Reitroduzione dell'utilizzo dell'amianto. I rischi per la salute sono troppo importanti per giustificarla per motivi puramente estetici ed economici
19.3608 · Mozione · 2019-06-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rinunciare alla reintroduzione dell'utilizzo dell'amianto.
Begründung
Nel pacchetto di ordinanze ambientali della primavera 2019 figura la possibilità di utilizzare rocce contenenti amianto per lavori di riparazione e restauro. Nel rapporto dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) si afferma che queste deroghe consentono ai proprietari di immobili grandi risparmi, poiché permettono la sostituzione puntuale di singoli elementi su oggetti specifici invece di interventi sostitutivi su ampie superfici, se per ragioni estetiche non può essere preso in considerazione alcun materiale sostitutivo privo di amianto.
Sebbene l'UFAM ritenga che il numero di domande sarà basso ed esiga una notifica ai Cantoni interessati e all'Ufficio federale della sanità pubblica, se si cerca di mettere sullo stesso piano la questione estetica di un materiale e la sua pericolosità, questo ritorno dell'amianto è inquietante e scioccante. Nel nostro Paese, l'uso dell'amianto è vietato dal 1990. L'inalazione di fibre di amianto è responsabile di malattie professionali riconosciute dalla SUVA, come l'asbestosi e il mesotelioma (di cui tra l'80 e il 90 per cento dei casi sono dovuti a un'esposizione anteriore all'amianto), che non è curabile. Il tempo di latenza tra l'esposizione all'amianto e la malattia può variare dai venti ai quaranta anni. La SUVA ha già versato 1,1 miliardi di franchi svizzeri alle vittime di queste malattie professionali e si aspetta ancora un numero significativo di casi nonostante il divieto introdotto nel 1990, a causa del rischio di esposizione nell'ambito di lavori di ristrutturazione di edifici costruiti prima del 1991 nonché di notifiche tardive di malattie causate da un contatto molto lontano nel tempo. L'Institut universitaire romand de santé au travail ha espresso la sua preoccupazione per questo passo indietro e dubita dell'oggettività delle ragioni di ordine estetico. Anche la Lega svizzera contro il cancro critica questo progetto e ha espresso l'auspicio che le condizioni per la concessione di autorizzazioni straordinarie siano definite in modo più chiaro e che siano rafforzati gli sforzi per trovare materiali sostitutivi. Se dal 1990 è stato possibile evitare l'utilizzo dell'amianto, è del tutto incomprensibile che si autorizzi la reintroduzione di questa roccia e dei rischi che essa comporta per la salute dei lavoratori che dovranno manipolarla.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 17 aprile 2019 il Consiglio federale ha approvato la revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). La nuova deroga prevista dall'ordinanza non consente né la "reintroduzione dell'amianto", né aumenta i rischi per la salute.
Le pietre naturali contenenti amianto sono state utilizzate in Svizzera come pietre decorative per pavimenti, facciate o rivestimenti di cucine, spesso senza sapere che anche le pietre naturali contenenti amianto sono soggette al divieto di commercializzare preparati e oggetti contenenti amianto in vigore dal 1990. La nuova norma crea chiarezza al riguardo e riduce il rischio di manipolazioni non protette.
Nei commenti alla nuova norma si spiega che la deroga si applica soltanto per la commercializzazione di pietre naturali contenenti amianto utilizzate per interventi puntuali di riparazione e di restauro di edifici e monumenti esistenti. In tali edifici la pietra naturale contenente amianto deve già essere presente e, per ragioni estetiche, non deve essere possibile utilizzare materiali sostitutivi privi di amianto. Ad esempio, può trattarsi di sostituire una lastra di serpentinite danneggiata nel pavimento di una chiesa inclusa tra i monumenti protetti.
Poiché le pietre danneggiate presentano un rischio maggiore di rilascio di fibre di amianto rispetto a quelle non danneggiate, una riparazione eseguita correttamente comporta un rischio minore. Pertanto, non è vero che la nuova deroga è intesa a far prevalere le ragioni estetiche ed economiche sui rischi per la salute. Essa garantisce inoltre che tutte le persone coinvolte nei lavori siano informate sulle misure di protezione necessarie. Anche la legge che disciplina le malattie professionali (legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, LAINF; RS 832.20) e la relativa ordinanza (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI; RS 832.30) garantiscono il rispetto delle misure di protezione dei lavoratori.
Per ottenere un'autorizzazione per la lavorazione di pietra naturale contenente amianto il richiedente deve soddisfare requisiti rigorosi. Egli deve giustificare il fatto che sono stati testati materiali alternativi privi di amianto e che, per ragioni estetiche, non esiste un'alternativa priva di amianto.
Inoltre, deve mostrare che l'impiego è previsto per interventi piccoli (puntuali) di riparazione o di restauro all'interno o su un edificio o monumento esistente e indicare quali e quante pietre naturali contenenti amianto sono necessarie per il progetto. Se queste condizioni sono soddisfatte, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), può rilasciare un'autorizzazione eccezionale per lo scopo menzionato. Il Cantone interessato viene informato dall'UFAM in merito alle eventuali autorizzazioni concesse e le imprese partecipanti sono informate sulle misure di protezione necessarie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.