19.3599 · Interpellanza · 2019-06-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Conformemente allo standard globale, le organizzazioni particolarmente adatte a essere utilizzate come strumenti per la sottrazione d'imposta devono sottostare allo scambio automatico di informazioni. Secondo una prima valutazione del Consiglio federale, le fondazioni e le associazioni di utilità pubblica svizzere non presentano rischi (elevati) di essere utilizzate a fini di sottrazione d'imposta. Questa valutazione è conforme agli standard della normativa statunitense FATCA ed è condivisa dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) facente capo all'OCSE.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Perché ha cambiato la sua valutazione e intende ora assoggettare le fondazioni di utilità pubblica allo scambio automatico di informazioni?
2. Come spiega questo evidente caso della pratica restrittiva denominata "Swiss finish"?
3. Perché non vuole operare una distinzione tra le fondazioni di utilità pubblica e le altre fondazioni?
4. A quanto ammontano i costi di regolamentazione (per ciascuna fondazione e complessivi) causati da questo assoggettamento?
5. È consapevole delle conseguenze di questo assoggettamento sulle attività di utilità pubblica in Svizzera? Come valuta le conseguenze?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) prevede specifiche categorie di istituti finanziari e conti che sono esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni, così come una clausola di salvaguardia. Quest'ultima autorizza gli Stati a escludere dal campo di applicazione succitato, sul piano nazionale, anche altri enti o conti, a condizione che presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e che abbiano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle delle categorie descritte nello standard. Basandosi su questa clausola di salvaguardia, il Consiglio federale ha decretato il non assoggettamento allo scambio automatico di informazioni per (i) le fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica e destinano i propri utili esclusivamente e irrevocabilmente a tali fini, oppure (ii) che perseguono scopi ideali, conseguono utili non superiori a 20 000 franchi e li destinano esclusivamente e irrevocabilmente a tali fini. Questa deroga è stata decisa nel 2016, perché allora si reputava esiguo il rischio che tali fondazioni potessero essere utilizzate a scopi di elusione fiscale. Le fondazioni che non adempiono alle condizioni summenzionate rientrano nel normale campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni.
La valutazione di queste disposizioni derogatorie interne agli Stati rientra fra le priorità della procedura di verifica del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito "Forum globale"). Tali procedure di verifica sono condotte a partire dal 2017. Nel suo lavoro il Forum globale perviene a conclusioni opposte. Esso conclude che la deroga per le fondazioni di utilità pubblica non è contemplata in alcuna categoria SAI suscettibile di esclusione e prevede in ogni caso un assoggettamento di questi enti. Pertanto, il Forum globale raccomanda alla Svizzera di abrogare siffatta deroga. Gli Stati che prevedono deroghe uguali o analoghe vengono valutati alla stessa stregua. In linea di principio ciò garantisce la parità di trattamento tra Stati.
4./5. In Svizzera esistono al momento circa 15 800 fondazioni. Per qualificarsi come istituto finanziario, una fondazione deve presentare un reddito lordo principalmente attribuibile a investimenti o reinvestimenti di beni patrimoniali oppure alla loro negoziazione. Inoltre, il patrimonio della fondazione deve essere gestito da professionisti. Questi due criteri interessano specialmente le circa 7500 fondazioni donatrici. Per queste ultime sono previsti costi d'introduzione una tantum (ad es. per i sistemi informatici, i corsi di formazione e la documentazione preliminare destinata alla clientela) dell'ordine di 5000-10 000 franchi per ciascuna fondazione. A tale importo si aggiungono, per l'adempimento degli obblighi, costi supplementari annuali ricorrenti il cui importo dipende, tra le altre cose, dal gruppo dei beneficiari. Se i beneficiari sono pochi e rimangono invariati, le spese per la verifica e la comunicazione dei conti a seguito dello scambio automatico di informazioni dovrebbero ammontare a circa 2000 franchi; se invece i beneficiari sono molti e variano spesso, le spese annuali si avvicinano a quelle sostenute da banche di piccole dimensioni e possono superare l'importo di 10 000 franchi. Anche nel caso delle fondazioni, tuttavia, i costi supplementari possono gravare su altre sedi. Nel quadro delle sue verifiche, la segreteria del Forum globale garantisce la parità di trattamento di queste fondazioni sul piano internazionale.
Risposta del Consiglio federale.