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19.3457 · Interpellanza · 2019-05-08

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'additivo alimentare E171 contiene biossido di titanio sotto forma di nanoparticelle. Per questo motivo sarà vietato in Francia dal 1° gennaio 2020. Questo additivo viene aggiunto agli alimenti come agente sbiancante, ad esempio per schiarire dolciumi, formaggi o salse. Oltre che negli alimenti, il biossido di titanio è utilizzato anche nei medicamenti perché conferisce alle pastiglie un colore bianco. Per questo suo elevato potere sbiancante, il colorante E171 è spesso presente anche nei cosmetici, dentifrici e prodotti per la cura del corpo. Gli additivi alimentari come l'E171 (biossido di titanio) e l'E551 (biossido di silicio) sono utilizzati da molti anni e sono quindi classificati come non pericolosi. Tuttavia, studi dimostrano che occorre riesaminare la loro tossicità alla luce delle conoscenze attuali. Uno studio del 2017 sui ratti ha dimostrato che la frazione di nanoparticelle nell'additivo E171 riesce a superare la barriera intestinale e a raggiungere il fegato, provocando disfunzioni del sistema immunitario. Nel 40 per cento dei ratti, un'esposizione orale cronica all'additivo E171 ha causato lesioni spontanee nell'intestino crasso, che in determinate circostanze possono rivelarsi precancerose.

Le autorità francesi motivano il loro divieto con il fatto che la base di dati per la valutazione dei rischi dell'uso dell'additivo E171 (biossido di titanio) continua a essere lacunosa e non è possibile garantire la sicurezza. Anche secondo il rapporto conclusivo del 2017 del programma nazionale di ricerca sui nanomateriali (PNR 64) permangono lacune conoscitive che richiedono ulteriori attività di ricerca.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta il divieto che sarà introdotto in Francia riguardo alla protezione della salute dei cittadini?

2. Quali conseguenze potrebbe avere sulle esportazioni svizzere in Francia?

3. Prenderà in considerazione un divieto analogo per la Svizzera?

4. Quali misure ha previsto o già adottato per colmare le lacune della base di dati per la valutazione dei rischi degli additivi alimentari E171 ed E551?

5. Nella sua risposta all'interpellanza 17.3674 rimanda al piano d'azione "Nanomateriali di sintesi", adottato nel 2008, che definisce le misure necessarie per garantire un utilizzo sicuro dei nanomateriali e che continuerà fino al 2019. A che punto sono i lavori di attuazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3./4. L'impiego del biossido di titanio (E 171) come colorante è disciplinato in Svizzera negli allegati dell'ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (RS 817.022.31). Ciò vale anche per il biossido di silicio (E 551), utilizzato per diversi scopi. L'ordinanza stabilisce in particolare le condizioni di utilizzazione e i livelli massimi consentiti. Questi requisiti assicurano la protezione della salute dei consumatori. Le prescrizioni legali vengono adeguate regolarmente allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. Se nuove basi scientifiche dovessero mettere in dubbio la sicurezza del biossido di titanio o del biossido di silicio, la legislazione svizzera verrebbe adeguata di conseguenza.

La Francia intende sospendere per un anno dal 1° gennaio 2020 l'immissione sul mercato di derrate alimentari contenenti biossido di titanio basandosi su una perizia dell'Agenzia francese per la sicurezza alimentare (Anses) in cui vengono richiesti ulteriori dati tossicologici sui possibili effetti dell'assunzione di E 171. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha riesaminato e confermato la sicurezza del biossido di titanio in due recenti pareri. Ha inoltre analizzato il parere dell'Anses stabilendo che non fornisce nuove conoscenze né argomenti scientifici sostanziali in proposito. L'EFSA appoggia tuttavia la richiesta di proseguire con gli studi in materia e li valuterà alla loro conclusione, prevista per la metà del 2020. Sulla base dei dati attualmente disponibili e delle valutazioni dell'EFSA, il Consiglio federale ritiene ingiustificato vietare o sospendere per un anno l'immissione in commercio delle derrate alimentari contenenti biossido di titanio, ma segue gli sviluppi in atto e adotterà eventualmente le misure del caso.

2. Il diritto in materia di additivi è diritto comunitario direttamente applicabile. Ciò significa che gli Stati membri dell'UE non hanno regolamentazioni nazionali per gli additivi. Uno Stato membro può adottare unilateralmente "misure cautelari provvisorie" (art. 54 del regolamento UE 178/2002) qualora sia dell'opinione che un additivo comporti un "grave rischio per la salute" e la Commissione europea non abbia agito di conseguenza. È quanto ha fatto la Francia per il biossido di titanio. Per essere valida, la sospensione deve essere approvata dalla Commissione europea. Sulla base dei pareri inequivocabili dell'EFSA (v. sopra) è tuttavia legittimo chiedersi se la Commissione europea lo farà. Se la sospensione dovesse effettivamente entrare in vigore in Francia, gli esportatori svizzeri dovrebbero soddisfare i requisiti francesi e ciò potrebbe comportare costi supplementari.

5. Nel settore delle derrate alimentari sono già state attuate alcune misure del piano d'azione Nanomateriali di sintesi. Gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati devono essere contrassegnati con la dicitura "nano" nell'elenco degli ingredienti. Si applica un termine transitorio fino al 1° maggio 2021. Per i nuovi tipi di nanomateriali ingegnerizzati nelle derrate alimentari vige dal 1° maggio 2017 l'obbligo di autorizzazione. Per il resto il piano di azione sarà attuato entro la fine del 2019. Al termine dei lavori, gli uffici federali incaricati dell'attuazione informeranno sui risultati.

Risposta del Consiglio federale.