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Adottare le misure necessarie per determinare l'origine reale dell'oro importato in Svizzera e combattere l'oro sporco

19.3523 · Mozione · 2019-05-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Incarico il Consiglio federale di modificare l'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011 sulla statistica del commercio esterno (RS 632.14) per garantire che gli importatori d'oro in Svizzera ne dichiarino l'origine reale, ossia il Paese in cui è stato estratto.

Begründung

Nel suo rapporto sul commercio di oro il Consiglio federale afferma che "le raffinerie dispongono delle indicazioni esatte relative all'origine dell'oro minerario, contrariamente a ciò che viene indicato nelle dichiarazioni doganali". Per correggere questa situazione il Consiglio federale formula anche una raccomandazione volta a "migliorare la raccolta e la pubblicazione di informazioni relative all'origine dell'oro importato in Svizzera". Questa richiesta di cambiamento è condivisa dal settore privato che "è disposto a definire insieme all'amministrazione possibili strumenti per rafforzare la trasparenza sull'origine dell'oro", come indicato nel rapporto.

Nella situazione attuale è chiaro che le raffinerie non dichiarano correttamente il Paese di spedizione e quello d'origine dell'oro che importano. Tuttavia, nella sua risposta all'interpellanza Mazzone 18.4329 il Consiglio federale ritiene che "la prassi in materia di dichiarazione del Paese d'origine rispetta le esigenze poste nell'articolo 10 dell'ordinanza", spiegando che se "prima dell'importazione in Svizzera in un Paese terzo vengono effettuate operazioni di raffinazione ... tale Paese deve essere dichiarato quale Paese d'origine".

Occorre pertanto modificare l'ordinanza affinché gli importatori dichiarino il Paese in cui l'oro è stato estratto come "Paese d'origine". Si tratta di modificare l'articolo 10 capoverso 2 precisando che nel caso d'importazione di oro grezzo (voce di tariffa 7108.12) è considerato Paese d'origine unicamente quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta oppure nel quale l'oro è stato estratto.

Come dichiarato dal Consiglio federale nel suo rapporto sul commercio di oro, "la tracciabilità dell'origine dell'oro è essenziale, poiché è l'unico modo per evitare l'importazione di oro estratto in violazione dei diritti umani". È dunque giunto il momento di adottare le misure necessarie affinché le richieste del Consiglio federale e dei rappresentanti dell'industria siano messe in atto e permettano di lottare contro l'importazione dell'oro sporco.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La statistica del commercio estero svizzero si fonda sugli standard metodologici definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Secondo tale metodologia, per stabilire l'origine dell'oro si tiene conto, da un lato, del Paese d'estrazione e, dall'altro, del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale. Nel caso di una trasformazione sostanziale, il principio generale prevede che il Paese in cui ha avuto luogo tale trasformazione venga considerato come Paese d'origine (ONU, SCIM 2010: Manuel des statisticiens, capitolo 16.9 "Transformation substantielle"). Ciò vale per tutte le categorie di prodotti. Nel caso dell'oro, il Paese d'origine deve corrispondere al Paese in cui è stata effettuata la raffinazione (Manuel des statisticiens, capitolo 20.8. "Opérations considérées comme relevant de la transformation", lett. b "Le raffinage du pétrole, de l'or, ecc.").

L'oro estratto dal suolo ed esportato verso un Paese terzo ai fini di una trasformazione sostanziale, come la fusione in barre o lingotti, la lavorazione a graniglia o la presentazione sotto altre forme grezze, acquisisce quindi la sua origine in tale Paese terzo, in quanto Paese di trasformazione.

L'ordinanza sulla statistica del commercio esterno (art. 10 cpv. 2) traspone questa prescrizione a livello nazionale. L'applicazione di una definizione diversa altererebbe notevolmente la statistica del commercio estero svizzero rispetto alle norme internazionali. Per poter richiedere informazioni supplementari sul Paese d'estrazione, occorrerebbe pertanto creare una rispettiva base legale. Tuttavia, ciò avrebbe senso solo nel contesto di una vera e propria sistematica di controllo, in cui tale informazione verrebbe effettivamente utilizzata.

Nel quadro delle raccomandazioni formulate nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Recordon 15.3877, l'amministrazione federale, in collaborazione con i rappresentanti del settore, sta esaminando delle opzioni che consentono di ottenere maggiore trasparenza in materia di origine (Paese d'estrazione) dell'oro importato in Svizzera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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