19.3488 · Interpellanza · 2019-05-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La protezione della vita, dell'integrità e della proprietà costituisce il compito prioritario di uno Stato liberale di diritto. Lo Stato e la politica non possono pertanto distogliere lo sguardo quando si tratta di accompagnamento alla morte, poiché questo modello commerciale si diffonderà. La Svizzera permette un modello d'affari unico al mondo, vietato in altri Paesi. Il contribuente deve assumersi eventuali spese d'istruzione, mentre come è emerso di recente le organizzazioni hanno accumulato un patrimonio milionario e ora gli assistenti al suicidio sono persino indennizzati finanziariamente. Anche le campagne pubblicitarie vanno messe in discussione con occhio critico. La morte diventa un affare, il che è profondamente indegno. Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Come è controllato l'unico ostacolo legale nel settore dell'assistenza al suicidio, ossia che nessuno può "per motivi egoistici" prestare aiuto al suicidio?
2. È corretto e giustificabile sul piano dello Stato di diritto che di norma la polizia e il pubblico ministero non si mobilitano più per compiere accertamenti sul luogo del decesso?
3. Come è possibile chiarire, in un ambito tanto sensibile, se la situazione trovata coincide con le indicazioni fornite dall'organizzazione (verifica della capacità di discernimento del defunto, formalità, ecc.)?
4. Come giudica il Consiglio federale il fatto e l'arbitrio nel settore dell'assistenza al suicidio in cui un medico rifiuta di stilare la necessaria "ricetta di morte", mentre un altro poco tempo dopo e senza accertamenti approfonditi firma il documento richiesto?
5. Come giudica, sul piano della proporzionalità, che da un lato aumentano la burocrazia, le regolamentazioni, le prescrizioni, i divieti e i controlli per cittadini e imprese, anche in piccoli settori, mentre, dall'altro, lo Stato di diritto si sottrae alla responsabilità in questo ambito molto delicato e definitivo, lasciando una lacuna giuridica e distogliendo lo sguardo?
6. Come è possibile aumentare la trasparenza in questo settore? Ad esempio con un obbligo di autorizzazione o un obbligo di notifica dell'accettazione di donazioni e legati effettuati da persone desiderose di morire?
7. Come giudica il fatto che la disposizione del 1937, che oggi consente l'assistenza al suicidio in Svizzera, intendeva soltanto escludere dal perseguimento penale il "favore personale" e non voleva in alcun modo far nascere un modello commerciale?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Conformemente all'articolo 253 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), se vi sono indizi che un decesso non sia avvenuto per cause naturali, ma è dovuto in particolare a un reato, o se l'identità del cadavere è ignota, il pubblico ministero ne dispone l'ispezione da parte di un medico specializzato al fine di chiarire le cause del decesso o di identificare il cadavere. Come risulta da un sondaggio svolto presso alcune autorità cantonali, sul posto si recano sempre due o più agenti di polizia e un medico ufficiale per l'esame del cadavere. In determinati casi interviene anche un rappresentante del pubblico ministero. Nel quadro dell'ispezione del cadavere, si esamina se sono state violate prescrizioni legali (cfr. anche la risposta alla domanda 5).
4. Il Consiglio federale non dispone di alcuna informazione secondo cui l'arbitrio regnerebbe nell'ambito dell'assistenza al suicidio. Le direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche, sia nella versione del 2013 integrata al codice deontologico della Federazione dei medici svizzeri sia nell'attuale versione del 2018, non ancora ripresa nelle regole deontologiche, stabiliscono quanto segue: "Il ruolo del medico nel contesto del fine vita e del decesso consiste nell'alleviare i sintomi e nell'accompagnare il paziente. Non rientra tra i suoi compiti offrire spontaneamente l'assistenza al suicidio né è tenuto a fornire tale aiuto. L'assistenza al suicidio non è un atto medico in relazione al quale i pazienti potrebbero avanzare una pretesa, ma è un atto ammissibile dal punto di vista giuridico. Può essere fornita dal medico se quest'ultimo è convinto che i presupposti sotto riportati risultino soddisfatti" (cfr. anche la risposta 5 all'interpellanza Flückiger-Bäni 17.3845, Potenziamento delle offerte di aiuto al suicidio).
5. Il 2 luglio 2008 il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di esaminare in maniera approfondita entro l'inizio del 2009 la necessità di elaborare disposizioni legali specifiche in materia di assistenza organizzata al suicidio. Il 17 giugno 2009 ha condotto una prima discussione su questo tema. Sono state vagliate due opzioni: l'adozione di restrizioni legali e il divieto dell'assistenza organizzata al suicidio. Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di legge con due varianti volte a disciplinare l'assistenza organizzata al suicidio. Il 29 giugno 2011, fondandosi sul suo rapporto "Cure palliative, prevenzione del suicidio e assistenza organizzata al suicidio", pubblicato simultaneamente, ha deciso di rinunciare a un disciplinamento specifico dell'assistenza organizzata al suicidio, ma di continuare a promuovere la prevenzione del suicidio e le cure palliative al fine di ridurre il numero di suicidi. L'Ufficio federale della sanità pubblica sta attuando questo progetto. Il Consiglio federale non ha cambiato posizione, in quanto non sussiste nessun nuovo fatto che deporrebbe a favore di un diverso punto di vista.
6. Le organizzazioni di assistenza al suicidio sono costituite in associazioni sottoposte all'obbligo di tenere una contabilità (art. 957 segg. del Codice delle obbligazioni, CO; RS 220). Il Consiglio federale ritiene che il ricorso sistematico alle possibilità legali di controllo e intervento esistenti permetta già di ottenere la necessaria trasparenza. A suo avviso, un disciplinamento speciale della vigilanza per le organizzazioni di assistenza al suicidio sarebbe sproporzionato e inappropriato (cfr. "Cure palliative, prevenzione del suicidio e assistenza organizzata al suicidio", rapporto del Consiglio federale del 29 giugno 2011). La posizione del Consiglio federale resta immutata.
7. Ad eccezione della pena comminata, il tenore dell'articolo 115 CP è rimasto immutato dal 1937. La nozione di "favore personale" non risulta dal testo della disposizione, anche se all'epoca il legislatore si era fondato, tra le altre cose, su questo tipo di situazioni in occasione dell'adozione dell'articolo e ha scelto di formulare l'atto punibile se commesso per "motivi egoistici".
Risposta del Consiglio federale.