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19.3520 · Interpellanza · 2019-05-09

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:1. I cittadini hanno la possibilità di ritirare la propria firma da una richiesta di iniziativa o di referendum, in particolare in caso di metodi fallaci?2. Perché, in occasione della modifica della legge federale sui diritti politici, il Consiglio federale non ha ripreso espressamente la possibilità di ritirare la propria firma?3. Il Consiglio federale prevede di reintrodurre una disposizione legislativa in tal senso?4. I Comuni hanno la possibilità di verificare la reale volontà dei firmatari di un'iniziativa o di un referendum?5. Il Consiglio federale prevede di introdurre un meccanismo per verificare la volontà dei cittadini al momento della raccolta delle firme per un'iniziativa o un referendum?

Begründung

Durante la recente raccolta di firme per il referendum contro la modifica dell'articolo 261bis del Codice penale sulla pena comminata a chi incita all'omofobia è scoppiata una polemica riguardo alle informazioni fornite ai cittadini.Alcuni cittadini si sono sentiti ingannati dalle argomentazioni del comitato referendario e hanno voluto ritirare la propria firma, considerando che il loro sostegno a quest'ultimo non corrispondesse alla loro reale volontà.Tuttavia, sembra che la legislazione federale attuale non preveda espressamente la possibilità di ritirare la propria firma da una richiesta di iniziativa o di referendum.Non è sempre stato così.Infatti, in una circolare del 1933 (FF 1933 733) concernente la vecchia legge sui diritti politici, il Consiglio federale ha espressamente riconosciuto la possibilità per i cittadini di ritirare la propria firma da un'iniziativa o da un referendum. Il ritiro doveva essere dichiarato prima che il testo fosse depositato presso il Consiglio federale.Il Consiglio federale imponeva inoltre ai Comuni di verificare, per quanto possibile, che le firme depositate corrispondessero alla volontà dei firmatari.Inoltre, il ritiro delle firme da un'iniziativa federale ha già avuto luogo in passato, in particolare nell'ambito dell'iniziativa per la riduzione temporanea delle spese militari (iniziativa per una tregua dell'armamento), come risulta dal rapporto del Consiglio federale del 14 marzo 1955 relativo a questa iniziativa (FF 1955 193).Infine, secondo la vecchia legge federale del 23 marzo 1962 sul modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari), i cittadini potevano ritirare la propria firma prima del deposito dell'iniziativa (art. 5 cpv. 1 lett. e).

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1) stabilisce le indicazioni che devono essere contenute nelle liste delle firme per i referendum facoltativi (art. 60) e le iniziative popolari federali (art. 68).Le argomentazioni delle persone e delle organizzazioni che raccolgono le firme, specialmente durante il dialogo con gli aventi diritto di voto, sfuggono per buona parte al controllo delle autorità. In passato i tentativi di limitare in luoghi specifici la raccolta delle firme (ad esempio, negli uffici pubblici) al fine di evitare manipolazioni, falsificazioni e firme apposte in maniera sconsiderata sono stati ripetutamente respinti affinché i diritti popolari potessero essere esercitati nel modo più libero possibile (cfr. ad esempio FF 1975 1313, Mo. 92.3125, Iv. Pa. 93.435). Va inoltre notato che il cittadino che firma un'iniziativa popolare o un referendum non assume alcun impegno quanto al proprio voto nel caso di un'eventuale votazione popolare.A fronte di questi fatti, il Consiglio federale risponde nel modo seguente:1. La legge federale non prevede alcuna possibilità di ritirare una firma apposta per un referendum facoltativo o un'iniziativa popolare federale. Allo stesso modo, la Cancelleria federale non può dichiarare nulle le firme depositate che sono state attestate dai Comuni e per le quali, conformemente agli articoli 66 e 72 LDP, non sussiste alcun motivo di annullabilità. L'articolo 59b LDP sancisce inoltre in modo esplicito che un referendum non può essere ritirato.2. Prima dell'introduzione della LDP nel 1976, il diritto della Confederazione in materia di elezione, voto, iniziativa e referendum era disciplinato da sei diversi atti normativi (cfr. FF 1975 1319). Né l'avamprogetto di LDP posto allora in consultazione né il messaggio del Consiglio federale (FF 1975 1313) prevedevano la possibilità di ritirare la firma data per un'iniziativa popolare federale o per un referendum facoltativo. Da quanto si può constatare, la questione è stata ripresa dalla Commissione del Consiglio nazionale incaricata dell'esame preliminare, ma infine non è stata ulteriormente approfondita.3. Il Consiglio federale non intende disciplinare a livello legislativo il ritiro delle firme. 4./5. I servizi incaricati di attestare il diritto di voto (solitamente i Comuni politici) attestano che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune in questione (art. 62 cpv. 2 LDP). Quando sussistono dubbi sull'autenticità di una firma, i Comuni posso effettuare verifiche (ad esempio prendendo contatto direttamente con il cittadino) e, se del caso, avviare ulteriori misure, anche a livello penale. Al di là di questi casi sospetti, non è compito dei Comuni verificare le motivazioni dei firmatari di un referendum o di un'iniziativa federale; l'introduzione di un tale meccanismo non è prevista.

Possibilità di ritirare la propria firma durante la raccolta di firme per un'iniziativa popolare o un referendum | Lexipedia | Lexipedia