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19.3434 · Mozione · 2019-05-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre alle Camere una revisione del Codice penale che preveda di limitare la concessione della condizionale nell'esecuzione delle pene privative della libertà inferiori a due anni.

La condizionale non va più concessa se risulta contraria al sentimento di giustizia o alla gravità dei fatti a carico dell'imputato. All'occorrenza, il Consiglio federale potrà prevedere che la condizionale costituisce l'eccezione e non più la regola per determinati reati, di cui stilerà l'elenco.

Begründung

Con la revisione del Codice penale del 1° gennaio 2007, la condizionale è diventata la norma per tutte le pene privative della libertà inferiori a due anni. L'articolo 42 CP dispone esplicitamente che "il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti".

Accade così che pene detentive per atti gravi siano pronunciate con la condizionale completa, creando un sentimento generalizzato d'impunità. Manifestamente la pena con la condizionale non è percepita come una sanzione da un gran numero di delinquenti e criminali. La funzione punitiva della pena non è pertanto adempiuta, come pure quella di risocializzazione.

La presente mozione lascia ampia libertà quanto ai mezzi richiesti. Spetta al Consiglio federale proporre una formulazione che eviti di sanzionare con una pena da scontare reati per i quali la condizionale resta adeguata. Al contrario, gli atti contraddistinti da particolare violenza devono essere puniti con una sanzione appropriata incompatibile con la condizionale.

All'occorrenza, il Consiglio federale potrà proporre un elenco di reati, che preveda in particolare determinati reati contro la vita, l'integrità fisica, il patrimonio, la libertà o l'integrità sessuale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 42 capoverso 1 del Codice penale (CP; RS 311.0), il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se sospende l'esecuzione della pena, il giudice deve impartire un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP). Il reo deve superare con successo il periodo di prova, altrimenti deve scontare la pena. Per la durata di questo periodo il giudice può inoltre ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta (art. 44 cpv. 2 CP). Le norme di condotta che il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l'esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa (art. 42 cpv. 4 CP). Le sentenze che prevedono pene con la condizionale vanno inoltre iscritte nel casellario giudiziale (art. 366 CP).

Possono essere sospese integralmente soltanto le pene pecuniarie e le pene detentive fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). È tuttavia possibile una sospensione parziale per le pene detentive fino a tre anni (art. 43 cpv. 1 CP). Nel caso delle pene detentive che rientrano nel campo d'applicazione sia dell'articolo 42 che dell'articolo 43 CP, ossia quelle comprese tra uno e due anni, vale come regola la sospensione integrale secondo l'articolo 42 CP. La sospensione parziale dell'esecuzione costituisce dunque l'eccezione. Può essere opportuno ricorrervi se soltanto l'effetto di monito della parte della pena che deve essere eseguita permette di fare una prognosi favorevole o di rinunciare a emettere una prognosi sfavorevole (sentenza 6B_77/2017 del Tribunale federale del 16 gennaio 2018, consid. 7). La pena deve tuttavia essere eseguita integralmente se appare che un'esecuzione parziale non influenzerà in alcun modo l'autore (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Riassumendo, per le pene inferiori a due anni il giudice ha la possibilità di pronunciare una pena da scontare integralmente in presenza di una prognosi sfavorevole, nonché una pena con la condizionale parziale in caso di prognosi incerta. Anche in caso di prognosi favorevole può dare una lezione all'autore condannandolo a una multa cumulata senza condizionale. In caso di reati gravi quali ad esempio l'omicidio intenzionale (art. 11 CP), l'assassinio (art. 112 CP), la rapina qualificata (art. 140 CP n. 4 CP) o la presa d'ostaggio qualificata (art. 185 n. 2 CP) la condanna a una pena detentiva con la condizionale è a priori esclusa in ragione delle pene minime comminate dalla legge.

Di conseguenza, il sistema sanzionatorio del CP, grazie alle pene senza e con la condizionale (anche parziale) e la possibilità di una multa cumulata (da pagare) permette ai giudici di infliggere pene differenziate, adeguate alla situazione, proporzionate alla colpa ed efficaci.

La sospensione dell'esecuzione di tutte le pene detentive fino a 18 mesi è stata introdotta nel 1971. Con la revisione della Parte generale (PG) del CP entrata in vigore il 1° gennaio 2007 la soglia è stata aumentata a due anni e la condizionale parziale è stata introdotta per le pene fino a tre anni. La revisione della PG del 2015 non ha modificato in alcun modo questo sistema; anche allora si è rinunciato in particolare all'abolizione della condizionale per le pene pecuniarie che era stata nel frattempo richiesta. Con la nuova PG CP, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, sono state reintrodotte le pene detentive di breve durata. Il nuovo sistema non potrà essere valutato ed esaminato in maniera seria ed approfondita prima che siano maturati svariati anni di esperienza pratica. Inoltre, un aumento delle pene detentive da eseguire comporterebbe ripercussioni finanziarie per i Cantoni (sulla base di un importo di 390 franchi per giorno di detenzione per persona, i costi potrebbero rapidamente raggiungere svariati milioni). Per questi motivi, il Consiglio federale non ritiene giustificato, per il momento, modificare il sistema esistente nel senso chiesto dall'autore della mozione, più precisamente stilando un elenco dei reati per cui la sospensione condizionale sarebbe in linea generale esclusa.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.