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19.3448 · Mozione · 2019-05-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la condizione del "riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata" prevista nell'articolo 82 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento alla mutata prassi commerciale, in particolare all'oggi usuale ordinazione di merci e servizi su Internet nonché alle altre possibilità di concludere contratti senza formalità.

Begründung

Conformemente all'articolo 82 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, nel quadro della procedura d'esecuzione il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata. È quindi richiesta una firma autografa del debitore obbligato o la sua firma elettronica qualificata (art. 13 e 14 CO).

Mentre in passato proprio nei contratti a distanza il creditore poteva spesso presentare un corrispondente documento, in quanto i beni o i servizi erano stato ordinati per iscritto, oggi non è più così, poiché numerose ordinazioni sono effettuate tramite Internet (piattaforme, negozi on line, ecc.).

Questa modifica della prassi commerciale comporta importanti ripercussioni per l'applicazione del diritto; il diritto vigente costituisce un ostacolo amministrativo che rende notevolmente più complesso far valere crediti in via di principio riconosciuti. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di ristabilire la situazione originaria e di ripristinare il rigetto provvisorio dell'opposizione per i crediti in linea di massima riconosciuti, in particolare rinunciando al requisito della firma autografa e dell'utilizzo di una firma elettronica qualificata e sottoponendo alla procedura anche le ordinazioni on line nonché altre possibilità di concludere contratti senza formalità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Al momento sussistono alcune incertezze relative al rigetto provvisorio dell'opposizione, tra cui in particolare il requisito della firma autografa per i documenti a sostegno della domanda di rigetto - ad esempio per un'ordinazione e una ricevuta - e l'onere della prova richiesto per eccezioni del debitore. Nel caso di contratti stipulati per via elettronica, il problema si acuisce in particolare quando essi sono stati conclusi senza firma elettronica qualificata. Esistono numerosi punti importanti su cui il Tribunale federale non si è ancora pronunciato e la giurisprudenza risulta pertanto poco uniforme.

Alla luce della situazione confusa e dell'importanza accresciuta del commercio elettronico, il Consiglio federale è favorevole alla modifica delle condizioni per un rigetto provvisorio dell'opposizione. Appare opportuno permettere il rigetto provvisorio dell'opposizione anche in caso di contratti conclusi tramite mezzi di comunicazione moderni. Conformemente al diritto vigente occorre sempre che il credito appaia dimostrato in caso di una verifica limitata ai mezzi di prova previsti. Ciò consentirebbe di mantenere l'attuale equilibrio tra gli interessi dei consumatori e quelli dei fornitori di beni e servizi.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.