19.3458 · Interpellanza · 2019-05-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Alla data del 1° gennaio 2019 entrava in funzione la Corte d'appello del Tribunale Penale (Unico) Federale.
Sino a quella data, quale curiosa ed inspiegabile eccezione, la giurisdizione penale della Confederazione (art. 23 e seg. CPP) era la sola a non mettere a disposizione degli imputati facoltà di appello di sorta, ma unicamente un ricorso al Tribunale Federale.
In considerazione della limitata latitudine di giudizio del Tribunale Federale, sussisteva pertanto una chiara violazione dell'articolo 8 della Costituzione federale.
Ora, con l'entrata in funzione della Corte d'appello del Tribunale Penale (Unico) Federale il tema della discriminazione degli imputati nella giurisdizione penale della Confederazione (art. 23 e seg. CPP), parrebbe quantomeno nella forma sanata.
Tuttavia, a ben vedere, la nuova strutturazione del Tribunale Penale (Unico) Federale fa sorgere interrogativi, oltre che di procedura e di diritto costituzionale, anche per rapporto al rispetto della CEDU.
Chiedo quindi al Consiglio federale:
1. Nell'ambito dell'attuale strutturazione del Tribunale Penale (Unico) Federale che vede incluse in un unico Tribunale, sia la Corte penale (di prime cure), che la Corte d'appello soddisfano le due singole Corti i presupposti di imparzialità ed indipendenza di cui all'articolo 30 della Costituzione federale e dell'articolo 6 no 1 CEDU?
2. La strutturazione attuale del Tribunale Penale (Unico) Federale, suddiviso in una Corte penale di prime cure ed una Corte d'appello considerato anche il disposto di cui all'articolo 2 del Protocollo no 7 alla CEDU non rappresenta eventualmente una lesione del divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 14 CEDU (o dell'art. 8 della Costituzione federale), ritenuto che la procedura penale parrebbe invece pretendere che nelle giurisdizioni penali dei Cantoni (art. 22 CPP), tanto quanto nella giurisdizione penale della Confederazione (art. 23 e seg. CPP), venga implementata una netta distinzione tra Tribunale di primo grado (art. 19 CPP) ed il Tribunale d'appello (art. 21 CPP)?
3. Non ritiene il Consiglio Federale che l'istituzione di un "vero" Tribunale di Appello Penale Federale, disgiunto dalle prime cure in termini di localizzazione e risorse umane come parrebbe pretendere l'articolo 21 CPP sarebbe stata una soluzione più consona?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. L'istituzione di una corte d'appello indipendente in seno al Tribunale penale federale si fonda su un mandato del Parlamento: il Consiglio federale aveva dapprima proposto, in adempimento della mozione Janiak 10.3138, "Ampliare la cognizione del Tribunale federale in caso di ricorsi contro sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale", di ampliare la cognizione del Tribunale federale. Il Parlamento ha tuttavia rinviato il disegno al Consiglio federale con il mandato di istituire una corte d'appello indipendente in seno al Tribunale penale federale.
Sia il Consiglio federale (cfr. messaggio aggiuntivo del 17 giugno 2016 concernente la modifica della legge sul Tribunale federale, Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale, FF 2016 5587, 5591) sia il Parlamento erano consapevoli di possibili timori che questa soluzione avrebbe potuto suscitare quanto all'indipendenza dei giudici. Due disposizioni in particolare rispondono a queste preoccupazioni:
- i membri della Corte d'appello sono eletti dall'Assemblea federale plenaria specialmente per questa corte;
- essi operano esclusivamente in questa corte e non possono sedere in altre corti (a differenza dei membri della Corte penale e della Corte dei reclami penali).
Nell'elaborare e discutere la legge vigente è stato anche considerato che autorità di riesame integrate in un tribunale esistono già nei tribunali penali internazionali. Si pensi ad esempio alla Sezione degli appelli in seno alla Corte penale internazionale dell'Aia o alla Grande Camera presso la Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo.
Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che la normativa decisa dal Parlamento sia conforme alla Costituzione e compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
3. È vero che la questione della garanzia dell'indipendenza dei giudici non si porrebbe se fosse istituita una corte d'appello indipendente. Il Parlamento ha pertanto vagliato anche questa soluzione, ma l'ha poi respinta. Considerato l'esiguo numero di casi e il fatto che l'autorità dovrebbe statuire in tutte le lingue ufficiali, i giudici e i cancellieri di una corte d'appello indipendente non avrebbero abbastanza lavoro. La situazione a livello federale è diversa da quella dei piccoli Cantoni, in cui i ricorsi in materia penale sono poco numerosi. Infatti, di norma le loro corti d'appello fungono nel contempo da autorità superiore in materia civile, penale e amministrativa. A livello federale non è tuttavia ipotizzabile creare un tribunale unico competente in questi tre settori.
Risposta del Consiglio federale.