19.3569 · Interpellanza · 2019-06-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Come riportato dai media il 10 giugno 2019, gli uffici regionali di collegamento (URC) non applicano correttamente il principio della priorità ai lavoratori indigeni, secondo cui entro tre giorni lavorativi, gli URC devono trasmettere ai datori di lavoro che hanno effettuato l'annuncio i dati relativi alle persone in cerca d'impiego con un curriculum adeguato o comunicare loro che non hanno persone da segnalare. Questo è essenziale per evitare che il termine di attesa di cinque giorni prescritto ai datori di lavoro non scada senza che sia fatto nulla. Gli URC dispongono dei dati ottimali per proporre le persone con un curriculum adeguato ai datori di lavoro. Da questo punto di vista, rispetto a una ricerca privata, ricorrere agli URC offre un maggiore vantaggio ai fini di un'attuazione efficace della priorità ai lavoratori indigeni rispetto a una ricerca privata. Secondo alcuni articoli di giornale, diversi URC ritengono che in alcuni casi siano soltanto le persone in cerca d'impiego a doversi assumere la responsabilità della ricerca e quindi non aiutano attivamente i datori di lavoro che hanno annunciato un posto.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale come valuta l'attuazione lacunosa del principio della priorità ai lavoratori indigeni da parte degli URC di alcuni Cantoni, in particolare tenendo conto del lungo periodo di realizzazione e del periodo transitorio durante il quale devono essere annunciati soltanto i posti per le professioni dove il tasso di disoccupazione raggiunge l'8 per cento?
2. Dal punto di vista giuridico, come valuta la situazione?
3. Come intende garantire la corretta attuazione del principio della priorità ai lavoratori indigeni da parte degli URC?
4. Di quali mezzi giuridici dispone per ottenere che i Cantoni applichino correttamente il principio della priorità ai lavoratori indigeni?
5. Nell'ambito dell'attuazione del principio della priorità ai lavoratori indigeni, come si può sfruttare al meglio la digitalizzazione per limitare al massimo gli oneri a carico degli URC, dei datori di lavoro e delle persone in cerca di impiego il più basso possibile?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nell'ambito della procedura di consultazione dell'8 giugno 2017 sull'ordinanza sul collocamento, l'introduzione a tappe dell'obbligo di notificare i posti vacanti è stata chiesta soprattutto dai Cantoni e dai datori di lavoro.
La disposizione transitoria permette di sperimentare la nuova misura. In questo contesto la Segretaria di Stato dell'economia (SECO) promuove lo scambio di informazioni sulla buona prassi e l'armonizzazione dei processi esecutivi.
Le esperienze raccolte dall'introduzione dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti, avvenuta il 1° luglio 2018, sono prevalentemente positive. A fine maggio 2019, datori di lavoro e agenzie di collocamento private avevano già annunciato quasi 182 000 posti soggetti all'obbligo di annuncio, di cui circa l'85 per cento sulla piattaforma digitale del servizio pubblico di collocamento www.arbeit.swiss. Gli obiettivi concernenti il processo di adempimento dell'obbligo di annuncio sono stati raggiunti secondo i piani, grazie all'efficace collaborazione di Confederazione e Cantoni. La gestione degli aspetti tecnici non pone problemi. Pertanto il Consiglio federale ritiene che l'attuazione dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti non possa essere definita lacunosa. Nell'autunno del 2019 la SECO pubblicherà un primo rapporto di monitoraggio, con informazioni sulle attività di collocamento degli URC, allo scopo di verificare la conformità attuativa e di contribuire all'efficienza.
2. L'obbligo di annunciare i posti vacanti è stabilito dalla legge federale sugli stranieri (LStr) ed è precisato nell'ordinanza sul collocamento. La situazione giuridica è soddisfacente.
3. La SECO collabora strettamente con i Cantoni e garantisce che le prescrizioni del legislatore siano rispettate. Lo scambio di informazioni con i Cantoni in ambito gestionale e tecnico è costante, e a livello intercantonale avviene in seno a gruppi di lavoro e gruppi di esperti. Inoltre, la SECO sta valutando se, in funzione delle esigenze, sia necessario attuare misure di sostegno, come ad esempio campagne di informazione.
4. I Cantoni sono tenuti ad attuare l'obbligo di annuncio e a verificare che sia rispettato in modo adeguato ed efficace. Le basi giuridiche che disciplinano l'attuazione dell'obbligo di annuncio sono definite in una direttiva della SECO ai Cantoni. L'attuazione si basa su queste condizioni quadro e avviene secondo criteri di misurazione dell'efficacia, intesa anche come reinserimento rapido e durevole dei disoccupati nel mondo del lavoro.
5. Su mandato della commissione di sorveglianza dell'assicurazione contro la disoccupazione, la SECO sta lavorando alla digitalizzazione dell'offerta di prestazioni dell'AD e del servizio pubblico di collocamento. Mettendo a disposizione nuovi servizi on line la SECO si prefigge di sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla digitalizzazione e diminuire così gli oneri amministrativi a carico delle persone in cerca di impiego, dei datori di lavoro e degli URC. Tutti i progetti di digitalizzazione vengono realizzati in stretta collaborazione con i Cantoni. Per quanto riguarda l'obbligo di annuncio, gli ambiti centrali sono tre:
- la SECO incoraggia l'implementazione dell'offerta di servizi digitali da parte degli URC. Insieme ai Cantoni, svolge attività di informazione sull'utilizzo dei servizi tramite opuscoli, video, eccetera;
- lo sviluppo delle funzionalità rilevanti utilizzate per il collocamento procede a grandi passi, soprattutto grazie allo sviluppo di uno strumento di matching utilizzabile per confrontare, in base alle competenze, i dati relativi ai posti vacanti con quelli concernenti i candidati.
In quest'ambito, il supporto tecnico alle attività di collocamento degli URC permette, tra le altre cose, di ottenere il vantaggio informativo, attuare le importanti misure legate all'attuazione dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti e offrire a datori di lavoro e collocatori privati un servizio per la ricerca di candidati;
- non si tratta soltanto di digitalizzare l'offerta di prestazioni, bensì anche di migliorare la base di dati per attuare in modo efficiente l'obbligo di annuncio. Allo scopo di descrivere al meglio la situazione relative al mercato del lavoro è in corso la revisione della nomenclatura svizzera delle professioni. A partire dal 2020, per determinare i generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio si baserà sulla nomenclatura delle professioni CH_ISCO. Contrariamente all'attuale nomenclatura svizzera determinante (SBN2000), quella nuova non si fonderà più su una logica di settore, bensì sui livelli di qualificazione. In questo modo in futuro l'obbligo di annuncio dei posti vacanti varrà soprattutto per le professioni con un tasso di disoccupazione elevato.
Risposta del Consiglio federale.