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19.3587 · Interpellanza · 2019-06-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

22 professori di diritto penale di tutta la Svizzera si sono pronunciati pubblicamente a favore di una riforma di fondo del diritto penale svizzero relativo ai reati sessuali. Chiedono di sanzionare in maniera adeguata sul piano penale le attività sessuali non consensuali; concretamente, i rapporti sessuali non espressamente consensuali devono essere puniti come violenza carnale.

La Convenzione di Istanbul, entrata in vigore nel 2018 per la Svizzera, esige chiaramente che l'assenza di consenso figuri al centro di ogni definizione giuridica della violenza carnale e delle altre forme di violenza sessuale. Il principio del mutuo consenso è una realtà in otto Paesi europei: la Germania, il Cipro, il Belgio, l'Islanda, l'Irlanda, il Lussemburgo, la Svezia e il Regno Unito. Dal canto suo, il 6 giugno il governo greco ha deciso di modificare il Codice penale in modo da far riconoscere come violenza carnale ogni rapporto sessuale non consensuale. Anche la Danimarca ha annunciato riforme e in Spagna e Portogallo sono attualmente discussi adeguamenti legislativi simili.

Nella sua risposta all'interpellanza Munz 18.3889, il Consiglio federale ha dichiarato di non ritenere al momento "necessario esaminare l'opportunità di creare una nuova fattispecie generica per gli atti sessuali contro la volontà della vittima".

1. Viste le cifre scioccanti concernenti la dimensione delle violenze sessuali e l'elevato grado d'impunità in Svizzera, il Consiglio federale è disposto a riconsiderare la sua posizione in merito all'introduzione di un reato di base che punisca ogni atto sessuale commesso senza il consenso della vittima?

2. Secondo il Consiglio federale, quali sono le possibilità di includere una corrispondente ridefinizione della nozione di violenza carnale nei lavori in corso sulla riforma del diritto penale svizzero relativo ai reati sessuali?

3. Quali conseguenze trae per la Svizzera dalle riforme fondamentali del diritto penale sessuale messe in atto o annunciate in diversi altri Stati firmatari della Convenzione di Istanbul?

4. Quali conseguenze trae dalle valutazioni già effettuate da Grevio?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il Consiglio federale ritiene che negli ultimi mesi la situazione non sia cambiata in misura tale da imporgli di ritornare sulla sua posizione, espressa nella sua riposta all'interpellanza Munz 18.3889, "Necessità di riformare il diritto penale sessuale e adeguamenti della Convenzione di Istanbul". Prende comunque atto con grande interesse dell'attuale discussione pubblica e ne segue attentamente gli sviluppi.

Manifestamente non tutte le cerchie interessate e gli esperti vedono una necessità di revisione. Ad esempio, in una lettera aperta pubblicata il 22 giugno 2019 sul "Tages-Anzeiger" intitolata "Professorale Fake News zum Sexualstrafrecht", 32 difensori penali hanno criticato la richiesta, avanzata nell'interpellanza, di riformare in maniera sostanziale il diritto penale sessuale. In tale contesto, il Consiglio federale non ritiene opportuno avviare già ora una nuova revisione in materia.

Il progetto 18.043 "Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni" è attualmente esaminato in Consiglio degli Stati. Se lo auspica, il Parlamento può integrarvi nuove disposizioni che soddisfino, ad esempio, quanto chiesto nella presente interpellanza. A parere del Consiglio federale sarebbe tuttavia delicato procedere a una riforma in un settore tanto sensibile del diritto penale, che potenzialmente riguarda gran parte della popolazione, senza svolgere una consultazione.

3./4. Il gruppo di esperti del Consiglio d'Europa per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Grevio), competente per l'esame degli Stati contraenti, ha finora valutato otto Stati membri su 34. In considerazione del numero limitato e delle specificità delle basi legali dei rispettivi Paesi, non è per il momento possibile trarre conclusioni generali sulle pertinenti disposizioni della Convenzione. Il Consiglio federale segue attentamente l'evoluzione del diritto in altri Paesi, le cui soluzioni non possono tuttavia essere semplicemente trasposte nel nostro ordinamento giuridico.

Risposta del Consiglio federale.