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19.3565 · Mozione · 2019-06-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica delle basi legali affinché in futuro, in caso di contratti conclusi con forma scritta semplice, sia ammessa una forma digitalmente compatibile, dimostrabile tramite testo, quale alternativa alla firma autografa.

Begründung

Al momento dell'introduzione del criterio della forma scritta, all'inizio del secolo scorso, la firma autografa costituiva l'unica forma possibile per concludere un contratto scritto. La rapida digitalizzazione dell'economia e quindi anche le mutate esigenze della popolazione impongono tuttavia di adeguare quanto prima il diritto alle possibilità tecnologiche e alle esigenze della nostra epoca.

Il livello di protezione per le parti contraenti deve rimanere identico. Il requisito della forma scritta semplice e la firma autografa quale forma giuridicamente valida sono efficaci e vanno mantenuti. In caso di stipule contrattuali occorre tuttavia ammettere in futuro anche alternative elettroniche altrettanto sicure senza firma autografa, che possano essere utilizzate in maniera equivalente dalle parti contraenti. Si tratta di eliminare progressivamente ostacoli giuridici e amministrativi, in modo da permettere di utilizzare in misura maggiore, senza procedure complesse, le nuove possibilità digitali anche per la conclusione di contratti. Da un'alternativa elettronica sicura alla firma autografa per l'adempimento della forma scritta trarrà vantaggio non soltanto la popolazione, ma anche l'economia, in particolare settori come quelli dell'edilizia e dei suoi rami accessori, del personale a prestito nonché il settore creditizio e in generale le PMI. La forma più efficace e vantaggiosa della politica in materia di digitalizzazione consiste nell'eliminazione degli ostacoli normativi per queste imprese. Le opportunità offerte dalla trasformazione digitale possono essere sfruttate al meglio soltanto se anche il diritto è adeguato di conseguenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge (art. 11 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni; CO, RS 220). La legge non prevede una forma particolare per la maggior parte dei contratti usuali nelle relazioni commerciali. Questa assenza di esigenze formali significa dunque che possono essere conclusi anche tramite comunicazione elettronica. Conformemente all'articolo 14 capoverso 2bis CO, anche quando la legge prescrive la semplice forma scritta, la firma elettronica qualificata ai sensi della legge sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) è valida, anche se finora non si è ancora imposta in maniera sistematica. Può accadere che le parti scelgano volontariamente la forma scritta, ad esempio per motivi probatori. Per la prova giudiziaria non sussistono tuttavia requisiti formali che imporrebbero il rispetto della semplice forma scritta. Anche i file elettronici sono infatti considerati documenti (art. 177 del Codice di procedura civile, CPC; RS 272) e quindi mezzi di prova ammessi.

La legge prevede requisiti formali soprattutto per il contratto matrimoniale, il contratto successorio, il testamento, il contratto di compravendita immobiliare o la concessione di diritti reali limitati su fondi. In linea di principio la legge non prevede requisiti formali per i contratti usuali nelle relazioni commerciali, quali ad esempio il contratto di acquisto, di appalto, di locazione o il mandato. Lo stesso vale per i contratti individuali di lavoro (art. 320 cpv. 1 CO); soltanto i contratti di tirocinio (art. 344a cpv. 1 CO) e determinati accordi singoli inclusi nel contratto di lavoro esigono la semplice forma scritta. Per la conclusione di contratti di locazione di abitazioni i Cantoni possono inoltre rendere obbligatorio l'uso di un modulo (cfr. art. 270 cpv. 2 CO), il che di norma presuppone la firma. I requisiti formali rivestono invece grande importanza pratica nel quadro della cessione di un credito (art. 165 cpv. 1 CO) e del rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, LEF; RS 281.1), per i quali la legge esige rispettivamente la semplice forma scritta e la firma autografa. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nel rapporto del 29 agosto 2018 sui risultati del sondaggio "test digitale" (rapporto disponibile in tedesco e francese sul sito Internet www.seco.admin.ch > Situazione economica e politica economica > Politica economica > Digitalizzazione), ritiene inoltre che questi due punti rivestano particolare importanza nel diritto privato nel contesto della digitalizzazione (cfr. pag. 10 seg.).

Il Consiglio federale sta esaminando l'adeguatezza delle prescrizioni formali di diritto civile e, in presenza di una corrispondente necessità di intervento, ne proporrà l'allentamento, tenendo nella misura del possibile conto in particolare delle esigenze dell'economia in materia di conclusione digitale di contratti. La presente mozione anticiperebbe tuttavia questo esame e potrebbe allentare prescrizioni formali che servono interessi legittimi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.