Codice penale. Reati contro la famiglia. Sanzionare il rifiuto di rispettare il diritto alle relazioni personali
19.3597 · Mozione · 2019-06-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato di modificare il Codice penale (CP) introducendo un reato per i casi di rifiuto colposo di affidare un minorenne al detentore del diritto alle relazioni personali. A tal fine potrà ampliare l'articolo 220 CP (Sottrazione di minorenne) o introdurre un nuovo reato.
Begründung
Dal 2014 e dal 2017 il Codice civile prevede il principio dell'autorità parentale congiunta e l'obbligo di tenere conto di un'eventuale custodia condivisa nei casi di divorzio. Questa volontà di trattare in modo paritario i genitori nelle loro relazioni con i figli è lodevole.
Accade purtroppo che il diritto alle relazioni personali - correntemente chiamato diritto di visita - sia calpestato. Alcuni genitori non esitano, senza alcun diritto, a negarne l'esercizio al genitore che non detiene la custodia. Queste situazioni creano un rischio di alienazione parentale importante e secondo gli specialisti costituiscono maltrattamenti sia nei confronti del figlio che di quelli del genitore privato del suo diritto. La Corte EDU ha condannato vari Stati per non aver rispettato il loro obbligo di diligenza in queste situazioni. Il Tribunale federale ha riconosciuto la gravità del problema.
Il diritto all'esercizio delle relazioni personali con il genitore, con o senza custodia, è un diritto fondamentale del figlio, tutelato dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il fatto di ostacolare colpevolmente l'esercizio del diritto di visita deve essere punito allo stesso titolo della sottrazione di minorenne da parte del genitore che non detiene la custodia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 del Codice civile, CC; RS 210). Si tratta di un diritto giuridico reciproco che però oggi - contrariamente alla precedente focalizzazione sui genitori - intende soprattutto servire l'interesse del figlio nonché garantire e promuovere il suo sviluppo positivo. Il genitore titolare della custodia ha l'obbligo di promuovere attivamente la relazione tra l'altro genitore e il figlio (cfr. DTF 130 III 585 consid. 2.2.1; sentenze 5A_962/2018 del 2 maggio 2019 e 5A_210/2018 del 14 dicembre 2018 consid. 2.1). L'introduzione di una norma penale specifica nei confronti del genitore che vanifica l'esercizio del diritto di visita è già stata discussa nel quadro della revisione dell'autorità parentale. L'avamprogetto prevedeva una modifica in tal senso dell'articolo 220 del Codice penale (CP; RS 311.0), che non è stata tuttavia ripresa nel disegno a causa delle reazioni suscitate in sede di consultazione. La rinuncia a questa modifica è dovuta principalmente alla constatazione che le liti riguardanti il diritto di visita hanno di norma un'elevata componente emozionale. È poco probabile che la minaccia di ulteriori sanzioni eviterebbe o preverrebbe i conflitti. Inoltre, è da temere che punendo un genitore ne soffra, perlomeno indirettamente, anche il figlio. D'altra parte, il diritto vigente consente già di imporre il rispetto di regole concrete e di fissare, in casi eccezionali, una sanzione in caso di inosservanza, ad esempio ordinare al detentore dell'autorità parentale di consegnare il figlio all'altro genitore in un momento e in un luogo determinati, e corredare la decisione della minaccia di una multa in caso di mancata esecuzione (cfr. messaggio del 16 novembre 2011 concernente una modifica del Codice civile svizzero, Autorità parentale, FF 2011 8025, in particolare 8043). Il mantenimento dell'attuale articolo 220 CP, che punisce unicamente la sottrazione di minorenne, corrisponde anche alla volontà delle Camere federali. Nella prassi, l'attuazione priva di attriti del diritto di visita dopo la sospensione della comunione domestica fallisce sovente a causa del comportamento dei genitori. Le tensioni cagionate dalla relazione tra i genitori gravano fortemente sul figlio minorenne. In questo contesto, penalizzare il rifiuto di concedere il diritto di visita non può servire al bene del figlio, anzi potrebbe addirittura essere controproducente. Occorre piuttosto sostenere i genitori nella risoluzione del conflitto e sensibilizzarli alla problematica. Molti Cantoni prevedono già offerte interdisciplinari per sostenere le famiglie in situazioni conflittuali. Anche il Consiglio federale, nel suo rapporto sulla custodia alternata, ha affermato di seguire con grande interesse la collaborazione interdisciplinare tra i vari attori specializzati nel settore della famiglia. Questa collaborazione mira a sanare il conflitto tra i genitori, lavorare al ripristino della comunicazione inducendoli a trovare soluzioni consensuali che tengano conto delle esigenze del figlio (cfr. rapporto del Consiglio federale dell'8 dicembre 2017 sulla custodia alternata, pag. 26-27, non disponibile in italiano). Il Consiglio federale ha pertanto pure proposto di accogliere il postulato Müller-Altermatt 19.3503, "Maggiori tutele nelle contese in merito ai figli. Misure per il bene di figli, madri e padri", che chiede di valutare i diversi strumenti già disponibili nei Cantoni e di illustrare gli adeguamenti che permettono di garantire una decisione rapida e una reazione coerente quando i diritti e doveri stabiliti dall'autorità o concordati non sono rispettati (p. es. un genitore impedisce all'altro di vedere il figlio comune).
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene tuttora che la creazione di nuove fattispecie penali non costituisca un mezzo adeguato per garantire l'applicazione del diritto di visita.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.