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19.3411 · Interpellanza · 2019-03-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Recentemente l'Agenzia italiana delle entrate ha formulato richieste di informazioni direttamente alle sedi di banche svizzere in merito alle attività finanziarie "crossborder", ossia di consulenza finanziaria in Italia. È stato fissato un termine di 20 giorni per rispondere. L'Amministrazione federale delle contribuzioni è stata ignorata.

La sollecitazione riguarda in particolare i redditi legati ad attività di questo tipo, nonché i nominativi dei consulenti bancari coinvolti. Entro i termini fissati per la "voluntary disclosure" l'Autorità italiana ha già incamerato i numeri di conto bancario ed i nominativi dei clienti.

La questione è stata sollevata dal Consiglio nazionale Giovanni Merlini durante l'ora delle domande nel corso dell'attuale sessione primaverile. La risposta fornita dal Consiglio federale non ha affrontato esaustivamente il tema. Pertanto, si formulano i seguenti quesiti:

1. È corretto che l'Agenzia italiana delle entrate contatti direttamente gli istituti bancari svizzeri, senza alcun coinvolgimento dell'Autorità federale fiscale competente?

2. Da questa domanda di informazioni scaturiscono obblighi fiscali delle banche interpellate nei confronti dell'Agenzia italiana delle entrate?

3. In tal caso, come si posiziona il Consiglio federale dinnanzi ad una palese doppia imposizione?

4. Cosa consiglia il Consiglio federale agli istituti di credito interessati, affinché possano essere tutelati personalmente le collaboratrici ed i collaboratori, di cui sono stati chiesti i nominativi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'invio del questionario da parte dell'Agenzia italiana delle entrate non rappresenta una domanda di assistenza amministrativa secondo il diritto applicabile e non necessitava quindi del coinvolgimento dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2./3. Gli eventuali obblighi fiscali derivano dalle attività svolte e dai redditi conseguiti dagli istituti bancari contattati e non dal semplice fatto di avere ricevuto un questionario da parte dell'Agenzia italiana delle entrate. Al fine di evitare eventuali doppie imposizioni, le disposizioni della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41) si applicano a questi redditi e attività e possono quindi limitare il diritto interno dei due Paesi.

4. Le banche in questione sono tenute a rispettare il diritto svizzero, segnatamente le disposizioni in materia di protezione dei dati. In particolare, le banche non sono autorizzate a trasmettere informazioni concernenti i propri collaboratori senza il consenso esplicito delle persone interessate. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali ha richiamato l'attenzione dei suoi omologhi italiani sugli obblighi legali previsti dal diritto svizzero circa alcune questioni sollevate nel questionario dell'Agenzia italiana delle entrate.

Risposta del Consiglio federale.