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19.3407 · Interpellanza · 2019-03-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Secondo un rapporto dell'OCSE del 2014, in Svizzera i tassi di attività sono superiori alla media nella maggior parte delle fasce d'età al di sotto dell'età di pensionamento. Per contro, sono nettamente inferiori rispetto agli altri Stati esaminati in quelle al di sopra dell'età di pensionamento. La crescente carenza di lavoratori qualificati evidenzia l'urgente necessità di un intervento, ma l'iniziativa sul personale qualificato lanciata in questo settore sembra avere ancora poco successo. La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, che proponeva alcune soluzioni per la flessibilizzazione dell'età di pensionamento, è stata bocciata per altri motivi.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Perché la Svizzera presenta un tasso di attività dopo l'età di pensionamento molto inferiore rispetto agli Stati di riferimento? Ritiene necessario un intervento?

2. Se sì, quali misure prevede di adottare negli ambiti seguenti:

2.1 Nel primo pilastro: le proposte della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 saranno riprese nella prevista nuova riforma dell'AVS? Cosa occorre cambiare? Il progetto sarà presentato, come previsto, dopo le vacanze estive del 2019?

2.2 Nel secondo pilastro: che effetti ha il rapido calo delle aliquote di conversione? Quali misure sono previste o possibili? Quando?

2.3 Nel terzo pilastro?

2.4 Nel diritto fiscale: come si può attenuare la "trappola fiscale" dovuta all'effetto della progressione in caso di conseguimento di un reddito da lavoro e simultanea riscossione della rendita? Altri provvedimenti?

3. Quali misure specifiche ritiene possibili per i lavoratori dipendenti e per quelli indipendenti?

4. Come si potrebbe agevolare il ritiro graduale dalla vita lavorativa?

5. Quali ulteriori provvedimenti ritiene possibili?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel raffronto internazionale, la Svizzera presenta un tasso di attività dei lavoratori anziani relativamente elevato. Quello degli ultrasessantacinquenni si situa nella media dell'area OCSE. Altri Paesi hanno proceduto negli ultimi anni a numerose riforme, che hanno determinato un tasso di attività degli ultrasessantacinquenni superiore a quello della Svizzera. La promozione della continuazione dell'attività lucrativa fino al compimento dei 65 anni e anche oltre era una delle componenti della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020. Poiché questo obiettivo resta importante, il Consiglio federale lo manterrà nella nuova riforma dell'AVS (AVS 21).

2.1./3.-5. Il Consiglio federale ha integrato le misure pressoché incontestate della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 concernenti la flessibilizzazione della riscossione della rendita nell'avamprogetto AVS 21, che prevede anche la possibilità di riscuotere solo una parte della rendita: tra i 62 e i 70 anni si potrà così riscuotere la totalità o soltanto una percentuale della rendita AVS. La possibilità di anticipare e rinviare la riscossione di una parte della rendita sarà introdotta anche nella previdenza professionale. Con queste misure s'intende agevolare un ritiro graduale dalla vita lavorativa. Per promuovere la continuazione dell'attività lucrativa oltre l'età di riferimento, l'avamprogetto prevede, contrariamente alla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, di mantenere l'attuale franchigia di 1400 franchi mensili. Inoltre, gli assicurati potranno impiegare i contributi AVS versati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento per migliorare la loro rendita e colmare eventuali lacune contributive.

Nel giugno del 2019, il Consiglio federale discuterà del prosieguo dei lavori alla luce dei risultati della procedura di consultazione. L'adozione del messaggio è prevista entro la fine di agosto del 2019.

2.2. Effettivamente si può presumere che la riduzione delle aliquote di conversione del secondo pilastro contribuisca a far rimanere più a lungo gli assicurati nel mondo del lavoro, ma è difficile stimare in che misura ciò avvenga. Queste aliquote devono essere fissate in modo da garantire l'equilibrio finanziario degli istituti di previdenza. Il loro calo costante da ormai diversi anni si spiega con l'evoluzione della speranza di vita dei beneficiari di rendita e, soprattutto, con quella dei rendimenti conseguiti sui mercati finanziari (basso livello dei tassi d'interesse). Il Consiglio federale è del parere che l'aliquota minima di conversione dell'assicurazione obbligatoria secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), attualmente fissata al 6,8 per cento all'età ordinaria di pensionamento, debba essere abbassata, anche se due progetti di riforma in tal senso sono stati bocciati dal Popolo nel 2010 e nel 2017. Ha quindi incaricato le parti sociali di elaborare proposte per una riforma della LPP.

2.3. Per promuovere la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani, il Consiglio federale ha già adeguato, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3; RS 831.461.3): le persone che dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento continuano a esercitare un'attività lucrativa non sono più tenute alla riscossione dell'avere del pilastro 3a; possono rinviarla sino alla fine dell'attività lucrativa, ma al massimo di cinque anni, e versare contributi fiscalmente deducibili al pilastro 3a.

2.4. Nel sistema fiscale svizzero, tutte le entrate, ricorrenti o uniche, sono di norma soggette all'imposta sul reddito. Un'imposizione privilegiata per i beneficiari di rendita che lavorano sarebbe problematica nell'ottica dei principi costituzionali, applicati nel diritto fiscale, dell'uguaglianza giuridica e dell'imposizione secondo la capacità economica.

Risposta del Consiglio federale.

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