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19.3525 · Interpellanza · 2019-05-09

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è disposto

1. ad informare su come applica la prassi con cui ritiene di determinare criteri oggettivi di rappresentatività per la stipula di convenzioni nel settore sanitario;

2. Ad adeguarla a tal fine?

Begründung

I criteri di rappresentatività per la stipulazione di convenzioni tariffali nel settore sanitario sono già stati all'ordine del giorno nel recente passato. D'altronde, il pertinente postulato Darbellay 11.4018 aveva incaricato il Consiglio federale di definire criteri oggettivi in un apposito rapporto.

Dal rapporto in adempimento del postulato Darbellay pubblicato dal Consiglio federale il 14 settembre 2018 (disponibile soltanto in tedesco e francese), emerge in particolare che la stipula delle convenzioni tariffali non è soggetta ad alcun criterio minimo. Il rapporto spiega che le convenzioni tariffali del settore sanitario non sottoscritte dalla maggioranza dei partner sono comunque esaminate e che, a condizione che siano adempiuti i requisiti legali, il Consiglio federale fissa per via d'ordinanza una struttura tariffale valida a livello nazionale. La prassi del Consiglio federale consisterebbe dunque nell'appoggiarsi su un largo consenso. Sempre stando al rapporto, il problema sollevato dall'interpellanza potrebbe essere risolto con un piccolo adeguamento della prassi del Consiglio federale, cioè definendo criteri di rappresentatività per la stipulazione di convenzioni tariffali nel settore sanitario.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo rapporto del 14 settembre 2018 in adempimento del postulato Darbellay 11.4018, il Consiglio federale si è occupato in modo approfondito della questione della rappresentatività dei partner tariffali al momento della stipulazione di convenzioni tariffali e ha precisato che la questione sollevata riguarda soltanto le convenzioni concernenti le strutture tariffali uniformi stabilite a livello nazionale secondo gli articoli 43 capoverso 5 e 49 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Ha inoltre definito le modalità che l'autorità preposta all'approvazione deve seguire nel caso in cui una domanda di approvazione di una struttura tariffale uniforme per tutta la Svizzera non fosse presentata da tutti i partner tariffali rilevanti.

Nel rapporto summenzionato, il Consiglio federale precisa che secondo l'articolo 43 capoverso 5 LAMal l'uniformità della struttura tariffale richiede una rappresentatività dei partner tariffali, restando dunque dell'avviso che una struttura tariffale (o la sua revisione) debba essere sottoposta per approvazione sotto forma di convenzione sottoscritta da tutti i partner tariffali determinanti (cfr. parere del Consiglio federale in risposta al postulato Darbellay 11.4018 e sua risposta all'interpellanza Weibel 15.3182). Una convenzione tariffale che non sia stipulata da una maggioranza dei partner tariffali non soddisfa questa condizione e pertanto non può essere approvata per principio.

Il Consiglio federale non ritiene inoltre necessario fissare esplicitamente criteri oggettivi per la rappresentatività delle persone che stipulano convenzioni tariffali nel settore sanitario, dato che possono essere determinati in base all'interpretazione o all'applicazione della prassi del Consiglio federale nel quadro del campo d'applicazione degli articoli 43 capoverso 5 e 49 capoverso 1 LAMal. È tuttavia disposto a entrare nel merito di una convenzione tariffale non presentata da una maggioranza dei partner tariffali e a sottoporla a un esame materiale. Nonostante la mancanza di rappresentatività, il Consiglio federale può verificare se la convenzione è conforme alla legge e al principio di economicità e di equità e se le altre condizioni quadro da esso fissate sono rispettate. Se queste condizioni sono soddisfatte, può stabilire una struttura tariffale uniforme su tutto il territorio nazionale per via d'ordinanza. La relativa procedura è stata illustrata nel rapporto summenzionato (cfr. numero 3.1.5).

In conclusione, come già sottolineato nel rapporto, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire ulteriormente in materia di rappresentatività dei partner tariffali nella stipulazione di convenzioni tariffali.

Risposta del Consiglio federale.