche due settimane dopo, come pure durante la gravidanza. Inoltre, durante questo periodo e oltre il licenziamento per causa di maternità è discriminatorio e quindi illecito. Questa protezione copre quindi il congedo maternità e si estende oltre sei mesi o un anno.

3. La protezione durante la gravidanza e dopo il parto riguarda la madre per ragioni biologiche. La tutela del padre o dell'altro genitore poggerebbe su altre basi e aprirebbe una nuova discussione. Tali protezioni sono ipotizzabili per garantire l'esercizio del congedo paternità o di un congedo parentale. Occorre tuttavia rilevare che un licenziamento è abusivo, e quindi illecito, già oggi se è pronunciato in ragione del legame di filiazione istituito con il neonato.

4. L'articolo 336c CO offre una protezione estesa in caso di gravidanza, ma anche di malattia, incidente o servizio militare. Il periodo di prova è escluso dalla protezione in quanto si tratta di un periodo in cui le parti hanno la possibilità di uscire dal rapporto contrattuale se non vogliono continuarlo. Di conseguenza, anche il termine di disdetta è assai breve nel periodo di prova (art. 335b cpv. 1 CO). Prevedere la nullità di un licenziamento durante questo periodo equivarrebbe a svuotare il periodo di prova della sua sostanza e sarebbe eccessivo. Nel periodo di prova non è tuttavia esclusa qualsiasi protezione dal licenziamento, poiché una disdetta può essere abusiva, discriminatoria o ingiustificata ai sensi degli articoli 336 capoverso 1 lettera a e 337c CO o dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 LPar. La durata del periodo di prova è pure limitata dalla legge. Ammonta a un mese in assenza di accordo scritto ma a tre mesi al massimo (art. 335b cpv. 1 e 2 CO).

Risposta del Consiglio federale.