19.3550 · Mozione · 2019-06-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare i limiti d'età per i giudici federali alla normativa prevista per parlamentari e consiglieri federali.
Begründung
La normativa che disciplina i limiti d'età previsti per i giudici federali va adeguata in occasione della corrente revisione della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Secondo il vigente articolo 9 capoverso 2 LTF, "i giudici che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell'anno civile". Questo limite d'età vige dall'entrata in vigore della LTF, ossia dal 1° gennaio 2007.
La situazione era diversa in precedenza. Non esisteva infatti alcuna prescrizione legale sull'età di pensionamento dei giudici federali. Da molti decenni - il Tribunale federale costante esiste dal 1875 - vigeva invece una regola non scritta secondo cui i giudici che compiono 70 anni lasciano la carica alla fine dell'anno civile.
Nel 1995/96 il Parlamento ha modificato questa regola di diritto consuetudinario (di rango costituzionale) del "pensionamento a 70 anni". Dopo alcuni colloqui con il Tribunale federale, nel febbraio 1996 il Parlamento ha dichiarato determinante e in seguito applicato la nuova regola del "pensionamento a 68 anni".
Con l'emanazione della LTF e la sua entrata in vigore il 1° gennaio 2007, la regola non scritta del "pensionamento a 68 anni" è stata sancita nel diritto, ovvero nel citato articolo 9 capoverso 2 LTF, ed è da allora applicabile.
Come il Consiglio federale e l'Assemblea federale, il Tribunale federale è un organo costituzionale. Sul piano della parità di trattamento dei membri dei tre poteri dello Stato non si capisce perché i parlamentari e i consiglieri federali possano restare in carica senza limiti di tempo, mentre i giudici federali no. L'Assemblea federale dispone dello strumento della rielezione che le consente di provvedere affinché i giudici federali non restino in carica in eterno.
L'abrogazione del limite d'età permette di mettere a frutto in maniera flessibile la base di conoscenze dei giudici federali, che assume particolare importanza nell'ambito del tribunale. L'adeguamento garantisce inoltre la parità di tutti gli organi costituzionali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha presentato il messaggio concernente la modifica della legge sul Tribunale federale (FF 2018 3925; attuazione dei risultati della valutazione). La modifica di legge è stata esaminata in dettaglio dal Consiglio nazionale il 13 marzo 2019 ed è ora pendente in Consiglio degli Stati.
L'autore della mozione chiede in ultima analisi che il limite legale d'età per i giudici del Tribunale federale (art. 9 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]) sia abolito nel quadro dell'attuale revisione di legge. Se intende sostenere questa richiesta, il Parlamento può integrare di conseguenza il disegno del Consiglio federale in occasione dei dibattimenti. Una mozione non consentirebbe di inserire per tempo l'adeguamento richiesto nella corrente revisione della LTF.
Dal punto di vista materiale, il Consiglio auspica mantenere un limite d'età legale per i giudici del Tribunale federale (la medesima normativa vige per il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti). In virtù del principio dell'imparzialità dei giudici, è giusto che l'età in cui essi sono obbligati a lasciare la carica sia stabilita direttamente dalla legge. Si è sempre ritenuto che tutti i giudici debbano essere trattati allo stesso modo e non essere sottoposti all'apprezzamento dell'autorità di nomina, ma fino all'emanazione della LTF ci si fondava soltanto su una consuetudine. In considerazione della portata di questo limite e della volontà di renderlo vincolante, è tuttavia opportuno sancirlo nella legge.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.