19.3409 · Interpellanza · 2019-03-22
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale ha messo in consultazione una bozza dell'Accordo quadro con l'Unione europea relativamente completo che fornisce numerose indicazioni sulle relazioni bilaterali future. Alcuni punti, tuttavia, non sono stati precisati chiaramente, in particolare nell'ambito del mercato del lavoro; ciò ha spinto le parti sociali (sul fronte dei datori di lavoro e di quello dei dipendenti) a sollevare vari interrogativi.
La Svizzera deve riprendere la direttiva UE relativa al distacco dei lavoratori e quella sulla sua applicazione al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo quadro (rapporto esplicativo sull'Accordo istituzionale Svizzera-UE del 16 gennaio 2019). La direttiva sull'applicazione prevede che lo Stato sia l'unico organo di esecuzione regolare a controllare le condizioni salariali e quelle di lavoro. In Svizzera, invece, l'applicazione spetta alle parti sociali. In pratica, questa responsabilità è affidata alle commissioni tripartite.
1. Il Consiglio federale può confermare che queste commissioni continueranno a essere in grado di espletare i loro compiti nel caso di firma e ratifica della bozza dell'Accordo quadro sottoposto a consultazione?
2. Quali competenze di applicazione e possibilità di sanzione previste dalla direttiva di applicazione avrebbero le parti sociali?
Stellungnahme des Bundesrates
La direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori è già in vigore per la Svizzera sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC; RS 0.142.112.681). Con il Protocollo 1 all'Accordo istituzionale, l'Unione europea propone alla Svizzera la garanzia contrattuale delle tre principali misure di accompagnamento che non sono previste dal diritto dell'UE e, in cambio, la Svizzera si impegna a recepire il diritto UE pertinente nell'ambito dei lavoratori distaccati entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo istituzionale (direttiva di applicazione 2014/67/UE e direttiva che modifica le disposizioni relative al distacco dei lavoratori 2018/957/UE).
1./2. Le attività di esecuzione delle commissioni paritetiche sono compatibili con il diritto dell'UE in materia di lavoratori distaccati. La direttiva di applicazione consente infatti alle parti sociali di partecipare all'esecuzione. L'articolo 10 paragrafo 4 della direttiva di applicazione stabilisce esplicitamente che le parti sociali possono controllare l'applicazione delle pertinenti condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, purché offrano alle persone interessate un grado equivalente di protezione ed esercitino la vigilanza in maniera non discriminatoria e obiettiva.
Le competenze delle commissioni paritetiche in materia di sanzioni non sono rimesse in discussione con l'entrata in vigore dell'Accordo istituzionale, dato che, nel quadro del Protocollo 1 all'Accordo, l'UE propone di garantire - in modo vincolante dal punto di vista del diritto internazionale pubblico - il deposito di una cauzione, volta principalmente ad assicurare il rispetto delle sanzioni decise dalle parti sociali. L'UE accetta quindi il coinvolgimento di queste ultime nell'esecuzione in Svizzera.
Inoltre le parti sociali sono state coinvolte sin dall'inizio nel processo normativo riguardante le misure di accompagnamento. Sono quindi rappresentate in seno alla commissione tripartita della Confederazione e possono per esempio chiedere al Consiglio federale, sulla base dell'osservazione del mercato del lavoro, di adottare contratti di lavoro standard con salari minimi vincolanti e di facilitare l'estensione dei contratti collettivi di lavoro. Queste competenze delle parti sociali rimangono invariate anche nel quadro dell'Accordo istituzionale.
Risposta del Consiglio federale.