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19.3459 · Mozione · 2019-05-08

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Con l'entrata in vigore delle ultime modifiche della Legge sulle professioni mediche, sono sorti in Svizzera casi di medici che al giorno d'oggi non possono più essere beneficiari di un'autorizzazione di libero esercizio nei Cantoni.

A titolo di esempio, si può portare il caso di un medico, la cui laurea in medicina in un'università svizzera risale al 9 giugno 1971. Alla fine degli anni ottanta del secolo scorso, il medico disponeva dell'autorizzazione al libero esercizio della professione medica nel suo Cantone di residenza, quale medico chirurgo. Il medico ha svolto la sua professione sino alla fine 2011, regolarmente iscritto anche all'FMH, quando ha deciso di interrompere l'attività.

Nel 2019, il medico ultra settantenne, con tutti i requisiti per il rinnovo della sua autorizzazione al libero esercizio, vorrebbe riprendere a lavorare nel suo studio, ma ciò non è possibile, in quanto non dispone di una specializzazione ed è scaduto il periodo transitorio (art. 67a LPMed).

Trattandosi di una violazione della libertà economica e della libertà di svolgere la propria professione, il Consiglio federale è incaricato di intervenire con una modifica della LPMed per sanare questi casi che non sembrano rari.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) disciplina, nell'interesse della sanità pubblica, i requisiti per la formazione e il perfezionamento, nonché l'esercizio della professione delle persone che esercitano una professione medica, in particolare dei medici. Di conseguenza l'esercizio della professione medica come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale è soggetto all'obbligo di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata se il richiedente è titolare di un diploma federale e di un titolo federale di perfezionamento, è degno di fiducia, offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione e dispone delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione spetta al Cantone competente, che nel quadro della procedura verifica se i requisiti professionali e personali sono soddisfatti nel singolo caso.

Le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio della professione vigono per tutti i medici, indipendentemente dalla loro età al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. Le disposizioni transitorie della LPMed (art. 65) garantiscono tuttavia che proprio i medici più anziani non siano esclusi dall'esercizio della professione, per esempio perché non possiedono un titolo di perfezionamento. Pertanto i medici che il 1° giugno 2002 erano già titolari di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione sono esentati dall'obbligo di perfezionamento.

Considerando quanto suesposto, il Consiglio federale non può acconsentire alla richiesta dell'autrice della mozione di modificare le disposizioni della LPMed in materia di esercizio della professione per favorire i medici più anziani. La limitazione della libertà economica individuale, criticata nella mozione, corrisponde allo scopo della LPMed di tutelare la sanità pubblica e concerne, come esposto, tutti i medici. L'emanazione di particolari condizioni semplificate per il rilascio di un'autorizzazione a medici ultrasettantenni costituirebbe pertanto una disparità di trattamento giuridica ingiustificata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.