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19.3542 · Interpellanza · 2019-06-05

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Nella seduta del 7 giugno 2019, i cinque rappresentanti del PSS, del PPD e del PLR in seno al Consiglio federale decideranno presumibilmente di esprimere un "sì, ma" all'accordo istituzionale, contrariamente alla volontà dei due rappresentanti dell'UDC.

Il consenso con qualche distinguo significa che il Consiglio federale approva il testo dell'accordo istituzionale, impegnandosi così a recepire automaticamente il diritto dell'Unione europea e ad assoggettarsi alla competenza giurisdizionale dell'UE. All'Unione europea il Consiglio federale chiede solo alcune "precisazioni" in materia di aiuti di Stato, direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE e protezione dei salari, ma senza conseguenze sul testo stesso dell'accordo. Il Consiglio federale è intenzionato a parafare l'accordo istituzionale con l'ex Commissione europea dopo le elezioni federali del 20 ottobre 2019.

In merito alla decisione che prenderà il 7 giugno 2019, invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Non crede di perdere di credibilità rinviando ancora la decisione? Nella consapevolezza che il popolo svizzero non accetterebbe mai questo accordo coloniale che svuota di significato la democrazia diretta, calpesta l'indipendenza, la neutralità e il federalismo della Svizzera e mette a repentaglio la prosperità del nostro Paese, non sarebbe più saggio, il 7 giugno 2019, fare presente cortesemente, ma inequivocabilmente all'UE che la Svizzera è interessata a intrattenere buone relazioni bilaterali da pari a pari, ma non può siglare un accordo contrario allo scopo sancito dalla sua Costituzione, che garantisce l'indipendenza del Paese e i diritti del popolo?

2. Secondo Beth Oppenheim, il modello ucraino, analogo all'accordo istituzionale con l'UE, "pende fortemente a favore dell'UE", con gravi conseguenze per la sovranità del Paese. Martin Howe parla decisamente di "vassallaggio". La Commissione europea diventa così di fatto l'autorità di vigilanza della Svizzera. Dal momento che il tribunale arbitrale non ha quasi mai potere discrezionale, la Svizzera si sottomette alla competenza giurisdizionale della controparte. Come giustifica il Consiglio federale questo inaccettabile "bricolage"?

3. L'accordo sulle agevolazioni doganali e la sicurezza doganale prevede un tribunale arbitrale realmente neutrale e indipendente per dirimere i contenziosi, rinuncia alla "clausola ghigliottina" e al recepimento dinamico, ossia automatico del diritto. Perché il Consiglio federale non si è impegnato per ottenere nell'accordo istituzionale un disciplinamento analogo a quello del suddetto accordo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In occasione della seduta del 7 giugno 2019, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulle consultazioni concernenti l'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'Unione europea (UE). Il Governo ha ribadito la propria valutazione globalmente positiva nei confronti del progetto di Accordo istituzionale, che corrisponde in ampia misura agli interessi della Svizzera ed è in sintonia con il mandato negoziale. Le consultazioni hanno permesso di comprendere meglio gli interessi e le preoccupazioni degli attori politici ed economici in Svizzera, che riguardano in particolare tre aspetti: alcune disposizioni relative alla protezione dei salari e dei lavoratori, gli aiuti di Stato e la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini dell'UE. Su questa base, il Governo ha chiesto chiarimenti. Se sui tre aspetti summenzionati sarà possibile trovare con l'UE soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti, il Consiglio federale siglerà l'Accordo.

2. In caso di deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il tribunale arbitrale previsto dall'Accordo istituzionale dispone senz'altro di un margine di apprezzamento. Secondo l'Accordo, il tribunale arbitrale decide autonomamente quando consultare la CGUE. Quest'ultima è consultata soltanto quando una controversia concreta solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del diritto dell'UE, e se la risposta a tale questione è anche pertinente e necessaria per risolvere la controversia (art. 10 par. 3 in combinato disposto con l'art. 4 par. 2 del progetto di Accordo). La decisione in merito all'adempimento di tali condizioni spetta esclusivamente al tribunale arbitrale. Nella seconda condizione, la procedura di composizione delle controversie prevista dall'Accordo si differenzia dalla procedura arbitrale prevista dagli accordi conclusi dall'UE con altri Stati terzi (quali l'Ucraina, la Georgia e la Moldova). Questa restrizione precisa che il deferimento alla CGUE nell'ambito della procedura arbitrale prevista dall'Accordo istituzionale non scatta ogni volta che è toccato il diritto dell'UE, bensì soltanto in caso sia necessario. La decisione di rivolgersi o non rivolgersi alla CGUE presa dal tribunale arbitrale non può nemmeno essere contestata dalle parti.

3. Nessuno degli accordi conclusi tra la Svizzera e l'UE prevede un recepimento automatico del diritto. A differenza del recepimento automatico, che prevede automaticamente l'integrazione degli sviluppi dell'acquis comunitario nei pertinenti accordi bilaterali senza intervento della Svizzera, nel caso del recepimento dinamico il nostro Paese può continuare a decidere caso per caso in merito a ogni recepimento, secondo la procedura di approvazione prevista dal vigente diritto interno. L'accordo del 2009 sulla facilitazione e la sicurezza doganali agevola i controlli e le pratiche doganali nell'ambito degli scambi di beni tra la Svizzera e l'UE e disciplina la collaborazione in materia di sicurezza doganale. Tale accordo non rientra tra gli accordi in materia di accesso al mercato ai sensi dell'Accordo istituzionale, e pertanto non è assoggettato a quest'ultimo. Nondimeno, l'accordo del 2009 istituisce un obbligo di recepimento dinamico con possibilità di adottare misure di compensazione in caso di mancata intesa. Quanto alla composizione delle controversie, secondo l'accordo del 2009 essa spetta in linea di principio al comitato misto. Se non può essere trovata una soluzione in seno al comitato misto, le parti possono adottare direttamente misure di compensazione proporzionate senza dover preventivamente sottoporre la lite a un tribunale. Il tribunale arbitrale ha competenza soltanto sull'esame della proporzionalità di tali misure di compensazione. Questo meccanismo di composizione delle controversie, previsto per le questioni di tecnica doganale, non sarebbe efficace nell'ambito dell'Accordo istituzionale. Tale sistema non centrerebbe l'obiettivo principale dell'Accordo, consistente nella creazione di un meccanismo di composizione delle controversie che esuli dal mero piano politico della soluzione in seno al comitato misto, più efficiente e "oggettivizzato", per i pertinenti accordi di accesso al mercato tra la Svizzera e l'UE. Inoltre, in caso di mancata intesa tra le parti nell'ambito di una lite in seno al comitato misto, l'UE potrebbe adottare direttamente misure di compensazione nei confronti della Svizzera, senza altri passi intermedi. Una simile soluzione non sarebbe nell'interesse della Svizzera. Considerata l'importanza attribuita dall'UE alla composizione giudiziaria nell'ambito dell'Accordo istituzionale (con un ruolo della CGUE nell'interpretazione del diritto dell'UE), un meccanismo di composizione delle controversie simile a quello dell'accordo del 2009 sulla facilitazione e la sicurezza doganali non avrebbe alcuna prospettiva di successo al tavolo negoziale. Essendo un accordo a sé stante, questo accordo non è nemmeno legato ad altri accordi mediante una clausola ghigliottina.

Risposta del Consiglio federale.

Ennesimo rinvio della decisione da parte del Consiglio federale, invece di rifiutare l'accordo istituzionale con l'UE | Lexipedia | Lexipedia