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19.3548 · Interpellanza · 2019-06-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali disposizioni del diritto federale fanno una distinzione diretta basata sul genere?

2. Quali di queste disposizioni sfavoriscono le donne (o favoriscono gli uomini)?

3. Quali di queste disposizioni sfavoriscono gli uomini (o favoriscono le donne)?

Begründung

Le disuguaglianze di genere, reali o presunte, sono oggetto di discussione in diversi contesti politici.

Meritano di essere giustificate, in particolare, le discriminazioni giuridiche dirette. I principali esempi noti all'autore dell'interpellanza sono i seguenti:

a. a sfavore delle donne: il divieto di lavorare dopo il parto;

b. a sfavore degli uomini: il servizio militare obbligatorio, l'età di pensionamento più elevata, la rendita vedovile e il supplemento di vedovanza limitati, nonché l'assenza di un congedo di paternità.

Le discriminazioni indirette di diritto o di fatto non sono oggetto della presente interpellanza, che si limita alla disparità di trattamento che più di tutte richiede una giustificazione - ossia la discriminazione diretta da parte dell'ordinamento giuridico.

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. In singoli ambiti del diritto federale valgono norme diverse per donne e uomini. Tali differenze vengono in parte giustificate con motivi di ordine biologico e in parte intendono rispondere alla diversa situazione sociale ed economica di donne e uomini.

Si tratta in particolare degli esempi già menzionati dall'autore dell'interpellanza, tra cui il divieto di lavorare durante le otto settimane dopo il parto (art. 35a cpv. 3 legge sul lavoro, LL; RS 822.11), la diversa età di pensionamento per donne e uomini (art. 21 cpv. 1 legge federale sul'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS; RS 831.10 e art. 13 legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP; RS 831.40), le diverse condizioni per vedovi e vedove che danno diritto a una rendita dell'AVS (art. 24 LAVS) o dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 29 legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, LAINF; RS 832.20) e l'obbligo del servizio militare limitato agli uomini svizzeri (art. 59 Costituzione federale). Oltre all'assenza di un congedo di paternità, vanno citati anche la diversa regolamentazione delle indennità in caso di maternità (art. 16b segg. legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG; RS 834.1) e delle indennità per chi presta servizio (art. 4 segg. LIPG), nonché la disparità tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso alla procreazione con assistenza medica, con l'autorizzazione della donazione eterologa di sperma da un lato e il divieto della donazione di oociti dall'altro (art. 3 cpv. 3 e art. 4 legge sulla medicina della procreazione, LPAM; RS 810.11).

Per ottenere un quadro d'insieme esaustivo delle distinzioni basate sul genere nel diritto federale occorre procedere a un'analisi più approfondita. Lo scorso 14 giugno ha dimostrato la grande importanza che riveste il tema delle pari opportunità per ampie cerchie della popolazione svizzera, sia donne che uomini. Il Consiglio federale è quindi disposto a esaminare gli interrogativi sollevati dall'autore dell'interpellanza nel quadro di una perizia. Andrà in particolare analizzato in che misura le norme citate sfavoriscono o privilegiano l'uno o l'altro genere.

Risposta del Consiglio federale.