19.3481 · Interpellanza · 2019-05-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Vorrei chiedere al Consiglio federale se, in applicazione della Convenzione di Istanbul, intende promuovere misure in particolare nei due settori seguenti:
1. Nella formazione delle autorità di polizia e giudiziarie incaricate di sentire e orientare le vittime di violenza, in particolare nelle situazioni di violenza domestica. I Cantoni devono essere sostenuti in questo processo, ma devono anche renderne conto in vista del prossimo rapporto che la Confederazione dovrà presentare al Consiglio d'Europa nel 2020.
2. Nell'istituzione, in parallelo, di un accompagnamento adeguato da parte dei Cantoni per le donne vittime di aggressioni. In questo compito, la Confederazione deve garantire la parità di trattamento tra i Cantoni, in particolare per quanto riguarda le risorse e i mezzi da destinarvi.
Begründung
Con la ratifica della cosiddetta Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, la Svizzera si è impegnata a rafforzare la prevenzione e la protezione delle vittime di violenza e violenza domestica. Dati recenti mostrano che la violenza domestica rimane un problema preoccupante nel nostro Paese, soprattutto perché è stata a lungo sottaciuta.
Nel 2017 la polizia ha registrato 17 024 atti in relazione alla violenza domestica.
Il tasso di denuncia delle violenze è inferiore al 50 per cento: meno del 20 per cento delle vittime di violenza sessuale sporge denuncia e anche per quanto riguarda la violenza domestica il tasso di denuncia si aggira intorno al 20 per cento.
Questi fatti dimostrano l'importanza di sensibilizzare la popolazione a questo doloroso problema, ma anche di offrire una formazione ad hoc per i professionisti incaricati di accogliere le vittime, gestirne le denunce e sbrigare le relative procedure.
Nel quadro delle sue competenze, la Confederazione ha il compito di coordinare l'attuazione delle misure adottate dai Cantoni e di sostenerli con aiuti finanziari, contributi a progetti o sussidi alla formazione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'articolo 15 della Convenzione di Istanbul (RS 0.311.35) prescrive un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano di violenza contro le donne e violenza domestica. In Svizzera questo tipo di formazione è di competenza dei Cantoni. Conformemente all'articolo 31 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), la Confederazione ha già la possibilità di accordare aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime, comprese le forze di polizia e le autorità giudiziarie. Negli anni scorsi sono stati erogati con regolarità finanziamenti per offerte di formazione e perfezionamento nel settore della violenza domestica. L'articolo 31 LAV non prevede invece alcun sostegno per formazioni esclusivamente incentrate sulla prevenzione.
Nel suo disegno di legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (FF 2017 6355 https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/6355.pdf), il Consiglio federale aveva proposto l'obbligo, per i Cantoni, di provvedere al perfezionamento professionale necessario delle persone incaricate di proteggere le vittime di violenze, minacce o insidie (art. 28b cpv 4 del disegno di CC). Questa proposta è però stata respinta durante le deliberazioni in Parlamento.
In tutti i Cantoni, il tema della violenza domestica è integrato nella formazione di base delle forze di polizia e a livello cantonale si tengono corsi di formazione e perfezionamento per specialisti del settore giudiziario.
Il primo rapporto periodico della Svizzera sull'attuazione della Convenzione di Istanbul è previsto nel mese di febbraio del 2021. Vi saranno illustrati anche i programmi di formazione e perfezionamento professionale messi in atto nei Cantoni.
Al momento, la Confederazione sta lavorando a un progetto di ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati di violenza nei confronti delle donne e violenza domestica. Questa nuova ordinanza si fonda sull'articolo 386 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), che prevede per la Confederazione la possibilità di prendere misure di informazione, educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità e di sostenere progetti od organizzazioni in quest'ambito (Obiettivi del Consiglio federale 2019, parte I, obiettivo 15). La sua entrata in vigore è prevista nel 2020.
Nel quadro dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo organizzerà nell'autunno del 2020, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia (UFG), una conferenza nazionale sulle nuove disposizioni giuridiche nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e sulla loro applicazione nella prassi di polizia e in quella giudiziaria.
2. Le vittime di atti di violenza ricevono aiuto in virtù della LAV. L'aiuto è prestato sotto forma di consulenza e assistenza in ambito medico, giuridico e psicologico, di sostegno finalizzato a far valere i propri diritti, di protezione nei procedimenti penali e di versamento di un eventuale indennizzo o di una somma quale riparazione morale. L'esecuzione dell'aiuto alle vittime rientra di norma nella competenza dei Cantoni. Il coordinamento intercantonale e l'armonizzazione di queste forme di sostegno spettano alla Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV (CSUC-LAV), un apposito organo della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali nel quale è rappresentato anche l'UFG.
Con le sue raccomandazioni del 21 gennaio 2010 sull'applicazione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati e con altri documenti di base, la CSUC-LAV sostiene l'attuazione uniforme dell'aiuto alle vittime nei Cantoni. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha inoltre il diritto di ricorrere in tribunale contro le decisioni delle autorità cantonali se giunge alla conclusione che sono in conflitto con la LAV. La Confederazione non ha tuttavia alcuna possibilità di influire sull'assegnazione delle risorse e dei fondi stanziati dai Cantoni nel settore dell'assistenza alle vittime.
Risposta del Consiglio federale.