19.3561 · Mozione · 2019-06-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di aumentare di almeno un livello di riferimento ciascuno dei requisiti minimi in materia di competenze linguistiche in occasione della naturalizzazione ordinaria (art. 6 OCit) nonché del rilascio (art. 60 OASA), del nuovo rilascio (art. 61 OASA), del nuovo rilascio dopo commutazione (art. 61a OASA) e del rilascio anticipato del permesso di domicilio (art. 62 OASA).
Begründung
Il criterio chiave di un'integrazione riuscita risiede nella conoscenza della lingua parlata nel luogo di residenza. I requisiti minimi in materia di competenze linguistiche in occasione della naturalizzazione ordinaria - e di conseguenza del rilascio, del nuovo rilascio o della riattribuzione del permesso di domicilio - sono attualmente troppo bassi. Ad esempio, tenuto conto del lungo periodo di presenza in Svizzera di dieci anni richiesto per il rilascio di un permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 lett. a LStrI), l'integrazione linguistica non può essere considerata riuscita al livello di riferimento A2 (orale) o A1 (scritto). Analogamente, il livello di riferimento B1 (orale) o A2 (scritto) richiesto per la naturalizzazione non è sufficiente per adempiere in maniera autonoma gli obblighi della cittadinanza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I requisiti linguistici vigenti si fondano sul curriculum quadro della Confederazione per la promozione linguistica dei migranti e sono stati elaborati in un processo ampiamente sostenuto. Il Consiglio federale ritiene che tengano adeguatamente conto degli interessi dell'economia nonché delle sfide sociali ai fini di un'integrazione riuscita dei migranti.
Conformemente all'articolo 58a capoverso 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStr; RS 142.20), in vigore dal 1° gennaio 2019, il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso. Tali competenze si fondano su un modello graduale secondo cui i requisiti d'integrazione devono essere tanto più elevati quanto più estesi sono i diritti conferiti dallo statuto giuridico auspicato. Questo modello è stato definito dopo un processo di valutazione ampiamente sostenuto che ha coinvolto autorità, datori di lavoro ed esperti.
I requisiti linguistici più elevati sono previsti per la naturalizzazione. Nell'ambito della naturalizzazione ordinaria la Confederazione dispone di competenze limitate e può soltanto emanare prescrizioni minime (art. 38 cpv. 2 della Costituzione federale, Cost.; RS 101). La decisione di fissare al livello B1 (orale) e A2 (scritto) le competenze linguistiche richieste si fonda sui requisiti linguistici vigenti nei Cantoni e nei Comuni. Su tale base, il modello graduale definisce nell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) diverse competenze linguistiche per i singoli permessi per stranieri. Questi requisiti linguistici sono elevati anche in un confronto internazionale, soprattutto se si tiene conto delle quattro lingue nazionali e della forma particolare di coesistenza del tedesco standard e del dialetto (diglossia) nella Svizzera tedesca.
In base al curriculum quadro, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha sviluppato il sistema di promozione linguistica della Confederazione fide, che concretizza il livello di riferimento del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCR) in relazione ai requisiti linguistici della vita quotidiana in Svizzera. Incentrato sulla pratica, fide permette ai migranti di imparare a svolgere compiti nella vita quotidiana come sbrigare formalità presso un'autorità, redigere una lettera di candidatura o prendere appuntamento dal medico. L'attestazione delle competenze linguistiche fide pone dunque requisiti elevati e verifica la capacità di far fronte a situazioni realistiche della quotidianità svizzera come pure di orientarsi ai valori e alle norme vigenti.
Le conoscenze linguistiche definite nella LStrI si applicano anche ai lavoratori altamente qualificati e ai loro famigliari. I requisiti linguistici posti dalla LStrI suscitano sovente incomprensioni presso la maggior parte degli specialisti ammessi in funzione delle esigenze. Fissare requisiti ancora più severi potrebbe ostacolare il reclutamento di questi specialisti e ripercuotersi negativamente sulla politica del nostro Paese in materia e sulla piazza economica svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.