19.3580 · Interpellanza · 2019-06-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo uno studio commissionato dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) circa 200 minorenni sarebbero stati posti in detenzione amministrativa in Svizzera tra il 2011 e il 2014 a seguito di un diniego del diritto d'asilo. Tra di loro figurerebbero anche ragazzi di età inferiore ai 15 anni. Le cifre esatte sono tuttavia sconosciute e possono solo essere stimate: la competenza esecutiva è dei Cantoni, che però non forniscono in modo sistematico il numero dei minori detenuti. Secondo il rapporto del novembre 2018 di Terre des hommes (Tdh) le cifre della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sarebbero fino a quattro volte superiori ai dati messi a disposizione da quei Cantoni che li pubblicano. La piattaforma humanrights.ch riconosce che la maggioranza dei Cantoni non colloca in detenzione amministrativa minorenni di meno di 15 anni; 89 per cento dei casi di detenzione di minori con età minima legale (15 anni) concernerebbe il Canton Berna. La detenzione dei minori senza permesso di soggiorno serve ad assicurare l'esecuzione del rimpatrio e può) essere ordinata a condizione che esso possa avvenire in un lasso di tempo prevedibile. Il rapporto della CdG-N mette tuttavia in dubbio l'esistenza di tale nesso di causalità nella prassi di molti casi, rilevando che il tasso di rinvii dei minorenni dopo una detenzione è più modesto di quello degli adulti. L'obbiettivo del rimpatrio non sarebbe raggiunto in molti casi di minorenni detenuti, il che dimostrerebbe che i provvedimenti in questione sono solo parzialmente opportuni. Inoltre, secondo il Comitato ONU contro la tortura e secondo Tdh, le condizioni detentive non sarebbero sempre conformi al diritto internazionale, in particolare all'obbligo di separare rigorosamente gli adulti dai minorenni e di garantire loro attività di svago. Mentre certi Cantoni si atterrebbero alla raccomandazione di non porre in detenzione gli adolescenti, in altri Cantoni gli stessi sarebbero invece detenuti insieme ad adulti con cui non hanno alcun legame di parentela e che provengono in parte anche da ambienti criminali. Addirittura in certi Cantoni i minorenni sarebbero detenuti in stabilimenti penitenziari. Secondo Tdh solo le strutture detentive dell'aeroporto di Zurigo-Kloten sarebbero in grado di garantire la separazione rigorosa di minori e adulti. Ciò premesso, mi permetto di interpellare il Consiglio federale:
1. Gli risulta quanto sopra descritto?
2. Come valuta la situazione complessivamente?
Stellungnahme des Bundesrates
In via introduttiva, il Consiglio federale rileva di essersi già espresso in maniera dettagliata in merito all'incarcerazione di minorenni prevista dal diritto in materia di stranieri nel suo parere del 28 settembre 2018 relativo al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) sulla carcerazione amministrativa nel settore dell'asilo (FF 2018 6429). In tale sede è stata fornita una risposta anche a entrambe le domande poste dall'autore dell'interpellanza.
Riassumendo, il Consiglio federale sottolinea che gli articoli 80 capoverso 4 e 80a capoverso 5 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) escludono la carcerazione amministrativa di minori di età inferiore a 15 anni. Questo riguarda anche il collocamento a breve termine in uno stabilimento di carcerazione amministrativa insieme ai genitori. A novembre 2018 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pertanto invitato i Cantoni a non collocare minorenni di età inferiore ai 15 anni in stabilimenti di carcerazione amministrativa e a esaminare altre possibilità di esecuzione dell'allontanamento in questo tipo di casi. Il Consiglio federale rammenta inoltre che di norma i Cantoni rinunciano a disporre la carcerazione amministrativa di minorenni, anche di età superiore a 15 anni, e procedono all'esecuzione dell'allontanamento a partire dal centro in cui sono alloggiati. Quali principali alternative alla carcerazione amministrativa, le prassi cantonali in materia di allontanamento di famiglie e minorenni privilegiano l'obbligo di presentarsi alle autorità e la disposizione del divieto di abbandonare un dato territorio. Nei rari casi in cui i Cantoni ordinano la carcerazione amministrativa per minorenni di età superiore a 15 anni, l'articolo 81 capoverso 3 LStrI prevede che nell'organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze dei minorenni non accompagnati e delle famiglie con figli minorenni. In concreto, le famiglie e i minorenni non accompagnati incarcerati devono disporre di una sistemazione separata che in particolare assicuri loro un'adeguata sfera privata e una separazione fisica dagli autori di reati. La responsabilità per l'alloggio delle persone in questione compete nel singolo caso ai Cantoni. Nel quadro dell'esame della carcerazione conformemente agli articoli 80 e 80a LStrI, l'autorità giudiziaria competente considera anche le circostanze dell'esecuzione della carcerazione. Nel suo parere del 28 settembre 2018 il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le garanzie della Convenzione sui diritti del fanciullo sono rispettate nel settore delle misure coercitive.
Quanto al rilevamento dei dati nel settore delle misure coercitive secondo l'articolo 15a dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE; RS 142.281), anche la Confederazione ha interesse a disporre di dati statistici affidabili sulla carcerazione amministrativa. La SEM intrattiene pertanto uno scambio costante con i Cantoni al fine di sensibilizzarli su questa problematica. Questo scambio e altre misure della SEM (istruzioni, newsletter, ecc.) hanno permesso di migliorare notevolmente la qualità dei dati negli ultimi anni. Attualmente si può così presumere che tutti i Cantoni registrino sistematicamente nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) i dati sulla carcerazione amministrativa. Secondo i dati di SIMIC, tra il 2016 e il 2018 i Cantoni hanno ordinato in 54 casi la carcerazione amministrativa di minorenni di età superiore a 15 anni in virtù della legislazione in materia di stranieri. La durata media della carcerazione è stata di 21 giorni. Nel periodo in questione la percentuale dei rimpatri di minorenni a partire dal centro di carcerazione amministrativa è stata pari al 71 per cento; in oltre due terzi dei casi la carcerazione amministrativa ha quindi permesso di garantire l'esecuzione dell'allontanamento della persona in questione.
Risposta del Consiglio federale.