19.3463 · Interpellanza · 2019-05-08
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Non sempre i buoni propositi danno anche buoni risultati. È quanto si constata, a quanto sembra, anche nella vigilanza sugli assicuratori malattie. In alcuni casi, il rigido rispetto delle prescrizioni ufficiali porta a un risultato agli antipodi dell'obiettivo prioritario dell'assicurazione malattie obbligatoria - vale a dire operare in modo economico garantendo un'assistenza sanitaria di qualità. Come riferito di recente da diversi media, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha dato istruzioni agli assicuratori malattie di non rimborsare i costi dei medicamenti venduti in confezioni delle dimensioni che non figurano nell'elenco delle specialità. Ne consegue che in alcuni casi i farmaci in confezioni di grandi dimensioni, meno costosi e impiegati in particolare negli ospedali, non possono più essere rimborsati (cfr. articolo dell'"Aargauer Zeitung" del 6 gennaio 2019). In altri casi - per esempio nella cura dei neonati e dei bambini, per i quali sono necessari dosaggi farmacologici più bassi (e vi sono addirittura raccomandazioni della Confederazione in merito), ma anche nella cura degli anziani (p. es. con sedativi) - le terapie indicate sotto il profilo medico non possono essere prescritte a carico delle casse malati, perché l'elenco dei medicamenti con tariffa è palesemente superato sia dalla pratica medica sia dalla riveduta legge sugli agenti terapeutici, e non sempre permette di fare il necessario per garantire cure economiche e indicate sotto il profilo medico (cfr. articolo del "Tages-Anzeiger" del 24 aprile 2019).
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Non ritiene anch'esso che, per quanto riguarda l'impiego di farmaci in confezioni di grandi dimensioni, meno costosi, la vigilanza sulle casse malati dovrebbe dare prova di pragmatismo e buon senso anziché attenersi a un rigido formalismo?
2. È disposto a sospendere le istruzioni in questione fino a quando non saranno state trovate soluzioni adeguate?
3. È disposto a introdurre nelle pertinenti leggi una sorta di "clausola generale" che preveda, per l'autorità di vigilanza sulle casse malati, la possibilità di rinunciare ad applicare direttive o sanzioni qualora le dimensioni delle confezioni o i dosaggi che si discostano dall'elenco delle specialità e sono indicati dal punto di vista medico permettano di ridurre i costi e garantiscano nel contempo la qualità delle cure?
4. In caso affermativo, è disposto anche a provvedere affinché nella compensazione dei rischi si tenga debitamente conto di queste soluzioni pragmatiche ed economiche?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le basi legali prevedono che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) rimborsi solo i medicamenti che figurano nell'elenco delle specialità (ES). Pertanto tutti i medicamenti rimborsati dall'AOMS, inclusi i relativi dosaggi e confezioni, figurano nell'ES e vi sono ammessi solo su domanda di un'azienda farmaceutica. Ogni cambiamento relativo a un medicamento ammesso nell'ES, compresa l'ammissione di nuove forme galeniche, grandezze d'imballaggio e dosaggi, soggiace a una nuova domanda. Se vengono fornite grandezze d'imballaggio che al momento della consegna non figuravano nell'ES, l'AOMS non può assumerne i costi.
Nel quadro della sua vigilanza rafforzata, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è intervenuto presso gli assicuratori malattie ogni qualvolta l'AOMS aveva assunto i costi di confezioni di grandi dimensioni senza che queste figurassero nell'ES.
Il Consiglio federale ritiene che l'UFSP abbia svolto correttamente il suo compito di vigilanza, ma è anche dell'avviso che sia importante rimborsare in breve tempo le confezioni di grandi dimensioni a prezzo vantaggioso e pertanto è favorevole a una rapida soluzione.
2./3. Il Consiglio federale prevede di seguire la solita procedura per il rimborso di ulteriori confezioni di grandi dimensioni. L'UFSP intende ammettere al più presto nell'ES una parte di queste confezioni e sta conducendo a tal proposito colloqui con vari attori del settore sanitario (federazioni di assicuratori e di aziende farmaceutiche, ospedali e rappresentanti dell'industria farmaceutica). Grazie alla disponibilità dei singoli portatori di interessi a trovare una soluzione comune e destinata all'ammissione nell'ES delle confezioni di grandi dimensioni, l'UFSP tollererà fino al 30 giugno 2020 l'assunzione dei costi a carico dell'AOMS di queste confezioni, qualora consentano di conseguire risparmi rispetto a quelle di dimensioni più piccole. Questa moratoria varrà anche per gli assicuratori malattie, ai quali negli ultimi mesi era stata data istruzione di non rimborsarle. L'UFSP contatterà le aziende farmaceutiche interessate e le inviterà a chiedere l'ammissione nell'ES delle confezioni di grandi dimensioni ai prezzi rimborsati finora. Il Consiglio federale parte dal presupposto che le aziende farmaceutiche siano interessate a una soluzione comune in tal senso e che pertanto non saranno necessari altri regolamenti.
Quelli che figurano nell'ES, inoltre, sono prezzi massimi. Pertanto i fornitori di prestazioni, anche dopo un'eventuale ammissione nell'ES delle confezioni di grandi dimensioni, potranno fatturare prezzi più bassi nel caso in cui le acquistassero dalle aziende farmaceutiche a costi più vantaggiosi.
4. Nell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR; RS 832.112.1) figurano i dati che gli assicuratori devono fornire all'Istituzione comune LAMal per il calcolo della compensazione dei rischi. Il relativo software è stato programmato di conseguenza. Se alcune modalità di fatturazione portano gli assicuratori a fornire dati incompleti all'Istituzione comune LAMal, i medicamenti interessati non possono essere presi in considerazione nel calcolo della compensazione dei rischi. Tuttavia ciò non deve indurre a concludere che questo impedisca di elaborare soluzioni meno costose, visto che anche le confezioni di grandi dimensioni economiche figuranti nell'ES possono rientrarvi a pieno titolo.
Risposta del Consiglio federale.